
TF, 27.02.2026, 9C_274/2024
Fatti
Una società anonima (di seguito: la ricorrente) gestisce centri medici ambulatoriali nell'ambito di modelli assicurativi "Managed Care" (HMO). In virtù di contratti di collaborazione con le casse malati, fornisce prestazioni di coordinamento e gestione delle cure per gli assicurati di tali modelli, a fronte di una remunerazione forfettaria (composta da un importo fisso per assicurato e una quota variabile legata all'efficienza).
Dopo aver beneficiato di un'esenzione dall'IVA sulla base di un ruling del 2010, la ricorrente si è vista notificare dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che tali prestazioni sarebbero state soggette all'IVA a partire dal 1° gennaio 2017. L'AFC ha emesso le distinte di tassazione per i periodi dal 2017 al 2019, ritenendo che le prestazioni fornite alle casse malati non costituissero trattamenti medici esenti. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato tale decisione, spingendo la ricorrente a ricorrere al Tribunale federale.
Diritto
La controversia verte sull'interpretazione dell'art. 21 cpv. 2 n. 3 della legge sull'IVA (LIVA) nella versione applicabile ai periodi 2017-2019. Tale disposizione esenta dall'IVA i trattamenti medici nel campo della medicina umana. Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 dell'ordinanza sull'IVA (O-LIVA), i trattamenti medici comprendono la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie.
Il Tribunale federale rileva che una nuova disposizione, l'art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Essa esenta specificamente le "prestazioni di cure coordinate in relazione a trattamenti medici". Il Tribunale precisa che le eccezioni all'assoggettamento devono essere interpretate in modo restrittivo.
Affinché una prestazione sia imponibile, deve sussistere un rapporto di scambio, ovvero un nesso diretto e un'equivalenza economica tra la prestazione fornita e la controprestazione ricevuta.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se le prestazioni di "Managed Care" fornite dalla ricorrente alle casse malati possano essere qualificate come "trattamenti medici" ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA.
Analizza innanzitutto la portata della nuova legge (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA). Il fatto che il legislatore abbia ritenuto necessario creare una nuova eccezione specifica per le cure coordinate dimostra, secondo il Tribunale, che tali prestazioni non erano coperte dalla nozione di "trattamento medico" della precedente disposizione. Un'interpretazione estensiva del vecchio diritto che anticipi gli effetti della nuova legge non è ammissibile.
Successivamente, il Tribunale distingue le prestazioni della ricorrente:
- I trattamenti medici diretti forniti ai pazienti, che sono chiaramente esenti.
- Le prestazioni di "Managed Care" fornite alle casse malati in virtù dei contratti di collaborazione.
Per quanto riguarda queste ultime, sebbene alcune attività di coordinamento siano strettamente legate al trattamento del paziente, il Tribunale rileva che l'esenzione non può essere applicata a causa dell'assenza di un rapporto di scambio sufficiente. La remunerazione versata dalle casse malati è un indennizzo forfettario e globale. Essa retribuisce l'impegno generale della ricorrente a fornire un sistema di cure coordinate a una collettività di assicurati, e non prestazioni specifiche e identificabili in casi di trattamento concreti. Non vi è dunque un nesso diretto e un'equivalenza tra una prestazione di coordinamento individuale e la remunerazione percepita.
Di conseguenza, le prestazioni di "Managed Care" fatturate agli assicuratori non possono essere qualificate come trattamenti medici esenti in virtù del diritto applicabile per gli anni dal 2017 al 2019.
Questione
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Conferma che le prestazioni di "Managed Care" fornite dalla ricorrente alle casse malati durante i periodi fiscali dal 2017 al 2019 non sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 n. 3 LTVA. Le spese giudiziarie sono a carico della ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau