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Tassazione d'ufficio: condizioni di ammissibilità dell'opposizione e portata del controllo giudiziario

11 March 2026

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TF, 05.02.2026, 9C_140/2025

Fatti

La società A.________ AG, proprietaria di beni immobili nel Cantone di Turgovia, non ha presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale 2020 nonostante diversi solleciti e proroghe dei termini. Di conseguenza, l'amministrazione fiscale turgoviese ha proceduto a una tassazione d'ufficio il 29 agosto 2022, determinando l'utile netto e il capitale imponibili tramite stima.

La società ha presentato opposizione contro tale decisione. L'amministrazione fiscale non è entrata nel merito dell'opposizione, motivando che la stessa non era né motivata né corredata da mezzi di prova. I ricorsi cantonali presentati dalla società contro tale decisione di non entrata nel merito sono stati respinti. La società si è quindi rivolta al Tribunale federale.

Diritto

Secondo il diritto tributario (art. 164 cpv. 2 StG/TG ; art. 48 cpv. 2 LAID ; art. 132 cpv. 3 LIFD), un'opposizione contro una tassazione d'ufficio deve essere motivata e indicare i mezzi di prova.

Quando un'autorità fiscale decide di non entrare nel merito di tale opposizione a causa di vizi di forma, il controllo delle istanze di ricorso si limita a due questioni:

  1. La decisione di non entrata nel merito era giustificata (ovvero l'opposizione era effettivamente irricevibile)?
  2. Le condizioni per procedere a una tassazione d'ufficio erano inizialmente soddisfatte?

Per contro, la fondatezza materiale della tassazione d'ufficio (l'esattezza degli importi stimati) non viene esaminata in questa fase della procedura, salvo in caso di nullità. La violazione degli obblighi procedurali da parte del contribuente non deve andare a suo vantaggio; l'autorità di tassazione non è tenuta ad adottare le stime più favorevoli al contribuente.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che le condizioni per una tassazione d'ufficio erano manifestamente soddisfatte. La ricorrente non ha rispettato i propri obblighi procedurali nonostante molteplici solleciti e a oltre un anno e mezzo dalla fine del periodo fiscale. Il rifiuto dell'amministrazione di concedere un'ennesima proroga del termine non costituisce né un eccesso di formalismo né un'altra violazione procedurale.

Il Tribunale federale conferma inoltre che la decisione di non entrata nel merito dell'opposizione era corretta. L'opposizione presentata dalla società si limitava ad annunciare una futura collaborazione e a richiedere una sospensione del procedimento, senza contenere una motivazione dettagliata e sostanziale sui fattori fiscali stimati, né proporre mezzi di prova. Una semplice promessa di collaborare è insufficiente per soddisfare i requisiti legali.

L'argomentazione della ricorrente, secondo cui i suoi redditi locativi erano stabili e non avrebbero dovuto essere stimati al rialzo, viene respinta. Il Tribunale ricorda che anche le tassazioni degli anni precedenti avevano dovuto essere effettuate d'ufficio a causa delle inadempienze della società, e che quest'ultima deve assumersi le conseguenze dell'incertezza creata dalla propria violazione degli obblighi.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico della società ricorrente.








Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau