
TF, 28.01.2026, 9C_222/2025
Fatti
In seguito all'entrata in vigore di un nuovo piano generale di utilizzazione (PGU) nel Comune di Prilly, la capacità edificatoria di due particelle, ciascuna costituita in proprietà per piani (PPP), è aumentata. Il Comune ha notificato a ciascuna delle due comunioni dei comproprietari (e non ai singoli proprietari) una decisione di tassazione per la tassa di finanziamento delle opere di urbanizzazione, per un importo di CHF 345'337.80 per l'una e CHF 316'169.40 per l'altra. I ricorsi presentati dalle comunioni dei comproprietari alla commissione di ricorso comunale e successivamente al Tribunale cantonale vodese sono stati respinti. Le comunioni dei comproprietari ricorrono al Tribunale federale.
Diritto
La controversia verte sulla questione se una comunione dei comproprietari possa essere considerata soggetto passivo per una tassa di urbanizzazione comunale. Secondo il diritto cantonale vodese (art. 4b e segg. LICom) e il regolamento comunale di Prilly (RCTEC), i comuni possono riscuotere una tassa per coprire le spese di urbanizzazione legate a misure di pianificazione del territorio che aumentano sensibilmente il valore di un fondo. La tassa è dovuta dal "proprietario del fondo" (art. 4d cpv. 1 LICom). Le ricorrenti invocano una violazione del principio di legalità in materia fiscale (art. 127 e 164 Cost.), del principio della capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) e del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.). La qualificazione della tassa (imposta di scopo o tassa causale) e il suo rapporto con la nozione di spese comuni in materia di PPP (art. 712h cpv. 2 n. 3 CC) sono parimenti esaminati.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge le argomentazioni delle ricorrenti per i seguenti motivi:
- Qualità di contribuente: Il Tribunale federale ritiene che l'interpretazione del diritto cantonale e comunale da parte dell'istanza precedente non sia arbitraria. La tassa di urbanizzazione mira a colpire il plusvalore dell'immobile nel suo insieme, e non le singole quote di proprietà per piani. Una misura di pianificazione territoriale, come un nuovo PRG, valorizza il fondo nella sua totalità. Di conseguenza, la tassa costituisce un onere comune ai sensi dell'art. 712h cpv. 2 n. 3 CC. È pertanto ammissibile considerare la comunione dei comproprietari, che rappresenta i comproprietari per gli affari comuni, come debitrice della tassa. Tale soluzione rispetta il principio della legalità fiscale.
- Natura della tassa: La tassa è correttamente qualificata come imposta di scopo basata sui costi. Essa serve a finanziare le spese di urbanizzazione in senso lato (strade, ma anche scuole, asili, ecc.) rese necessarie dall'aumento del potenziale edificatorio. La censura di violazione del principio di copertura dei costi, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, è giudicata irricevibile poiché richiederebbe l'assunzione di nuove prove.
- Capacità contributiva: Il principio della capacità contributiva ha una portata limitata per le imposte di scopo. La tassa è legittimamente fondata sull'aumento del potenziale edificatorio, che costituisce un plusvalore per il fondo, anche se non è in corso alcun progetto edilizio. Inoltre, la possibilità offerta dalla legge e proposta concretamente dal Comune di differire il pagamento della tassa fino al rilascio di un permesso di costruzione consente di rispettare il principio di proporzionalità e di tenere conto della situazione dei proprietari.
- Parità di trattamento: Non sussiste alcuna disparità di trattamento, poiché le comunioni dei comproprietari hanno potuto contestare la decisione di tassazione, essendo stata riconosciuta la loro legittimazione a ricorrere.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Conferma che le comunioni dei comproprietari per piani sono effettivamente le debitrici delle tasse di urbanizzazione richieste dal Comune di Prilly. Le spese giudiziarie sono poste a carico delle ricorrenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau