
TF, 13.02.2026, 2C_249/2025
Fatti
Nell'ambito di una richiesta di assistenza amministrativa da parte dell'India nei confronti di C., l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha autorizzato la trasmissione di informazioni bancarie. C. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Successivamente, A.A.________ e B.A.________ (i ricorrenti), venuti a conoscenza del fatto che i loro nomi, così come quelli di un parente defunto e di una società collegata, figuravano nei documenti da trasmettere, hanno scritto al TAF. Chiedevano di essere riconosciuti come parti nel procedimento di ricorso di C.________ per potersi opporre alla trasmissione dei propri dati.
Il TAF ha trattato la loro comunicazione non come una richiesta di intervento, bensì come un nuovo ricorso contro la decisione iniziale dell'AFC. Ha quindi dichiarato tale "ricorso" irricevibile, motivando che i ricorrenti non avevano la legittimazione ad agire e che la loro iniziativa era tardiva. I ricorrenti si sono rivolti al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale ribadisce le condizioni per partecipare a un procedimento di assistenza amministrativa in materia fiscale (disciplinato dalla LAAF e dalla PA).
La legittimazione a ricorrere è conferita alla "persona interessata" dalla richiesta (art. 19 cpv. 2 LAAF). Le "altre persone" (terzi) possono ricorrere solo se soddisfano le condizioni dell'art. 48 PA, in particolare quella di avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione.
Secondo la giurisprudenza (DTF 146 I 172), il semplice fatto che il nome di un terzo sia menzionato nella documentazione da trasmettere non è sufficiente a conferirgli tale interesse degno di protezione. Il diritto all'autodeterminazione informativa (art. 8 CEDU, art. 13 Cost.non costituisce, di per sé, la qualità di parte in questa specifica procedura.
Un ricorso deve, ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 PA, contenere conclusioni formali, che consentono di definire l'oggetto della controversia.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che il TAF ha commesso un errore procedurale. La corrispondenza dei ricorrenti non conteneva conclusioni contro la decisione dell'AFC, ma richiedeva esplicitamente il riconoscimento della loro qualità di parte nella procedura già pendente. Il TAF avrebbe quindi dovuto trattare tale corrispondenza come una richiesta di partecipazione alla procedura e non come un nuovo ricorso. Qualificandolo come "ricorso", il TAF ha violato l'art. 52 cpv. 1 PA.
Tuttavia, il Tribunale federale esamina in seguito il merito della questione: i ricorrenti avevano un interesse degno di protezione a partecipare alla procedura? Facendo valere unicamente il fatto che i loro nomi apparivano nei documenti, i ricorrenti non soddisfano le condizioni poste dalla giurisprudenza per vedersi riconoscere la qualità di parte. Il fatto che siano eredi di un'altra persona menzionata non cambia nulla a questa conclusione, essendo quest'ultima anch'essa un terzo rispetto alla procedura.
Di conseguenza, anche se il TAF ha commesso un errore nel qualificare la richiesta come "ricorso" e nel dichiararla irricevibile, la sua conclusione nel merito, ovvero che i ricorrenti non avevano la qualità per partecipare alla procedura, è corretta. L'errore procedurale non ha quindi avuto conseguenze sulla situazione sostanziale dei ricorrenti.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Conferma la decisione del TAF, ma mediante sostituzione dei motivi, e pone le spese giudiziarie a carico dei ricorrenti.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
