
TF, 11.11.2025, 9C_512/2025
Fatti
Un privato non ha pagato il canone radiotelevisivo per gli anni dal 2019 al 2022, per un importo complessivo di CHF 1'319.60. La Serafe AG, in qualità di organo di riscossione, ha avviato una procedura esecutiva, alla quale il privato si è opposto. Con decisione, la Serafe AG ha ordinato il pagamento e ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione. I successivi ricorsi del privato presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e poi presso il Tribunale amministrativo federale sono stati respinti. L'interessato si è rivolto al Tribunale federale, sostenendo di non dover pagare il canone poiché la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) non rispetterebbe il suo mandato di prestazioni definito all'art. 4 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi che disciplinano il canone radiotelevisivo. Ai sensi degli art. 69 e 69a LRTV, ogni economia domestica è in linea di principio soggetta all'obbligo di pagare il canone. Il Tribunale sottolinea la distinzione fondamentale tra la procedura di riscossione del canone e la procedura di reclamo riguardante il contenuto dei programmi. La contestazione della qualità dei programmi o del rispetto del mandato di prestazioni (art. 4 LRTV) deve seguire una specifica via di diritto: dapprima il ricorso all'organo di mediazione (art. 94 LRTV), poi il ricorso all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) (art. 93 cpv. 5 Cost. e 83 LRTV). L'obbligo di pagare il canone è indipendente dalla valutazione personale della qualità dei programmi da parte del contribuente.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale amministrativo federale di non entrare nel merito delle censure relative alla qualità dei programmi. Il ricorrente non può contestare il suo assoggettamento al canone invocando una presunta violazione del mandato di prestazioni da parte della SSR (art. 4 LRTV) nell'ambito della procedura di tassazione. Avrebbe dovuto utilizzare la specifica via di diritto prevista a tale scopo (organo di mediazione, poi AIRR). L'obbligo di pagare il canone non è subordinato al rispetto dei requisiti relativi al contenuto dei programmi. Anche le accuse di "complotto" e di parzialità sono state respinte. Il fatto che le autorità giudiziarie e amministrative applichino la legge e si dichiarino incompetenti a esaminare la qualità dei programmi non costituisce né un complotto, né un motivo di ricusazione. Le accuse di parzialità erano generiche e non comprovate, non soddisfacendo i requisiti legali che richiedono censure concrete contro ogni singolo magistrato.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso, considerandolo manifestamente infondato. Le spese giudiziarie, pari a CHF 1'500.-, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
