
TF, 01.05.2026, 9C_164/2025
Fatti
Nel 2021, l'amministrazione fiscale del cantone di Appenzello Esterno ha avviato un procedimento per sottrazione d'imposta nei confronti di A.________ (il ricorrente) per il periodo fiscale 2014. Gli veniva contestato di non aver dichiarato un reddito di CHF 3'392'500.-. Tale importo sarebbe stato percepito come remunerazione per l'influenza esercitata, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di E.________ AG e CEO della banca F., nell'ambito di una transazione complessa ("B.-Deal"). In tale vicenda, un terzo, D., aveva ottenuto una partecipazione fiduciaria ("Schattenbeteiligung") nella società B. SA e aveva promesso al ricorrente la metà del valore di tale partecipazione. Nel 2014, il ricorrente, necessitando di liquidità, ha ricevuto un prestito di CHF 2'064'000.- da parte di D.________. Più tardi nello stesso anno, l'importo della remunerazione del ricorrente è stato definitivamente fissato a CHF 3'392'500.-. Tale credito è stato utilizzato per compensare il rimborso del prestito e il saldo di CHF 1'328'500.- è stato versato al ricorrente. L'amministrazione fiscale ha condannato il ricorrente per sottrazione d'imposta consumata al pagamento di multe per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali. Tale decisione è stata confermata dall'Obergericht di Appenzello Esterno, contro la quale il ricorrente ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. (consid. A, B, 3.1)
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che, secondo l'art. 16 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), tutti i redditi, siano essi unici o periodici, sono soggetti all'imposta sul reddito. Commette sottrazione d'imposta, secondo l'art. 175 cpv. 1 LIFD, il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa sì che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione definitiva sia incompleta. La multa è, di regola, fissata all'ammontare dell'imposta sottratta. Il procedimento per sottrazione d'imposta è un vero e proprio procedimento penale. Le disposizioni cantonali in materia (nella fattispecie, art. 19 cpv. 1 e 243 cpv. 1 e 2 della legge tributaria di Appenzello Esterno) sono armonizzate con il diritto federale (art. 7 cpv. 1 e 56 cpv. 1 LAID) e prevedono norme identiche. Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che non siano manifestamente inesatti o basati su una violazione del diritto, il che equivale all'arbitrio. (consid. 1.3, 2, 5)
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente contesta la qualificazione dei CHF 3'392'500.- come reddito imponibile nel 2014. Egli adduce tre argomenti principali: i fondi proverrebbero da un prestito non rimborsato, da un rimborso di capitale non imponibile legato a una presunta partecipazione del 5,8% in B.________ SA, o, in subordine, da onorari realizzati nel 2012 e non nel 2014. Il Tribunale federale respinge tali argomenti. In primo luogo, esso è vincolato dagli accertamenti dell'istanza precedente, che ha stabilito in modo non arbitrario che il prestito di D.________ era stato validamente compensato dal credito del ricorrente. L'utilizzo del credito per estinguere un debito non lo rende esente da imposta. (consid. 4.1, 4.2)
In secondo luogo, l'istanza precedente ha giudicato "poco credibile" l'esistenza di una partecipazione del 5,8% acquisita dal ricorrente, un accertamento di fatto che non è manifestamente inesatto e che vincola pertanto il Tribunale federale. Di conseguenza, la tesi del rimborso di capitale viene scartata. (consid. 4.3)
In terzo luogo, riguardo al momento della realizzazione del reddito, il Tribunale federale conferma l'analisi dell'istanza precedente. Anche se un accordo di principio esisteva prima del 2014, i documenti del 2012 mostrano che il valore della partecipazione di D.________, e di conseguenza il credito del ricorrente, era solo "potenziale" e "previsionale". Solo nell'agosto 2014 l'importo del credito del ricorrente è stato definitivamente fissato a CHF 3'392'500.-. È in quel momento che il credito è divenuto certo ed esigibile, e quindi realizzato fiscalmente. Poiché i pagamenti e la compensazione hanno avuto luogo nel 2014, il reddito è stato correttamente attribuito a tale periodo fiscale. (consid. 4.4, 4.5, 4.6)
Infine, il Tribunale federale conferma l'elemento soggettivo della sottrazione. In quanto uomo d'affari esperto, il ricorrente non poteva ignorare la natura di remunerazione delle somme percepite. Omettendo di dichiararle come reddito, egli ha quantomeno accettato, con dolo eventuale, l'eventualità di una tassazione incompleta, il che è sufficiente a soddisfare la condizione dell'intenzione richiesta dall'art. 175 LIFD. (consid. 4.7, 4.8)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, sia per quanto concerne l'imposta federale diretta che le imposte cantonali e comunali per il periodo fiscale 2014. La condanna per sottrazione d'imposta e le multe inflitte sono confermate. Le spese giudiziarie, pari a CHF 12'500.-, sono poste a carico del ricorrente. (dispositivo 1, 2, 3)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau