
TF, 10.04.2026, 9C_216/2025
Fatti
A.________ (il ricorrente), azionista e amministratore unico della società svizzera B.________ AG, ha beneficiato di un prestito in conto corrente da parte di quest'ultima. Il saldo di tale prestito è aumentato costantemente nel corso di diversi anni. Il 16 dicembre 2021, il ricorrente ha trasferito il proprio domicilio in Germania.
Per il periodo fiscale 2021, l'amministrazione fiscale del Cantone di Soletta ha riqualificato l'intero debito del ricorrente verso la propria società, pari a CHF 791'752.- alla fine dell'anno, come prestazione valutabile in denaro. Ha ritenuto che il prestito fosse simulato, non rispettasse il principio di libera concorrenza ("dealing at arm's length") e che non vi fosse alcuna reale intenzione di rimborso. Di conseguenza, tale importo è stato aggiunto al reddito imponibile del ricorrente, con applicazione dell'imposizione parziale dei dividendi.
Nel maggio 2023, il ricorrente ha venduto una parte delle sue azioni della B.________ AG alla C.________ GmbH, una società tedesca di cui è anche amministratore. Il prezzo di vendita è stato regolato, tra l'altro, mediante l'accollo del debito di CHF 791'752.- da parte della società acquirente.
Il Tribunale tributario cantonale di Soletta ha confermato la decisione dell'amministrazione fiscale, portando il ricorrente a ricorrere al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che le prestazioni valutabili in denaro derivanti da partecipazioni sono imponibili come reddito ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Tale prestazione, spesso definita distribuzione dissimulata di utili, viene riconosciuta quando sono soddisfatte quattro condizioni cumulative:
- La società effettua una prestazione senza ricevere una controprestazione equivalente.
- L'azionista (o una persona a lui vicina) ne trae un vantaggio.
- La società non avrebbe concesso tale vantaggio a un terzo a condizioni identiche (criterio della libera concorrenza o "Drittvergleich").
- Il carattere insolito della prestazione era riconoscibile per gli organi della società.
Per quanto riguarda specificamente i prestiti agli azionisti, essi sono qualificati come prestazione valutabile in denaro se concessi a condizioni che non sarebbero state accordate a un terzo indipendente. Il Tribunale federale ha sviluppato diversi criteri per valutare tale situazione, in particolare:
- L'assenza di un contratto scritto (soprattutto quando la legge lo richiede, come per i contratti con se stessi ai sensi dell'art. 718b CO).
- L'incertezza in merito alla solvibilità e alla capacità di rimborso del mutuatario.
- L'assenza di garanzie o la fornitura di garanzie inefficaci.
- Il mancato pagamento degli interessi, che vengono semplicemente aggiunti al capitale.
- Un rischio di concentrazione ("Klumpenrisiko") per la società, quando il prestito rappresenta una quota sproporzionata dei suoi attivi o del suo capitale proprio.
Infine, il Tribunale federale sottolinea l'importanza del principio di periodicità (o di annualità) dell'imposizione. Una prestazione valutabile in denaro deve essere tassata nel periodo fiscale in cui viene "realizzata", ovvero nel momento in cui diventa riconoscibile, sulla base di indizi sufficienti, che la volontà o la capacità di rimborsare il prestito sono venute meno.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina i diversi indizi di simulazione e conferma l'analisi dell'istanza precedente nel merito. Constata che il prestito non regge il confronto con le condizioni che un terzo avrebbe preteso:
- Contratto: Un contratto scritto è stato redatto solo tardivamente (al più presto nel 2021), nonostante il prestito esistesse da anni. Inoltre, in virtù dell'art. 718b CO, un contratto scritto era obbligatorio fin dall'inizio trattandosi di una transazione tra la società e il suo amministratore unico.
- Solvibilità: La capacità di rimborso del ricorrente era incerta, in particolare a causa dei suoi averi all'estero.
- Garanzie: L'unica garanzia fornita era una fideiussione del figlio del ricorrente, domiciliato in Germania. L'efficacia di tale garanzia era dubbia, sia sotto il profilo della validità formale che della solvibilità del garante e delle difficoltà di un'eventuale esecuzione forzata all'estero.
- Rischio di concentrazione: Il prestito rappresentava l'86% degli attivi totali e il 150% del capitale proprio di B.________ AG alla fine del 2021, costituendo un rischio maggiore per la società.
- Rimborso: Il "rimborso" effettuato nel 2023 non è stato un pagamento, bensì un accollo di debito da parte di un'altra società controllata dal ricorrente, il che non dimostra una reale intenzione di rimborso nel 2021.
Il Tribunale federale conclude quindi che il prestito nel suo insieme deve essere qualificato come simulato e costituisce una prestazione valutabile in denaro.
Tuttavia, il Tribunale federale si sofferma sulla questione del periodo d'imposta. Rileva che il prestito esisteva già alla fine del 2018 per un importo di CHF 303'503.- ("prestito di base"). Per gli anni 2019 e 2020, l'amministrazione fiscale aveva già riqualificato gli aumenti annuali del prestito, ma non tale importo di base. Il Tribunale federale ritiene che gli indizi di simulazione (assenza di contratto, rischio per la società, ecc.) esistessero già per tale importo di base ben prima del 2021. L'amministrazione fiscale non apporta alcun elemento nuovo specifico per l'anno 2021 che giustifichi il considerare che solo in quel momento l'assenza di volontà di rimborsare il "prestito di base" sia diventata manifesta. Il trasferimento del ricorrente in Germania non costituisce di per sé un indizio sufficiente.
Di conseguenza, in virtù del principio di periodicità, il "prestito di base" di CHF 303'503.- non poteva essere tassato nel periodo fiscale 2021, poiché avrebbe dovuto essere considerato come realizzato in un periodo precedente. Solo l'aumento del prestito avvenuto durante l'anno 2021, ovvero CHF 488'249.- (CHF 791'752.- ./. CHF 303'503.-), può essere tassato per tale periodo.
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la sentenza del Tribunale tributario cantonale di Soletta. La causa è rinviata all'amministrazione fiscale cantonale affinché stabilisca una nuova tassazione per il periodo 2021, considerando come prestazione valutabile in denaro solo l'importo di CHF 488'249.-, sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali e comunali. Le spese giudiziarie sono ripartite tra il ricorrente e l'autorità fiscale.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau