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Ordinanza di demolizione - costruzioni abusive in zona agricola

24 February 2026

Façade d'un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres en verre et des murs clairs.

TF, 16.10.2025, 1C_374/2024

Fatti

Alcuni comproprietari di un fondo situato in una zona agricola protetta (di seguito: i Ricorrenti) hanno installato una recinzione senza autorizzazione per proteggere il loro orto, utilizzato a scopo ricreativo. Dopo una prima procedura conclusasi con un diniego definitivo del permesso di costruire, confermato dal Tribunale federale (sentenza 1C_300/2021), un controllo ha rivelato che i proprietari non solo avevano mantenuto la recinzione (in parte elettrica), ma avevano anche aggiunto pergolati e pali in legno, sempre senza permesso. Il Comune ha ordinato la demolizione di tutte queste installazioni. Tale decisione è stata confermata parzialmente dal Consiglio di Stato e successivamente dal Tribunale amministrativo cantonale; contro tale decisione i proprietari hanno presentato ricorso al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che le costruzioni e gli impianti eretti fuori dalla zona edificabile sono soggetti al diritto federale e necessitano di un'autorizzazione. Ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 OAT, gli edifici e gli impianti destinati a un'agricoltura esercitata a scopo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola, come nel caso delle installazioni oggetto della controversia (recinzioni, pergolati, pali). In virtù dell'art. 34 cpv. 5 OAT, tali installazioni non sono dunque conformi alla destinazione della zona agricola e non possono essere autorizzate (consid. 3).

Un'autorità può ordinare la demolizione di un'opera abusiva (art. 43 cpv. 1 della legge cantonale sulla costruzione). È possibile rinunciare a una procedura di autorizzazione a posteriori quando l'illegalità materiale dell'opera è manifesta, incontestabile e già accertata in una decisione precedente passata in giudicato. Poiché l'illegalità della recinzione era già stata confermata in una sentenza precedente e quella delle nuove installazioni era manifesta per i medesimi motivi, le autorità potevano ordinare la demolizione senza avviare una nuova procedura di autorizzazione a posteriori, destinata all'insuccesso. Tale semplificazione procedurale è giustificata dal principio di economia processuale (consid. 4). 

L'ordine di demolizione deve rispettare il principio di proporzionalità. Tuttavia, l'interesse pubblico al rispetto delle norme di pianificazione del territorio, in particolare il principio di separazione tra zone edificabili e non edificabili (art. 1 LPT), prevale generalmente sull'interesse privato del proprietario, soprattutto quando quest'ultimo ha posto le autorità di fronte al fatto compiuto (consid. 5.3 e segg.).

Nella fattispecie, l'ordine di demolizione è ritenuto proporzionato. L'interesse pubblico a preservare la zona agricola da qualsiasi costruzione non conforme è preponderante. I Ricorrenti non potevano ignorare il carattere illecito delle loro installazioni, essendo già state oggetto di una decisione di diniego. Gli inconvenienti finanziari legati alla demolizione di strutture facilmente rimovibili non sono ritenuti eccessivi rispetto all'interesse pubblico (consid. 6.2).

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile e conferma l'ordine di demolizione delle recinzioni, dei pergolati e dei pali sul fondo in questione. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei Ricorrenti.




Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert