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IVA - Imposta sulle acquisizioni, qualificazione dei diritti di monta e rappresentanza indiretta

09 December 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 17.11.2025, 9C_370/2025

Fatti

Una società anonima svizzera (la ricorrente) ha come attività l'acquisto di diritti di monta su stalloni purosangue da sindacati di proprietari esteri e la rivendita di tali diritti. Per la commercializzazione, incarica agenti (gestori di scuderie) all'estero che organizzano l'operazione di monta per i proprietari di fattrici locali.

A seguito di un controllo relativo agli anni dal 2015 al 2017, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha qualificato l'acquisizione di tali diritti di monta come prestazioni di servizi ottenute dall'estero. Ha ritenuto che tali prestazioni fossero soggette all'imposta sulle acquisizioni in Svizzera e ha richiesto alla società un importo di CHF 2'749'169.- di IVA.

La società ha contestato tale decisione, ma il suo ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale. Si rivolge pertanto al Tribunale federale.

Diritto

La controversia verte sulla qualificazione giuridica, ai fini dell'IVA, dell'acquisizione di diritti di monta presso un'impresa estera. Vengono esaminate tre questioni principali:

  1. La rappresentanza indiretta (art. 20 LIVA) : In materia di IVA, una prestazione è imputata alla persona che appare nei confronti di terzi come fornitore della stessa. In un rapporto tripartito (rappresentanza indiretta), vi è una prestazione tra il fornitore effettivo e l'intermediario, e un'altra tra l'intermediario e il destinatario finale. Affinché vi sia rappresentanza indiretta, è necessario, tra l'altro, che la prestazione fornita dal rappresentante al destinatario finale sia economicamente identica a quella ricevuta dal rappresentato.
  2. La distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi (art. 3 lett. d ed e LIVA) : Una prestazione è una cessione di beni oppure una prestazione di servizi. Una cessione di beni consiste nel (1) conferire il potere di disporre economicamente di un bene, (2) consegnare un bene su cui sono stati eseguiti lavori, o (3) mettere un bene a disposizione per l'uso o il godimento. Qualsiasi prestazione che non sia una cessione di beni è una prestazione di servizi. Le prestazioni di servizi fornite da un'impresa estera a un destinatario in Svizzera sono soggette all'imposta sulle acquisizioni (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA).
  3. L'esclusione dal campo d'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA) : Sono escluse dal campo dell'IVA le operazioni effettuate sul mercato monetario e dei capitali, in particolare quelle riguardanti titoli, diritti-valori o derivati. Per essere qualificata come tale, un'operazione deve presentare le caratteristiche di un prodotto finanziario, tipicamente un diritto standardizzato e adatto al commercio di massa.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale analizza e respinge in successione i tre argomenti della ricorrente:

  1. Assenza di rappresentanza indiretta : Il Tribunale federale rileva che la prestazione che la ricorrente acquisisce (il semplice diritto di monta) non è identica a quella che il suo agente fornisce ai proprietari di fattrici. L'agente offre una prestazione globale ed economicamente distinta che include non solo il diritto di monta, ma anche l'organizzazione dell'arrivo dello stallone, l'alloggio e la preparazione della fattrice, nonché il lavoro dello stalloniere. Non essendo soddisfatta la condizione di identità delle prestazioni, l'ipotesi di una rappresentanza indiretta viene esclusa.
  2. Qualificazione come prestazione di servizi : Il Tribunale federale conferma che l'acquisizione di un diritto di monta costituisce una prestazione di servizi. Non si tratta di una cessione di beni ai sensi dell'art. 3 lett. d LTVA, poiché la ricorrente non acquisisce né il potere di disporre economicamente dello stallone (n. 1), né un diritto di uso o godimento sull'animale assimilabile a una locazione (n. 3). Inoltre, non viene eseguito alcun lavoro sullo stallone per conto della ricorrente (n. 2). L'oggetto del contratto è il diritto immateriale legato alle capacità riproduttive dello stallone, e non l'animale in sé. Di conseguenza, si tratta di una prestazione di servizi.
  3. Inapplicabilità dell'esclusione per strumenti finanziari : Il Tribunale federale stabilisce che i diritti di monta non costituiscono strumenti finanziari. A differenza di titoli o derivati, non si tratta di prodotti standardizzati offerti a un gran numero di investitori su un mercato aperto. Si tratta di operazioni commerciali specifiche di acquisto e rivendita di diritti, e non di operazioni sul mercato dei capitali.

Esito

Il Tribunale federale conclude che l'acquisizione dei diritti di monta costituisce una prestazione di servizi fornita da un'impresa estera, il cui luogo di esecuzione si situa in Svizzera presso la sede della ricorrente. Tale operazione è pertanto correttamente soggetta all'imposta sulle acquisizioni.

Il ricorso è respinto.



Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau