
TF, 09.04.2026, 9C_117/2025, 9C_121/2025
Fatti
Nel 2009, alcuni promotori (B.________ e altri) hanno ottenuto un permesso di costruire diversi edifici nella Città di Ginevra.
Nel 2010, è stata loro fatturata una tassa di urbanizzazione di 535.933 CHF per finanziare le necessarie infrastrutture pubbliche (strade, ecc.). I promotori hanno contestato tale fattura, dando inizio a una lunga vicenda giudiziaria.
In una prima sentenza del 2020, il Tribunale federale aveva rinviato la causa alla Corte di giustizia di Ginevra, ordinandole di verificare se l'importo della tassa rispettasse il principio di copertura dei costi. Tale principio costituzionale esige che il gettito complessivo di una tassa causale non superi i costi totali che essa è destinata a finanziare.
Nel frattempo, la competenza per la riscossione della tassa è stata trasferita dal Cantone al Fondo intercomunale di attrezzamento (FIE), mentre la Città di Ginevra rimane responsabile della realizzazione dei lavori.
Il 14 gennaio 2025, la Corte di giustizia di Ginevra, pronunciandosi in sede di rinvio, ha annullato integralmente la fattura. Ha ritenuto che, sulla base della documentazione contabile fornita, non fosse provato il rispetto del principio di copertura dei costi, né a livello della Città di Ginevra né a livello intercomunale.
La Città di Ginevra e il FIE, ritenendo tale decisione infondata, hanno presentato ricorso separatamente al Tribunale federale.
Diritto
1. Legittimazione a ricorrere degli enti pubblici (art. 89 cpv. 2 lett. c LTF)
- Un comune o un ente di diritto pubblico può ricorrere al Tribunale federale se invoca una violazione della propria autonomia.
- L'autonomia sussiste quando un ente dispone di un ampio margine di manovra decisionale.
- Nel caso di specie, la legislazione ginevrina sulla tassa di urbanizzazione è talmente dettagliata e vincolante da lasciare ben poca libertà decisionale alla Città o al FIE.
- Tuttavia, il Tribunale federale riconosce loro prima facie la legittimazione a ricorrere, poiché la Città è responsabile della realizzazione dei lavori e il FIE del loro finanziamento, e la decisione impugnata ha conseguenze finanziarie dirette sull'esercizio di tali compiti pubblici.
2. Principio di copertura dei costi
- Tale principio esige un confronto tra il gettito complessivo delle tasse riscosse e l'insieme dei costi generati dall'attività amministrativa corrispondente (nella fattispecie, i lavori di urbanizzazione).
- Il gettito fiscale non deve superare i costi, o deve farlo solo in misura minima.
- La costituzione di riserve è ammessa, purché non siano eccessive al punto da configurare un accantonamento ingiustificato (tesaurizzazione).
- Devono corrispondere a esigenze future prevedibili.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ha esaminato l'analisi contabile della Corte di giustizia, giudicandola arbitraria sia a livello comunale che intercomunale.
1. Analisi a livello della Città di Ginevra (livello comunale)
- Rilievi della Corte di giustizia: Spese della Città (2010-2020): 34,3 milioni di CHF.
- Tasse riscosse per la Città: 20,3 milioni di CHF.
- Conclusione intermedia: le entrate sono inferiori alle spese, il che rispetta il principio.
- Ragionamento errato della Corte di giustizia:
- La Corte ha poi effettuato un calcolo aggiuntivo giudicato "insostenibile" dal Tribunale federale.
- Ha rilevato che un saldo di 7,3 milioni di CHF rimaneva "non identificabile" nei flussi tra l'ente riscossore (FIE/Cantone) e la Città.
- Ne ha dedotto, erroneamente, che il rispetto del principio non fosse dimostrato.
- Correzione del Tribunale federale: l'unico calcolo pertinente è il confronto tra i costi totali (34,3 milioni di CHF) e le entrate totali (20,3 milioni di CHF).
- Poiché i costi superano ampiamente le entrate, il principio di copertura dei costi è manifestamente rispettato a livello comunale.
Il ragionamento della Corte di giustizia era arbitrario.
2. Analisi a livello di tutti i comuni (livello intercomunale)
- Rilievi della Corte di giustizia: Spese stimate dei comuni (2010-2020): 95,5 milioni di CHF.
- Tasse riscosse per tutti i comuni: 97,5 milioni di CHF.
- Conclusione intermedia: le entrate superano i costi di circa 2 milioni di CHF (pari a circa il 2%), il che "non costituisce necessariamente una violazione" del principio.
- Ragionamento errato della Corte di giustizia: la Corte ha successivamente invalidato la propria analisi sostenendo che alcuni dati contabili (importi fatturati rispetto a quelli concessi) mancavano per gli anni precedenti al 2017, concludendo che il FIE non aveva fornito la prova necessaria.
- Correzione del Tribunale federale: il confronto tra costi e ricavi era sufficiente.
- Un superamento inferiore al 2% è del tutto ammissibile, soprattutto in un sistema complesso che coinvolge 45 comuni e sfasamenti temporali tra riscossione e spesa.
- Inoltre, le riserve del FIE non sono state ritenute eccessive.
Il principio di copertura dei costi è quindi rispettato anche a livello intercomunale.
Esito
Il Tribunale federale accoglie i ricorsi della Città di Ginevra e del Fondo Intercomunale di Equipaggiamento. La sentenza della Corte di giustizia di Ginevra è annullata. La fattura della tassa di equipaggiamento di CHF 535’933.65 è ripristinata e torna esigibile.
Le spese giudiziarie (CHF 10’000.-) sono poste a carico dei promotori.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau