
TF, 07.11.2025, 7B_425/2024
Fatti
Nell'ambito di una procedura di divorzio, l'Autorità regionale di protezione (ARP1) ha autorizzato il 6 luglio 2022 il trasferimento in Francia di una madre con i suoi due figli, dichiarando la decisione immediatamente esecutiva e privando così di effetto sospensivo un eventuale ricorso del padre. Otto giorni dopo, su richiesta di quest'ultimo, l'ARP1 ha modificato la propria decisione ripristinando l'effetto sospensivo.
Il padre ha sporto denuncia penale contro i membri dell'ARP1 per abuso di autorità (art. 312 CP) e coazione (art. 181 CP), accusandoli di aver intenzionalmente revocato l'effetto sospensivo per svantaggiarlo. Il Ministero pubblico ha inizialmente archiviato il caso, ma la Corte dei reclami penali (CRP) ha annullato tale decisione, ritenendo l'inchiesta insufficiente e richiedendo di accertare se i membri dell'ARP1 fossero a conoscenza della giurisprudenza pertinente al momento della loro decisione.
Per completare l'istruttoria, il Ministero pubblico ha richiesto all'ARP1 un rapporto scritto invece di procedere all'interrogatorio dei suoi membri. Sulla base di tale rapporto, il Ministero pubblico ha nuovamente archiviato il procedimento con decreto di abbandono. La Corte cantonale ha confermato l'archiviazione. Il padre ricorre al Tribunale federale contro tale sentenza.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che una parte querelante è legittimata a ricorrere nel merito solo se la decisione impugnata può influenzare le sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Nella fattispecie, eventuali pretese di risarcimento danni contro i membri dell'ARP1 rientrerebbero nel diritto pubblico cantonale e non in pretese civili ai sensi della LTF. Il ricorrente non ha pertanto la legittimazione a ricorrere nel merito.
Tuttavia, indipendentemente dalla legittimazione nel merito, ogni parte ha il diritto di lamentare una violazione dei propri diritti procedurali, il che equivale a un diniego di giustizia formale. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP) garantisce in particolare il diritto di partecipare all'assunzione delle prove (art. 147 cpv. 1 CPP), il che include il diritto di assistere agli interrogatori e di porre domande.
Il ricorso a un rapporto scritto in luogo di un interrogatorio (art. 145 CPP) deve rimanere un'eccezione, applicata con riserbo, e non deve limitare i diritti delle parti. Il principio fondamentale della procedura penale rimane l'interrogatorio orale.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che il Ministero pubblico, limitandosi a richiedere un rapporto scritto ai membri dell'ARP1, ha violato il diritto del ricorrente di partecipare all'assunzione delle prove garantito dall'art. 147 CPP. Nulla giustificava la deroga al principio dell'interrogatorio orale. Il ricorrente, non avendo formalmente richiesto un'audizione, non ha per questo rinunciato al proprio diritto, poiché spettava all'autorità inquirente condurre l'istruttoria correttamente.
Il Tribunale federale respinge l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui un rinvio per interrogatorio sarebbe inutile per economia processuale (apprezzamento anticipato delle prove). Rileva due punti cruciali:
- Il rapporto scritto non è stato firmato da tutti i membri che hanno partecipato alla decisione iniziale.
- Il rapporto non chiarisce se i membri dell'ARP1 fossero a conoscenza della giurisprudenza pertinente al momento della loro decisione, elemento che era stato tuttavia giudicato "determinante" dall'istanza precedente nella sua prima decisione di annullamento.
Di conseguenza, l'interrogatorio non era un mezzo di prova superfluo. La violazione del diritto di essere sentito del ricorrente è accertata.
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Annulla la sentenza della Corte cantonale e le rinvia la causa affinché annulli il decreto di abbandono e ordini al Ministero pubblico di procedere all'interrogatorio dei membri dell'ARP1, nel rispetto dei diritti di partecipazione del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Justine Arnal e Camille Perrier Depeursinge
