
TF, 29.04.2026, 9C_258/2026
Fatti
Serafe AG, l'ente incaricato della riscossione del canone radiotelevisivo, ha avviato un'esecuzione nei confronti di A.________ per un importo di 645 CHF, corrispondente al canone domestico per il periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2022, maggiorato di 35 CHF per spese di sollecito ed esecuzione. A seguito dell'opposizione del debitore, Serafe AG ha ottenuto il rigetto dell'opposizione con decisione del 20 luglio 2023, obbligandolo al pagamento. I successivi ricorsi di A.________ dinanzi all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e, in seguito, al Tribunale amministrativo federale sono stati respinti, con sentenza di quest'ultimo datata 26 febbraio 2026. A.________ ha quindi adito il Tribunale federale con uno scritto il 1° aprile 2026, confermando la propria volontà di ricorrere il 23 aprile 2026 su invito del tribunale. (consid. 1.1, 1.2)
Diritto
Il Tribunale federale ribadisce i requisiti di motivazione di un ricorso in materia di diritto pubblico. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi. La parte ricorrente deve esporre in modo conciso in che modo l'atto impugnato violi il diritto, facendo riferimento ai motivi di ricorso ammissibili previsti dagli art. 95 e segg. LTF. Un requisito di motivazione qualificata si applica alla violazione dei diritti fondamentali, che deve essere invocata e motivata in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). Inoltre, l'istanza precedente ha correttamente ricordato che le critiche riguardanti il contenuto editoriale delle trasmissioni della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) non costituiscono un motivo legale di esenzione dall'obbligo di pagare il canone. (consid. 2.1, 2.2)
Applicazione al caso concreto
Nel suo ricorso, il ricorrente non contesta né il principio del canone domestico, né le basi legali esposte dall'istanza precedente. Le sue doglianze vertono esclusivamente sul comportamento della SSR, alla quale rimprovera un abuso di potere, una mancanza di imparzialità nei servizi giornalistici e una mancanza di rispetto verso le opinioni divergenti. Il Tribunale federale rileva, al pari dell'istanza inferiore, che tali critiche sul contenuto dei programmi, siano esse generali o riferite a trasmissioni specifiche, non costituiscono un motivo di esonero dall'obbligo di pagare il canone. Per questo tipo di reclami, la via di diritto appropriata è il ricorso all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Il ricorso non contiene pertanto manifestamente alcuna motivazione sufficiente in relazione all'oggetto della controversia, ovvero l'obbligo di pagare il canone. (consid. 2.3)
Esito
Il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata, dichiara il ricorso inammissibile a causa di una motivazione manifestamente insufficiente (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Di conseguenza, le spese giudiziarie, fissate a 500 CHF, sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). (consid. 1, 2, 3 del dispositivo)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau