
TF, 15.05.2026, 9C_224/2026
Fatti
Un contribuabile ha presentato istanza presso la Schlichtungsstelle (autorità di conciliazione) della Chiesa cattolica del Canton Turgovia, chiedendo di essere esentato dal pagamento dell'imposta ecclesiastica in futuro e di ottenere il rimborso delle imposte versate dal 2016. L'autorità di conciliazione ha dichiarato l'istanza irricevibile, sostenendo che la riscossione dell'imposta ecclesiastica rientra nella competenza delle autorità fiscali comunali e cantonali. Tale decisione è stata confermata in successione dalla commissione di ricorso della Chiesa cattolica, che ha peraltro preso atto che l'istanza del contribuente valeva come dichiarazione di uscita dalla Chiesa, e successivamente dal Tribunale amministrativo del Canton Turgovia. Il contribuente ha quindi interposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e il rinvio della causa per un esame nel merito. (consid. 1.1, 1.2)
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che la contestazione di un assoggettamento fiscale, inclusa l'imposta ecclesiastica, deve imperativamente avvenire tramite le vie di diritto previste nella procedura di tassazione ordinaria. Una volta che una decisione di tassazione è passata in giudicato, essa può essere rimessa in discussione solo attraverso la via straordinaria della revisione. La revisione è soggetta a condizioni rigorose, sia nel diritto cantonale turgoviese (art. 179a della legge sulle imposte del Canton Turgovia, StG/TG) che nel diritto federale armonizzato (art. 51 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette, LAID). (consid. 3.3)
La revisione è segnatamente esclusa quando il richiedente invoca fatti o mezzi di prova che avrebbe potuto far valere nella procedura ordinaria usando la dovuta diligenza. La competenza a statuire su un'istanza di revisione in materia fiscale spetta esclusivamente alle autorità fiscali e non agli organi della Chiesa. Inoltre, un ricorso al Tribunale federale deve essere motivato in modo preciso, in particolare quando viene invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF). Una semplice affermazione, ad esempio sul carattere pretesamente eccessivo delle spese giudiziarie, non è sufficiente a soddisfare tale requisito. (consid. 2.2, 3.3, 4)
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sostiene che la questione della sua appartenenza alla Chiesa costituisca una questione pregiudiziale di status che le istanze precedenti avrebbero dovuto risolvere. Il Tribunale federale respinge tale argomentazione. Rileva che l'istanza del ricorrente mira al rimborso di imposte fissate in decisioni di tassazione passate in giudicato. Il ricorrente avrebbe dovuto e potuto contestare il suo assoggettamento all'imposta ecclesiastica nel corso di ogni procedura di tassazione annuale, facendo valere di non essere membro della Chiesa. Astenendosi dal farlo, ha lasciato che le decisioni di tassazione divenissero definitive. (consid. 3.2, 3.3)
Di conseguenza, la via della revisione è preclusa, poiché il ricorrente non ha usato la dovuta diligenza omettendo di sollevare tale argomento nella procedura ordinaria. Anche se la sua appartenenza alla Chiesa non fosse mai stata stabilita, una revisione non sarebbe possibile. Pertanto, non sussiste alcun interesse giuridico attuale a risolvere la questione pregiudiziale del suo status di appartenenza alla Chiesa, e l'istanza precedente l'ha lasciata aperta a giusto titolo. L'autorità di conciliazione della Chiesa si è dichiarata a sua volta incompetente a ragione, poiché la materia fiscale rientra nelle competenze delle autorità statali. Quanto all'assoggettamento futuro, esso è regolato dal fatto che la sua istanza è stata interpretata come una dichiarazione di uscita dalla Chiesa. (consid. 3.1, 3.3)
Il Tribunale federale respinge anche la censura del ricorrente riguardante le spese della procedura cantonale. Il ricorrente si è limitato a definirle "sproporzionate" senza fornire una motivazione sostanziale, non dimostrando in che modo l'importo fissato, che rispetta il quadro legale cantonale, sarebbe arbitrario. Allo stesso modo, la sua richiesta di indennità per ripetibili è respinta, per mancanza di motivazione e poiché è soccombente nell'istanza cantonale. (consid. 4)
Esito
Il Tribunale federale giudica il ricorso manifestamente infondato. Lo respinge nella misura in cui è ammissibile, secondo la procedura semplificata (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF). Le spese giudiziarie, fissate in 800 franchi, sono poste a carico del ricorrente. (consid. 5)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau