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Pornografia - Divieto a vita di esercitare un'attività con minori e proporzionalità rispetto alla CEDU

02 December 2025

Vue en contre-plongée de colonnes en marbre cannelées d'un bâtiment classique.

TF, 30.10.2025, 6B_551/2023

Fatti

Un uomo, nato nel 1998 e studente di infermieristica, è stato riconosciuto colpevole di pornografia ai sensi degli art. 197 cpv. 4 e 5 del Codice penale (CP). Tra il 2019 e il 2020, ha diffuso una trentina di file e ne ha salvati più di un centinaio (immagini e video) raffiguranti atti sessuali reali con minori. È stato condannato a una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere con la condizionale e a una multa. Ai sensi dell'art. 67 CP, il tribunale di prima istanza ha inoltre disposto nei suoi confronti il divieto a vita di esercitare qualsiasi attività professionale o non professionale organizzata che comporti contatti regolari con minori. Tale misura è stata confermata in appello dal Tribunale cantonale vallesano. Il condannato ha presentato ricorso al TF, sostenendo che tale divieto a vita sia sproporzionato e violi i suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)).

Diritto 

Il TF esamina la legittimità e la proporzionalità del divieto professionale a vita. 

Per quanto riguarda il divieto di esercitare un'attività (art. 67 CP), la legge impone un divieto a vita per le persone condannate per pornografia che coinvolge atti di natura sessuale con minori (art. 197 cpv. 4 o 5 CP). Questa misura è definitiva e non può essere revocata (art. 67c cpv. 6bis CP). Il giudice può rinunciarvi solo eccezionalmente nei casi di lieve entità, qualora la misura non sia necessaria per prevenire nuovi reati; tale eccezione deve essere applicata in modo particolarmente restrittivo.

Un divieto a vita di esercitare un'attività professionale a contatto con minori costituisce un'ingerenza nella vita privata (art. 8 CEDU). Tale misura persegue il legittimo obiettivo della protezione dei minori. Dal punto di vista della proporzionalità, il TF sottolinea l'ampio margine di apprezzamento degli Stati in questo ambito, la gravità dei reati pornografici che coinvolgono minori e il fatto che la legislazione svizzera, frutto di una volontà popolare, abbia optato per un regime rigoroso. La misura non vieta ogni attività professionale nel settore sanitario: il ricorrente può lavorare in ambiti che non implicano contatti con minori. Il TF riconosce tuttavia che un'evoluzione futura molto positiva potrebbe, a lungo termine, sollevare la questione della necessità di mantenere una tale misura a vita.

Applicazione al caso concreto

Il TF respinge le argomentazioni del ricorrente. La clausola di eccezione prevista per i casi di «lieve entità» non si applica: le azioni sono durate un anno, hanno coinvolto un numero significativo di file, riguardavano reati gravi (crimini e delitti) puniti con pene edittali elevate, e la pena concreta di 150 aliquote giornaliere conferma la gravità del caso.

Il divieto professionale a vita non è sproporzionato: mira alla protezione dei minori, obiettivo legittimo ai sensi della CEDU. Anche in assenza di contatto fisico, i reati commessi alimentano il mercato della pedopornografia e presentano una gravità oggettiva. La lesione alla vita professionale del ricorrente rimane limitata, poiché può riorientarsi verso attività sanitarie senza contatto con minori, come in una casa di cura, ambito nel quale possiede già esperienza. Inoltre, la sua giovane età facilita un'eventuale riconversione professionale. Per quanto riguarda il carattere definitivo e non rivedibile della misura, esso non è sproporzionato al momento della pronuncia. Il TF lascia tuttavia aperta la possibilità che un'evoluzione personale molto favorevole a lungo termine possa, in futuro, giustificare un riesame della necessità della misura.

Esito

Il TF respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile e conferma il divieto a vita di esercitare qualsiasi attività professionale e non professionale organizzata che implichi contatti regolari con minori.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Justine Arnal e Camille Perrier Depeursinge