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Recupero fiscale - redditi da interessi non dichiarati e tassazione d'ufficio mediante stima a causa della violazione dell'obbligo di collaborazione

01 December 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 05.11.2025, 9C_353/2025

Fatti

A seguito di un'indagine penale per usura nei confronti di A.A.________, l'amministrazione fiscale cantonale ha avviato un procedimento di recupero fiscale e di multa contro lui e la moglie per i periodi fiscali dal 2008 al 2015, a causa di redditi e patrimonio non dichiarati. L'amministrazione ha stabilito un recupero fiscale e una multa.

Adito con ricorso, il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo lo ha parzialmente accolto. Ha annullato il recupero fiscale per i periodi 2008 e 2009 per prescrizione, ma lo ha confermato per i periodi dal 2010 al 2015, fissando gli importi a CHF 42'819.40 per l'imposta federale diretta e a CHF 93'541.10 per le imposte cantonali e comunali. Il procedimento di multa è stato sospeso. I contribuenti hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale federale.

Diritto

Il recupero fiscale viene effettuato quando fatti o mezzi di prova ignoti all'autorità fiscale rivelano che una tassazione è stata omessa o che una tassazione passata in giudicato è incompleta (art. 151 cpv. 1 LIFD). Questa procedura mira a garantire una tassazione corretta e non dipende da una colpa del contribuente.

Sebbene l'autorità fiscale sia soggetta alla massima d'ufficio, il contribuente ha l'obbligo di collaborare (art. 124 e segg. LIFD). Se il contribuente non adempie ai propri obblighi procedurali o se gli elementi fiscali non possono essere determinati in modo attendibile, l'autorità procede a una tassazione d'ufficio mediante stima (art. 130 cpv. 2 LIFD). Tale tassazione può essere contestata dal contribuente solo per arbitrio, ovvero se manifestamente inesatta (art. 132 cpv. 3 LIFD). Il contribuente deve quindi dimostrare in modo completo l'inesattezza della stima.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale osserva che è accertato che il ricorrente ha concesso numerosi prestiti a terzi per un lungo periodo, in modo sistematico e su larga scala, il che equivale a un'attività commerciale. L'argomentazione dei ricorrenti, secondo cui tali prestiti sarebbero stati atti di solidarietà disinteressati, è ritenuta inverosimile e qualificata come mera allegazione difensiva.

Il Tribunale federale rileva che i ricorrenti hanno gravemente violato il loro obbligo di collaborare non fornendo i documenti richiesti e fornendo informazioni contraddittorie. Tale atteggiamento ha posto l'autorità fiscale in una situazione di «emergenza probatoria» (Untersuchungsnotstand), giustificando legalmente il ricorso a una tassazione d'ufficio mediante stima per determinare i redditi da interessi non dichiarati.

Il metodo di stima dell'autorità fiscale, basato su un caso documentato e sull'applicazione di un tasso d'interesse annuo medio plausibile con una generosa deduzione per i rischi, non è considerato arbitrario. I ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che tale stima fosse manifestamente errata. Il Tribunale federale conferma quindi che era giustificato ritenere, con quasi certezza, che fossero stati percepiti interessi sull'insieme dei prestiti concessi.

Poiché gli stessi principi si applicano alle imposte cantonali e comunali, la decisione è confermata anche su questo punto.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. I recuperi fiscali per i periodi dal 2010 al 2015 sono confermati. Le spese giudiziarie sono a carico dei ricorrenti.



Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau