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Costruzione fuori zona edificabile - protezione della situazione acquisita e necessità legata a un uso abitativo conforme agli standard usuali (art. 24c cpv. 4 LPT)

24 February 2026

Façade d'un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres en verre et des murs clairs.

TF, 23.10.2025, 1C_590/2024

Fatti

I proprietari di un'abitazione situata in zona agricola nel comune di Schiers desiderano costruire un garage di circa 50 m² adiacente alla propria casa. Il progetto mira a sostituire un garage esistente di 21 m², situato su un terreno vicino a 40 metri di distanza, che deve essere demolito. La demolizione si è resa necessaria poiché, in seguito all'allargamento della strada cantonale, il garage esistente non rispetta più le norme di sicurezza stradale (distanze e visibilità).

Una vicina si è opposta al progetto. Dopo che l'autorità cantonale e il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni hanno approvato il permesso di costruire, la vicina ha presentato ricorso al Tribunale federale, contestando la conformità del progetto all'art. 24c della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT).

Diritto

Il caso verte sull'interpretazione dell'art. 24c LPT, che disciplina le costruzioni e gli impianti eretti legalmente fuori dalla zona edificabile prima del 1° luglio 1972 (le cosiddette "costruzioni preesistenti"). Ai sensi dell'articolo 24c cpv. 1 e 2: 

1 Fuori della zona edificabile, le costruzioni e gli impianti che possono essere utilizzati secondo la loro destinazione, ma che non sono più conformi alla destinazione della zona, beneficiano in linea di principio della garanzia della situazione acquisita.

2 L'autorità competente può autorizzare il risanamento di tali costruzioni e impianti, la loro trasformazione parziale, il loro ampliamento misurato o la loro ricostruzione, a condizione che gli edifici siano stati eretti o trasformati legalmente.

L'edificio abitativo e il garage esistente costituiscono costruzioni lecite anteriori al 1° luglio 1972 e beneficiano della garanzia della situazione acquisita; essi ricadono nel regime dell'art. 24c LPT (consid. 2.1). 

Sebbene tecnicamente qualificato come demolizione e ricostruzione del garage, il progetto deve essere valutato giuridicamente come un ampliamento misurato dell'abitazione esistente (art. 24c cpv. 2 LPT). Il requisito della conservazione dell'identità (art. 42 cpv. 3 OPT) è rispettato.

L'art. 24c cpv. 4 LPT pone una condizione supplementare: le modifiche dell'aspetto esteriore devono essere necessarie per un uso abitativo conforme agli standard usuali, per un risanamento energetico, o mirare a una migliore integrazione nel paesaggio. Il Tribunale federale ricorda che il termine "necessario" (nötig) ai sensi dell'art. 24c cpv. 4 LPT deve essere interpretato in modo restrittivo, ma che è meno rigoroso del termine "indispensabile" (unumgänglich) utilizzato nel contesto dell'art. 24d LPT. La necessità si valuta oggettivamente e mira a consentire il raggiungimento di uno standard abitativo contemporaneo, senza tuttavia autorizzare soluzioni di puro comfort o lusso. (consid. 2.)

Nella fattispecie, il Tribunale federale qualifica innanzitutto il progetto non come una ricostruzione del piccolo garage esistente (il che renderebbe l'ampliamento sproporzionato), bensì come un ampliamento misurato della casa d'abitazione principale, anch'essa una costruzione preesistente che beneficia della garanzia della situazione acquisita. Questo approccio è ritenuto più adeguato, poiché sarebbe illogico penalizzare un progetto che include la demolizione di una costruzione esistente. (consid. 2.2).

Il Tribunale esamina in seguito se l'ampliamento sia "necessario" per un utilizzo abitativo conforme alle esigenze attuali. Risponde affermativamente basandosi su un insieme di circostanze particolari (consid. 2.5.3):

  1. Il garage esistente deve essere demolito per motivi imperativi di sicurezza stradale, indipendenti dalla volontà dei proprietari.
  2. La creazione di posti auto nel rustico o nel fienile esistenti non è realizzabile, poiché l'accesso è troppo ripido e non può essere corretto senza arrecare un danno eccessivo al paesaggio.
  3. Il progetto migliora la situazione in termini di pianificazione territoriale. Rispetta il principio di concentrazione collegando il garage alla casa, libera una particella isolata e contribuisce a un "alleggerimento" del paesaggio.
  4. La superficie di terreno restituita all'agricoltura (154 m²) è superiore a quella di nuova edificazione (94 m²).
  5. L'ubicazione della casa a 950 metri di altitudine, con condizioni invernali potenzialmente difficili, giustifica oggettivamente la necessità di un garage coperto e adiacente.
  6. Le dimensioni del garage doppio sono ritenute proporzionate rispetto alle dimensioni dell'abitazione.

Il Tribunale conclude che, nel caso di specie, le condizioni di cui all'art. 24c cpv. 4 e 5 LPT sono soddisfatte. (consid. 2.5.3, 2.6, 2.7). 

Di conseguenza, il Tribunale federale respinge il ricorso e conferma la decisione del Tribunale amministrativo grigionese. Il permesso di costruire per il nuovo garage, subordinato alla demolizione di quello vecchio, è definitivamente accordato.







Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert