
TPF, 09.09.2025, RR.2024.7
Fatti
Le autorità polacche hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro contro quattro società polacche. Queste ultime sono sospettate di aver ricevuto, tra il maggio 2018 e il gennaio 2019, decine di milioni di euro e di dollari sui propri conti, per poi trasferirli ad altre società estere senza alcuna giustificazione economica e sulla base di documenti falsi.
Il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (MP-GE), incaricato dell'esecuzione della richiesta, ha ordinato la consegna alle autorità polacche della documentazione bancaria relativa a un conto detenuto in Svizzera dalla società A. AG (la ricorrente), conto identificato nel corso dell'indagine polacca. A. AG ha presentato ricorso contro tale decisione di consegna.
Diritto
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) richiama i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, in particolare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
- Diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.): Tale diritto implica per l'autorità l'obbligo di motivare la propria decisione. La motivazione è sufficiente se espone, anche brevemente, i motivi che l'hanno guidata, consentendo alla parte interessata di contestarla con cognizione di causa. Una motivazione implicita può essere sufficiente e un'eventuale violazione può essere sanata nell'ambito della procedura di ricorso.
- Principio di proporzionalità e di utilità potenziale: In materia di assistenza giudiziaria, spetta principalmente allo Stato richiedente valutare se le informazioni richieste siano utili alla propria indagine. L'autorità svizzera può rifiutare la trasmissione solo se i documenti sono manifestamente privi di rapporto con il reato perseguito. Il principio dell'utilità potenziale autorizza un'interpretazione ampia della richiesta, includendo la consegna di documenti anteriori o posteriori al periodo dei fatti, al fine di garantire la completezza ed evitare richieste complementari.
- Protezione dei segreti (art. 9 AIMP):
- Segreto commerciale: Non costituisce un ostacolo assoluto all'assistenza giudiziaria. La sua importanza viene ponderata con l'interesse pubblico al perseguimento penale nel quadro del principio di proporzionalità.
- Segreto professionale (art. 321 CP e 264 CPP): Solo un segreto professionale qualificato (avvocato, notaio, ecc.) offre protezione. Per i notai, tale protezione copre solo le loro attività tipiche (ministeriali), con esclusione delle attività commerciali. In materia di assistenza giudiziaria, la persona che invoca un segreto professionale è soggetta a un dovere di collaborazione e di motivazione rafforzato.
Applicazione al caso concreto
La Corte respinge i motivi di ricorso della ricorrente.
- Sulla violazione del diritto di essere sentito: La Corte ritiene che la motivazione del MP-GE fosse sufficiente. Affermando che l'intera documentazione era pertinente in virtù del principio dell'utilità potenziale, il MP-GE ha implicitamente ma chiaramente respinto le argomentazioni della ricorrente riguardanti il periodo dei fatti e i segreti commerciali. La ricorrente ha peraltro potuto contestare efficacemente la decisione.
- Sulla violazione del principio di proporzionalità: La trasmissione dell'intera documentazione bancaria è giudicata proporzionata. Essendo il conto della ricorrente stato identificato dallo Stato richiedente, sussiste un nesso oggettivo con l'indagine. In virtù del principio dell'utilità potenziale e del dovere di completezza, è giustificato trasmettere documenti che coprano un periodo più ampio di quello dei fatti contestati e non oscurare i nomi di terzi, al fine di consentire alle autorità polacche di comprendere l'insieme dei flussi finanziari.
- Sulla violazione dei segreti: Il segreto commerciale invocato non prevale sull'interesse pubblico all'elucidazione di un grave reato di riciclaggio. Per quanto concerne il segreto professionale del notaio, il TPF osserva che la ricorrente, in quanto cliente, non può avvalersene direttamente e che è venuta meno al proprio dovere di collaborazione non dimostrando che il pagamento in questione rientrasse in un'attività tipica e protetta del notaio.
Esito
Il TPF respinge il ricorso. La decisione del MP-GE è confermata. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
