
TF, 23.02.2026, 9C_17/2026
Fatti
Nel 2013, una società anonima (la Società) ha concesso un prestito di 187 790 CHF al suo unico azionista e amministratore (l'azionista). L'amministrazione fiscale cantonale ginevrina ha qualificato tale prestito come simulato in sede di tassazione della Società, decisione che non è stata contestata. Successivamente, l'amministrazione ha avviato una procedura di recupero d'imposta nei confronti dell'azionista e di sua moglie per i periodi fiscali 2013, 2015 e 2016, considerando l'importo del prestito come una prestazione valutabile in denaro imponibile. All'azionista sono stati notificati recuperi d'imposta (IFD e ICC) e una multa per sottrazione d'imposta. Le istanze cantonali hanno respinto i ricorsi dei contribuenti, che si sono quindi rivolti al Tribunale federale.
Diritto
Una prestazione valutabile in denaro (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD) è un vantaggio che una società concede al proprio azionista (o a una persona a lui vicina) senza una controprestazione equivalente e che non avrebbe concesso a un terzo alle medesime condizioni. Un prestito concesso a un azionista può essere qualificato come simulato, e quindi come prestazione valutabile in denaro, se da un insieme di indizi emerge che le condizioni di un vero prestito non sono soddisfatte (ad esempio, a causa dell'insolvenza del mutuatario, dell'assenza di garanzie, di un contratto scritto o di modalità di rimborso).
L'analisi del carattere simulato deve basarsi sulle circostanze esistenti al momento della concessione del prestito. Eventi successivi, come un rimborso tardivo effettuato in reazione a una procedura fiscale, non possono modificare retroattivamente la natura della prestazione.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale conferma l'analisi dell'istanza precedente, che ha ravvisato l'esistenza di un prestito simulato sulla base di diversi indizi concordanti. Al momento della concessione del prestito nel 2013, l'azionista era insolvente, essendo oggetto di attestati di carenza di beni per oltre 410 000 CHF, e i fondi dovevano servire a saldare i suoi debiti personali. Inoltre, all'origine non esistevano né un contratto scritto, né un piano di rimborso, né garanzie. Il Tribunale federale ritiene che un prestito di tale entità (pari a due terzi degli attivi della Società) non sarebbe mai stato concesso a un terzo in tali circostanze. Il Tribunale federale respinge le argomentazioni dei ricorrenti.
La formalizzazione di un contratto nel 2016 e i rimborsi effettuati molto più tardi (a partire dal 2022) sono eventi successivi che non modificano la qualificazione della transazione del 2013. Tali rimborsi tardivi sono considerati addirittura abusivi, poiché mirano a correggere retroattivamente la situazione. L'argomento secondo cui la Società stessa costituirebbe una "garanzia economica oggettiva" è giudicato infondato. Infine, il motivo di ricorso relativo alla violazione della buona fede è respinto per mancanza di una motivazione sufficiente.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso dei contribuenti, sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonali e comunali. La decisione della Corte di giustizia è confermata. I recuperi d'imposta e la multa per sottrazione d'imposta sono mantenuti. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau