
TF, 05.11.2025, 9C_301/2025
Fatti
Una società ginevrina, A. Genève, versa dal 1989 delle royalty a una società sorella lussemburghese, A. Luxembourg, per una licenza di sfruttamento di software. Nel 2000, l'Amministrazione fiscale cantonale (AFC) di Ginevra ha controllato i periodi fiscali 1995-1998, ha preso visione del contratto di licenza e ha chiuso la procedura senza effettuare alcun recupero.
Nel 2011, l'AFC ha tassato il periodo fiscale 2010 senza mettere in discussione la deducibilità delle royalty. La tassazione è passata in giudicato. A seguito di un nuovo controllo nel 2013 relativo al periodo 2011, l'AFC ha avviato nel 2014 una procedura di recupero d'imposta per gli anni dal 2004 al 2010, ritenendo che le royalty versate ad A. Luxembourg fossero eccessive e costituissero una distribuzione dissimulata di utili.
Dopo diverse procedure sulla prescrizione e sull'accesso agli atti, la Corte di giustizia cantonale ha confermato il recupero d'imposta per il periodo 2010, giudicando che l'AFC avesse scoperto dopo la tassazione dei fatti nuovi, ovvero che le due società fossero parti correlate all'interno di un gruppo. A. Genève ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda la distinzione tra una procedura di tassazione ordinaria e una procedura di recupero d'imposta. Sebbene l'autorità fiscale non sia vincolata dalle sue valutazioni precedenti per i futuri periodi fiscali (principio dell'indipendenza dei periodi fiscali), essa può tornare su una tassazione passata in giudicato solo alle condizioni rigorose del recupero d'imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD; art. 53 cpv. 1 LAID).
Il recupero d'imposta richiede una tassazione incompleta e un motivo di recupero. Uno dei motivi è la scoperta di "mezzi di prova o fatti finora ignoti" all'autorità fiscale. La giurisprudenza precisa che tale motivo non sussiste se l'autorità avrebbe dovuto rendersi conto dello stato di fatto incompleto a causa di una grave negligenza.
È fondamentale sottolineare che una nuova valutazione giuridica di fatti o prove già noti all'autorità fiscale non costituisce un motivo di recupero d'imposta. Riqualificare una spesa, inizialmente ammessa come onere giustificato dall'uso commerciale, in distribuzione dissimulata di utili è una questione di diritto. Tale modifica di qualificazione giuridica non può giustificare un recupero d'imposta sulla base di fatti che erano già a disposizione dell'autorità al momento della tassazione iniziale.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ritiene che l'AFC non disponesse di alcun motivo di recupero d'imposta valido. L'argomentazione della Corte di giustizia, secondo cui l'AFC avrebbe scoperto tardivamente che le due società erano "parti correlate", viene respinta.
Il Tribunale federale rileva che l'AFC conosceva la relazione tra le due società e il contratto di royalty sin dal controllo effettuato nel 2000. Le ragioni sociali simili, gli amministratori comuni e la natura stessa del controllo (verifica del carattere commercialmente giustificato delle royalty) dimostrano che l'AFC non poteva ignorare che le società fossero entità correlate. Il fatto che un controllo successivo nel 2013 mirasse specificamente a esaminare i "prezzi di trasferimento praticati tra le società del gruppo" corrobora tale conoscenza.
Di conseguenza, aprendo la procedura di recupero d'imposta, l'AFC non ha scoperto fatti o prove nuovi. Ha semplicemente proceduto a una nuova valutazione giuridica di fatti che conosceva e che aveva accettato durante le tassazioni precedenti. Tale rivalutazione giuridica non costituisce un motivo di recupero ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 LIFD.
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Annulla la sentenza della Corte di giustizia e, di conseguenza, i recuperi d'imposta federale diretta, cantonale e comunale per il periodo fiscale 2010. La causa è rinviata all'istanza cantonale per una nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle procedure precedenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
