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Canone radiotelevisivo: ricorso contro una decisione incidentale che richiede un anticipo spese, pregiudizio irreparabile e competenza per la richiesta di gratuito patrocinio

13 April 2026

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TF, 23.03.2026, 9C_166/2026

Fatti

Nell'ambito di una controversia relativa al canone radiotelevisivo (canone per le economie domestiche) che lo vede opposto alla società Serafe AG, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF). Con decisione incidentale del 9 febbraio 2026, il TAF ha ordinato ad A.________ di versare un anticipo spese di CHF 1'000.- entro il 2 marzo 2026, pena l'inammissibilità del ricorso. Il 3 marzo 2026, A.________ ha impugnato tale decisione incidentale dinanzi al Tribunale federale (TF). Ha fatto valere che, in quanto beneficiario di prestazioni complementari, si trovava nell'impossibilità finanziaria di corrispondere tale anticipo spese, sia dinanzi al TAF che al TF.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ammissibilità di un ricorso contro una decisione incidentale, ovvero una decisione che non pone fine al procedimento. Ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF), un siffatto ricorso è ammissibile solo se la decisione in questione può causare un pregiudizio irreparabile. Un pregiudizio è considerato irreparabile quando non può essere interamente riparato da una successiva decisione finale favorevole.

Conformemente all'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta alla parte ricorrente dimostrare nel proprio atto di ricorso in che modo la decisione impugnata le causi tale pregiudizio, a meno che questo non sia evidente.

La giurisprudenza ha stabilito che una decisione incidentale che ordina il versamento di un anticipo spese non causa, di regola, un pregiudizio irreparabile. La situazione è diversa se tale decisione è la conseguenza della reiezione di una domanda di assistenza giudiziaria. In tal caso, il fatto di dover pagare un anticipo spese nonostante una situazione di indigenza costituisce un pregiudizio irreparabile, poiché ciò può privare la parte del suo accesso alla giustizia.

Infine, il TF precisa che le domande di assistenza giudiziaria devono essere presentate all'autorità competente per la procedura in questione. Se una domanda è indirizzata a un'autorità incompetente, quest'ultima deve trasmetterla d'ufficio all'autorità competente (art. 30 cpv. 2 LTF).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che la decisione del TAF che ordina un anticipo spese è effettivamente una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.

Osserva tuttavia che il ricorrente non ha esposto nel suo ricorso in che modo tale decisione gli causerebbe un pregiudizio irreparabile. Il ricorso non soddisfa pertanto già i requisiti formali dell'art. 42 cpv. 1 LTF.

Inoltre, il TF analizza la situazione nel merito e conclude per l'assenza di un pregiudizio irreparabile. Il ricorrente, infatti, non aveva presentato alcuna domanda di assistenza giudiziaria al TAF prima che quest'ultimo rendesse la sua decisione incidentale. La decisione impugnata non verteva dunque su un rifiuto di assistenza giudiziaria. Di conseguenza, l'obbligo di versare un anticipo spese non priva il ricorrente del suo accesso alla giustizia, poiché gli è sempre possibile presentare una domanda formale di assistenza giudiziaria al TAF. La questione dell'anticipo spese potrebbe, se del caso, essere riesaminata nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale.

Il Tribunale federale interpreta tuttavia le argomentazioni del ricorrente in merito alla sua indigenza come una richiesta implicita di gratuito patrocinio per il procedimento dinanzi al TAF. Non essendo competente a statuire su tale istanza, il TF decide di trasmetterla d'ufficio al TAF per l'esame.

Per quanto riguarda il procedimento dinanzi al TF stesso, la richiesta di gratuito patrocinio è considerata priva di oggetto per quanto concerne le spese, poiché il TF rinuncia a riscuoterle. La richiesta di assistenza di un avvocato è respinta, essendo il ricorso manifestamente privo di possibilità di successo.

Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile.

Trasmette il fascicolo al Tribunale amministrativo federale affinché si pronunci sulla richiesta di gratuito patrocinio del ricorrente per il procedimento di prima istanza. Il TF precisa che il TAF dovrà fissare un nuovo termine per il versamento dell'anticipo spese dopo essersi pronunciato su tale istanza.

Non vengono riscosse spese giudiziarie per il procedimento federale. La richiesta di gratuito patrocinio per il procedimento federale è respinta per il resto.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau