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Sequestro fiscale e sequestro penale amministrativo: concorso di misure cautelari e principio di proporzionalità

26 June 2026

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TF, 19.05.2026, 9C_106/2025

Fatti

Nell'ambito di un'inchiesta speciale per gravi reati fiscali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sequestrato beni appartenenti a una coppia di contribuenti (A.A.________ e B.A.________) per un importo di CHF 4'337'222. Parallelamente, l'AFC ha richiesto all'Ufficio cantonale delle imposte di Soletta (l'Ufficio delle imposte) di avviare un procedimento per sottrazione d'imposta. (A.a)

Basandosi su una presunta richiesta dell'AFC, l'Ufficio delle imposte ha successivamente emesso tre decisioni di sequestro fiscale nei confronti dei contribuenti per un importo complessivo di CHF 1'387'688.65. Tali sequestri miravano a garantire il pagamento di arretrati fiscali (recupero d'imposta), nonché di potenziali multe per sottrazione d'imposta e partecipazione a sottrazione. L'Ufficio delle imposte ha giustificato tali misure invocando un rischio per la riscossione dei crediti fiscali e facendo riferimento a una futura confisca ai sensi dell'art. 70 del Codice penale. (A.b)

I contribuenti hanno impugnato tali sequestri dinanzi al Tribunale tributario del Cantone di Soletta, che ha respinto il loro ricorso. Si sono quindi rivolti al Tribunale federale, sostenendo che un ulteriore sequestro fiscale fosse sproporzionato e arbitrario, dato che i loro beni erano già interamente sequestrati dall'AFC nell'ambito del procedimento penale amministrativo. (B, C)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che le decisioni di sequestro sono misure cautelari. In tale contesto, il suo potere di esame è limitato alla violazione dei diritti costituzionali (art. 98 LTF), il che impone ai ricorrenti un obbligo di motivazione qualificato. (consid. 1, 2)

Il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), che include il diritto all'assunzione delle prove, non è assoluto. Un'autorità può rifiutarsi di sentire un testimone mediante un apprezzamento anticipato delle prove, qualora ritenga senza arbitrio che tale audizione non apporterebbe alcun nuovo elemento decisivo per formare il proprio convincimento. (consid. 4.1)

Secondo l'art. 169 cpv. 1 LIFD, un sequestro fiscale può essere ordinato se il pagamento dell'imposta dovuta appare "minacciato". Si tratta di una misura conservativa per la quale è sufficiente la semplice verosimiglianza del rischio. Parallelamente, nell'ambito di un'inchiesta per gravi reati fiscali (art. 190 LIFD), l'AFC può ordinare un sequestro penale amministrativo (art. 46 cpv. 1 lett. b DPA) sui beni che saranno verosimilmente confiscati. (consid. 5.1.1, 5.1.2)

Il Tribunale federale chiarisce il rapporto tra queste due misure. Un sequestro penale amministrativo ordinato dall'AFC costituisce già una misura cautelare provvisoria che garantisce i potenziali crediti fiscali (recuperi d'imposta e multe). Di conseguenza, quando tale sequestro è in atto e copre sufficientemente il credito fiscale, non vi è generalmente più spazio per un ulteriore sequestro fiscale amministrativo. Il rischio di dissipazione dei beni, che giustifica il sequestro, è già neutralizzato dal sequestro penale. Ordinare un sequestro in aggiunta a quello penale sarebbe contrario al principio di proporzionalità. (consid. 5.2)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina innanzitutto il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto di essere ascoltati. Ritiene che il tribunale cantonale non abbia agito in modo arbitrario rinunciando ad ascoltare l'investigatore dell'AFC. Le informazioni pertinenti, in particolare sull'ammontare dei beni sequestrati e sul parziale svincolo di una parte di essi, emergevano già chiaramente da un'e-mail agli atti, e un'audizione non avrebbe verosimilmente apportato elementi nuovi. (consid. 4.2)

Nel merito, il Tribunale federale giudica che i motivi invocati dall'Ufficio delle imposte per giustificare i sequestri siano manifestamente insufficienti e arbitrari. Al momento in cui i sequestri sono stati disposti, l'AFC aveva già sequestrato beni per un valore superiore a 3 milioni di CHF (dopo uno svincolo parziale), il che copriva ampiamente il potenziale credito fiscale di circa 1,4 milioni di CHF. L'affermazione secondo cui il pagamento era "minacciato" è dunque contraddetta dai fatti. (consid. 5.3)

Inoltre, l'Ufficio delle imposte ha falsamente preteso di agire su "richiesta dell'AFC", cosa che nessun elemento agli atti conferma. Infine, la giustificazione di un sequestro "ai sensi di una confisca secondo l'art. 70 CP" rivela una confusione giuridica: il sequestro è una misura provvisionale, mentre la confisca è una sanzione pronunciata al termine del procedimento. Questa motivazione contraddittoria ed errata costituisce arbitrio e non è stata corretta dall'istanza precedente. (consid. 5.3)

Questo ragionamento si applica sia all'imposta federale diretta che alle imposte cantonali e comunali. Sebbene il diritto cantonale solettese in materia di sequestro non sia armonizzato, la sua disposizione (§ 184 StG/SO) persegue lo stesso scopo dell'art. 169 LIFD. L'applicazione cumulativa di un sequestro penale e di un sequestro fiscale per i medesimi crediti è dunque parimenti arbitraria e sproporzionata a livello cantonale. (consid. 6)

Esito

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Annulla la sentenza del Tribunale fiscale del Cantone di Soletta e accerta che le decisioni di sequestro pronunciate dall'Ufficio delle imposte il 23 maggio e il 4 giugno 2024 sono state emesse a torto. Le spese del procedimento federale sono poste a carico dell'Ufficio delle imposte, che deve inoltre versare un'indennità per ripetibili ai ricorrenti. La causa è rinviata all'istanza cantonale per una nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili del procedimento cantonale. (consid. 7, Dispositivo 1-4)







Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau