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Tassazione suppletiva: redditi non dichiarati e dovere di collaborazione del contribuente

06 June 2026

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TF, 29.04.2026, 9C_169/2026

Fatti

Un contribuabile, amministratore della propria Sàrl, ha omesso di dichiarare un salario netto di 33.010 CHF per il periodo fiscale 2019. Tale omissione è emersa durante l'esame dei documenti fiscali della sua società. L'amministrazione fiscale cantonale di Zurigo ha quindi avviato una procedura di tassazione suppletiva e di sanzione. Richiedendo informazioni alla cassa di compensazione (SVA), l'amministrazione ha scoperto che il contribuente aveva percepito altri redditi non dichiarati provenienti da nove diversi datori di lavoro tra il 2015 e il 2020. (consid. A.a, A.b)

La procedura è stata estesa ai periodi fiscali 2015, 2016 e 2020. È stata notificata una prima decisione di tassazione suppletiva e multe. A seguito di un'audizione del contribuente, la procedura è stata estesa al periodo 2019, con un avvertimento di reformatio in peius (decisione più sfavorevole). Infine, l'amministrazione fiscale ha respinto il reclamo del contribuente e ha fissato le tassazioni suppletive e le multe per tutti i periodi interessati (2015, 2016, 2019, 2020 per le imposte cantonali e comunali; 2015, 2019, 2020 per l'imposta federale diretta). (consid. A.c, A.d)

Il contribuente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che ha respinto l'impugnazione relativa alla tassazione suppletiva. Si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale, il rinvio della causa per un'istruttoria complementare, il gratuito patrocinio e la propria nomina come difensore d'ufficio. (consid. B, C)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni per l'apertura di una procedura di tassazione suppletiva (Nachsteuer) secondo l'art. 151 cpv. 1 LIFD e l’art. 160 cpv. 1 StG/ZH. Tale procedura è giustificata quando fatti o mezzi di prova, già esistenti al momento della tassazione iniziale ma ignoti all'autorità fiscale, rivelano che una tassazione è stata omessa o è incompleta. Tali fatti nuovi (unechte Noven) devono essere la causa della tassazione incompleta. (consid. 5.1.1, 5.1.2)

Il contribuente ha l'obbligo di compilare la propria dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD). In caso di dubbi sulla rilevanza fiscale di un fatto, non deve occultarlo, bensì dichiararlo in modo completo e preciso. L'autorità di tassazione, dal canto suo, può in linea di principio fare affidamento sull'esattezza della dichiarazione e non è tenuta a effettuare ricerche approfondite o verifiche incrociate senza indizi concreti di un errore o di un'omissione. Un obbligo di indagine sorge solo se la dichiarazione contiene errori manifesti ed evidenti. (consid. 5.1.3)

In materia di onere della prova, spetta all'autorità fiscale provare i fatti che fondano o aumentano l'imposta, mentre il contribuente deve provare i fatti che la diminuiscono o la sopprimono. Questo principio si applica anche nell'ambito della procedura di tassazione suppletiva. (consid. 5.1.4)

Il Tribunale federale ricorda inoltre i requisiti di motivazione qualificata per le censure di violazione dei diritti costituzionali (art. 106 cpv. 2 LTF) e per la contestazione dell'accertamento dei fatti, che deve essere arbitrario ("offensichtlich unrichtig"). Semplici critiche appellatorie o affermazioni non suffragate sono insufficienti. (consid. 2.1, 2.2, 4.2)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che il ricorrente non ha adempiuto al suo obbligo di dichiarare l'integralità dei propri redditi per diversi periodi fiscali. I redditi provenienti da vari datori di lavoro, scoperti in un secondo momento grazie ai dati AVS e confermati da contratti di lavoro e certificati di salario, costituiscono "fatti nuovi" che erano ignoti all'autorità fiscale al momento delle tassazioni iniziali. Tali elementi giustificano pienamente l'apertura di una procedura di tassazione suppletiva. (consid. 5.2, 5.3)

Il Tribunale federale respinge le argomentazioni del ricorrente volte a contestare l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. Le sue allegazioni secondo cui i redditi sarebbero "fittizi" o che i fatti sarebbero stati accertati in modo arbitrario sono giudicate come semplici affermazioni non provate. Il ricorrente non ha dimostrato in che modo l'apprezzamento delle prove da parte del tribunale cantonale, basato su documenti ufficiali, sarebbe insostenibile. Parimenti, le sue censure costituzionali sono respinte in quanto non sufficientemente motivate. (consid. 4.1.1, 4.1.2, 5.3)

Anche il tentativo del ricorrente di produrre nuovi documenti dinanzi al Tribunale federale è respinto, poiché non ha dimostrato che le condizioni dell'art. 99 cpv. 1 LTF fossero soddisfatte. La sua richiesta di udienza orale è giudicata inutile, essendo la causa matura per il giudizio sulla base degli atti. (consid. 2.3, 4.1.3)

Infine, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, essendo il ricorso privo di qualsiasi possibilità di successo. La richiesta del ricorrente di essere designato egli stesso come difensore d'ufficio è qualificata come "temeraria" (mutwillig). (consid. 6.2)

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Conferma la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo e, di conseguenza, la legittimità delle tassazioni suppletive per l'imposta federale diretta (2015, 2019, 2020) e per le imposte cantonali e comunali (2015, 2016, 2019, 2020). La domanda di assistenza giudiziaria è respinta e le spese giudiziarie, pari a 2'000 CHF, sono poste a carico del ricorrente. (Dispositivo 1, 2, 3, 4)







Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau