
TF, 20.03.2026, 9C_167/2026
Fatti
I contribuenti A.A.________ e B.A.________ hanno contestato la loro tassazione fiscale per l'anno 2019, che includeva l'aggiunta di una prestazione valutabile in denaro di CHF 840'000.-. Hanno presentato ricorso contro la decisione su reclamo dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Informata dall'amministrazione fiscale che i ricorrenti avevano arretrati d'imposta, la Camera di diritto tributario ha ordinato loro, il 29 dicembre 2025, di versare un anticipo spese di CHF 5'000.- entro il 20 gennaio 2026 a garanzia del pagamento delle spese giudiziarie. L'ordinanza precisava esplicitamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile, conformemente all'art. 231 cpv. 1 della legge tributaria ticinese (LT/TI).
Non avendo i contribuenti effettuato il versamento entro il termine fissato, il Presidente della Camera di diritto tributario ha dichiarato il loro ricorso irricevibile il 4 febbraio 2026. I contribuenti si sono quindi rivolti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di tale decisione di irricevibilità e il rinvio della causa all'istanza cantonale per un esame nel merito.
Diritto
La controversia sottoposta al Tribunale federale non riguarda il merito della tassazione (la prestazione di CHF 840'000.-), bensì esclusivamente la decisione di irricevibilità pronunciata dall'autorità cantonale per mancato pagamento dell'anticipo spese.
L'articolo 231 cpv. 1 LT/TI autorizza l'autorità giudiziaria cantonale a esigere dai ricorrenti che non risiedono nel Cantone o che sono in ritardo nel pagamento delle imposte il versamento di una garanzia per le spese processuali. Il mancato pagamento di tale garanzia entro il termine impartito comporta l'irricevibilità del ricorso.
Dinanzi al Tribunale federale, la cognizione è limitata. Conformemente all'art. 105 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale (LTF), il Tribunale è vincolato dai fatti accertati dall'autorità precedente, a meno che non siano manifestamente inesatti o accertati in violazione del diritto. I fatti e i mezzi di prova nuovi sono in linea di principio inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF).
Inoltre, quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali (come il divieto dell'arbitrio, l'uguaglianza di trattamento o il formalismo eccessivo), sono soggetti a un obbligo di motivazione qualificato (art. 106 cpv. 2 LTF). Devono esporre in modo chiaro e dettagliato in cosa consista la violazione allegata.
Il formalismo eccessivo, vietato dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione, si configura quando la rigorosa applicazione di una norma procedurale non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e complica in modo insostenibile l'attuazione del diritto materiale o l'accesso alla giustizia.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti.
- Motivi di arbitrio (art. 9 Cost.) e di trattamento discriminatorio (art. 8 Cost.): I ricorrenti sostenevano che la richiesta di un anticipo spese fosse arbitraria poiché disponevano già di un deposito di CHF 80'000.- presso le autorità fiscali. Allegavano inoltre una discriminazione, in quanto le due società all'origine della prestazione controversa, che avevano anch'esse presentato ricorso e presentavano arretrati fiscali, non erano state costrette a versare tale anticipo. Il Tribunale federale ha respinto tali argomentazioni poiché basate su fatti (l'esistenza del deposito di CHF 80'000.-, i ricorsi delle società, la loro situazione fiscale) che non erano stati accertati nella decisione cantonale impugnata. Ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non poteva prendere in considerazione questi nuovi elementi. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti avrebbero dovuto sollevare tali questioni dinanzi all'istanza cantonale prima della scadenza del termine di pagamento.
- Motivo di formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.): I ricorrenti ritenevano che l'applicazione dell'art. 231 LT/TI fosse troppo "rigida". Il Tribunale federale ha giudicato questo motivo infondato. Ha ricordato che la giurisprudenza non ravvisa un formalismo eccessivo quando l'esigenza di un anticipo spese e le conseguenze del suo mancato pagamento si fondano su una base legale chiara, e che i giustiziabili sono stati debitamente informati dell'importo, del termine e della sanzione prevista. Tale era il caso nella fattispecie.
- Motivo di violazione della garanzia di accesso al giudice (art. 29a Cost.): I ricorrenti lamentavano che il loro ricorso fosse stato dichiarato irricevibile ancor prima che venissero trattati quelli delle persone giuridiche coinvolte. Il Tribunale federale ha respinto anche questo motivo, poiché anch'esso si basava su fatti non accertati nella procedura cantonale.
Il Tribunale federale ha concluso che le critiche dei ricorrenti erano insufficientemente motivate ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF o fondate su fatti nuovi inammissibili.
Esito
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. La decisione di irricevibilità pronunciata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è pertanto confermata. Le spese giudiziarie della procedura federale, pari a CHF 3'000.-, sono state poste a carico solidale dei ricorrenti. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con l'avv. Anna Vladau