Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterDiritto processuale

Esenzione fiscale di un inceneritore: distinzione tra servizio pubblico e attività economiche concorrenziali

08 May 2026

Couloir lumineux moderne avec grandes fenêtres et murs beige clair minimalistes.

TF, 26.03.2026, 9C_205/2025

Fatti

A.________ SA (la ricorrente) è una società anonima che gestisce un impianto di incenerimento dei rifiuti nel Vallese. Il suo capitale è interamente detenuto da comuni vallesani e vaudesi. Il suo statuto vieta la distribuzione di dividendi e prevede la destinazione del patrimonio a scopi di servizio pubblico in caso di scioglimento. 

Storicamente, la società beneficiava di un'esenzione fiscale totale, essendo la sua attività di smaltimento dei rifiuti riconosciuta come un compito di servizio pubblico.

Tuttavia, nel corso degli anni, ha diversificato le proprie attività avviando la produzione e la vendita di energia (tramite una rete di teleriscaldamento "Thermoréseau", elettricità, biogas), compost e cippato di legno. Queste attività commerciali sono diventate una fonte di reddito sostanziale, rappresentando quasi la metà del suo fatturato per gli anni in questione (2015-2018). Il Servizio cantonale delle contribuzioni del Vallese ha riesaminato la situazione e ha deciso di porre fine all'esenzione totale. Ha quindi assoggettato la società a un'imposizione parziale, mirata esclusivamente agli utili e al capitale legati alle sue attività economiche.

Inoltre, durante la procedura di reclamo, l'autorità fiscale ha proceduto a una reformatio in peius reintegrando nell'utile imponibile importi significativi che la società aveva contabilizzato come "accantonamenti per lavori futuri" e "fondi di rinnovamento".

Il Tribunale cantonale del Vallese ha confermato questo duplice approccio: l'imposizione parziale era giustificata dalla natura commerciale delle attività energetiche, e la reintegrazione degli accantonamenti era corretta poiché non corrispondevano a impegni esistenti, bensì a riserve per investimenti futuri. La società si è quindi rivolta al Tribunale federale.

Diritto

1. Esenzione fiscale per scopo di servizio pubblico (art. 56 lett. g LIFD)

La giurisprudenza, interpretando tale disposizione in modo restrittivo, stabilisce diverse condizioni cumulative per la concessione di un'esenzione:

  • Tre condizioni minime:
    1. Esclusività: L'attività deve essere esercitata esclusivamente a beneficio del bene comune.
    2. Irrevocabilità: I fondi devono essere destinati in modo definitivo a tale scopo.
    3. Attività effettiva: La società deve agire in conformità con il proprio statuto.
  • Natura dello scopo: La società deve perseguire uno scopo di servizio pubblico, ovvero un compito strettamente legato alle attribuzioni dello Stato (es. smaltimento dei rifiuti).

Assenza di scopo di lucro prevalente: L'esenzione è esclusa se la società persegue scopi lucrativi che non siano puramente secondari.

  • Un'attività è lucrativa se viene svolta in regime di concorrenza e mira a ottenere un profitto.

Principio di neutralità concorrenziale: Esentare un'entità che compete con imprese private soggette a imposta violerebbe questo principio fondamentale.

  • Un'esenzione parziale è possibile, ma solo se le attività economiche non superano una certa misura e viene effettuata una chiara separazione contabile.

2. Accantonamenti fiscalmente deducibili (art. 63 LIFD)

  • Definizione fiscale: Gli accantonamenti deducibili devono coprire impegni esistenti alla data del bilancio o rischi di perdite imminenti durante l'esercizio.

Distinzione dalle riserve: I fondi accantonati per finanziare futuri investimenti o il rinnovo di attivi non sono accantonamenti deducibili.

  • Si tratta di riserve latenti, che fanno parte dell'utile imponibile.

Caso dell'art. 32a cpv. 3 LPAmb : La legge sulla protezione dell'ambiente obbliga i gestori di impianti di smaltimento dei rifiuti a costituire degli "accantonamenti".

  • Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina concordano sul fatto che tali "accantonamenti" ai sensi della LPAmb siano in realtà riserve destinate a finanziare investimenti futuri, e non accantonamenti ai sensi del diritto tributario.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale ha convalidato l'analisi dell'istanza precedente su entrambi i punti.

1. Sul rifiuto dell'esenzione totale

  • Il Tribunale federale riconosce che la società soddisfa le tre condizioni minime (esclusività, irrevocabilità, attività effettiva) e che la sua attività di incenerimento è effettivamente un servizio pubblico.

Tuttavia, rileva che le attività di produzione e vendita di energia sono di natura puramente imprenditoriale.

Il fatto che la legge (LPE) obblighi a valorizzare i rifiuti non trasforma tale attività commerciale in un servizio pubblico.

  • La valorizzazione rimane un'operazione economica condotta in un mercato concorrenziale.
  • L'argomento del "chi inquina paga" viene respinto, poiché tale principio mira a finanziare lo smaltimento dei rifiuti e non attività accessorie come la gestione di una rete di riscaldamento.

Soprattutto, il peso di queste attività commerciali è troppo rilevante.

  • Generando quasi la metà del fatturato, non possono essere qualificate come "secondarie".

Concedere un'esenzione totale in tali condizioni violerebbe il principio di neutralità concorrenziale.

  • Il rifiuto dell'esenzione totale e il passaggio a un'imposizione parziale sono dunque giudicati conformi al diritto federale.

2. Sulla reintegrazione degli accantonamenti

  • Il Tribunale federale conferma che gli importi contabilizzati dalla ricorrente per "lavori futuri" e "fondi di rinnovamento" non sono accantonamenti fiscalmente deducibili.

Il loro scopo era finanziare futuri investimenti e non coprire impegni o rischi esistenti alla chiusura degli esercizi.

  • Si tratta dunque di riserve imponibili.

Il richiamo all'art. 32a cpv. 3 LPE non cambia nulla in merito a tale qualificazione fiscale.

  • Questa disposizione legale impone di costituire riserve, ma non crea un'eccezione al diritto fiscale che ne permetta la deduzione dall'utile.
  • La reintegrazione di tali importi nell'utile imponibile è pertanto corretta.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella sua interezza. L'imposizione parziale della società per le sue attività commerciali e la reintegrazione delle riserve per investimenti futuri nel suo utile imponibile sono definitivamente confermate.

Le spese giudiziarie, fissate a CHF 16’000.-, sono poste a carico della ricorrente.








Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau