
TF, 29.01.2026, 9C_156/2025
Fatti
Una coppia, entrambi lavoratori a tempo pieno, ha due figli di 4 e 6 anni. Per il periodo fiscale 2022, hanno dedotto dal proprio reddito le spese sostenute per "campi tematici" durante le vacanze scolastiche e per "corsi creativi" il mercoledì mattina (giorno senza scuola a Ginevra per questa fascia d'età). Tali attività, incentrate sull'apprendimento ludico di una lingua, sono organizzate da una società il cui scopo sociale è l'istruzione.
L'Amministrazione fiscale cantonale (AFC) di Ginevra ha negato la deduzione integrale di tali spese, concedendo solo un forfait per i campi estivi in base a una nuova prassi cantonale. L'autorità riteneva che tali costi fossero riconducibili principalmente alla formazione e non alla custodia. La Corte di giustizia cantonale ha annullato tale decisione, stabilendo che le spese erano interamente deducibili come costi di custodia. L'AFC ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale (TF) è chiamato a interpretare la nozione di "spese di custodia" ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 LIFD e dell'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID. La deduzione di tali spese è una deduzione generale volta a favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare e a tassare i contribuenti in base alla loro capacità economica.
Il TF ricorda che, per essere deducibili, le spese di custodia devono essere documentate, riguardare un figlio di età inferiore ai 14 anni e presentare un nesso di causalità diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di guadagno dei genitori.
Il TF precisa che la nozione di "custodia" non implica una semplice sorveglianza passiva. Le strutture di accoglienza collettiva (asili nido, doposcuola) propongono intrinsecamente attività che favoriscono lo sviluppo del bambino, e i relativi costi sono deducibili. Escludere a priori la deduzione per strutture che offrono attività specifiche (linguistiche, sportive, ecc.) sarebbe contrario allo scopo della legge e creerebbe disparità.
Al contrario, non tutte le spese per attività sono deducibili. Il criterio decisivo è lo scopo prevalente della spesa. Spetta al contribuente dimostrare che l'esigenza di custodia è stata la motivazione primaria e principale per il ricorso alla struttura, mentre l'aspetto formativo o ludico è secondario. Se tale prova viene fornita, l'integralità delle spese (escluse quelle di mantenimento come il vitto) è deducibile, senza che sia necessario ripartire i costi tra "custodia pura" e "attività".
Applicazione al caso concreto
Il TF rileva che l'esigenza di custodia dei genitori è comprovata: entrambi lavorano a tempo pieno, i figli sono in tenera età e le attività si svolgono durante l'orario di lavoro, ovvero il mercoledì mattina (giorno senza scuola) o durante le vacanze scolastiche.
Il TF conferma la valutazione della Corte di giustizia secondo cui i genitori hanno dimostrato che la loro motivazione principale era la custodia. Diversi elementi lo confermano: le ampie fasce orarie offerte dalla struttura (8:00-13:00 o 8:00-17:00) corrispondevano a un'effettiva soluzione di custodia e la vicinanza al luogo di lavoro di uno dei genitori è stata un fattore di scelta. Inoltre, data la giovane età dei bambini (4 e 6 anni), lo scopo formativo non poteva che essere secondario rispetto all'esigenza di accudimento. Il costo orario, appena superiore al salario minimo ginevrino, esclude inoltre che si tratti di una spesa di lusso.
L'argomentazione dell'AFC, secondo cui lo scopo della società (l'istruzione) proverebbe il carattere formativo delle spese, è giudicata insufficiente a ribaltare la valutazione dei fatti dell'istanza precedente.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'Amministrazione fiscale cantonale. Conferma la sentenza della Corte di giustizia, che autorizza i contribuenti a dedurre l'integralità dei costi dei "campi tematici" e dei "corsi creativi" come spese di custodia ai fini dell'imposta federale diretta e delle imposte cantonali e comunali.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau