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Istanza di ricusazione di una cancelliera - esclusi l'apparenza di parzialità e il rischio di pregiudizio

24 February 2026

Façade d'un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres en verre et des murs clairs.

TF, 06.11.2025, 1C_249/2025

Fatti

Nell'ambito di una controversia relativa a un contributo per le opere di urbanizzazione concesso dal Comune di Baar per una particella stradale, un proprietario fondiario (il Ricorrente) ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Con decisione del 26 marzo 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Il Ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo. Nel corso di tale procedura dinanzi al Tribunale amministrativo, il Ricorrente ha presentato un'istanza di ricusazione nei confronti della cancelliera del Tribunale amministrativo (di seguito: la Cancelliera). Il Tribunale amministrativo ha respinto l'istanza di ricusazione con ordinanza del 4 aprile 2025.

Il Ricorrente ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico contro tale ordinanza, chiedendone l'annullamento e il rinvio della causa all'autorità precedente. 

Il Ricorrente ha sollevato i seguenti motivi: 

  1. Una violazione del diritto di essere sentito, poiché il Tribunale cantonale non aveva acquisito le osservazioni della Cancelliera. 
  2. Un'eventuale prevenzione, poiché la Cancelliera aveva lavorato presso il servizio giuridico della Direzione dei lavori pubblici del Cantone di Zugo, l'autorità che aveva preparato la decisione impugnata del Consiglio di Stato del 26 marzo 2024. 
  3. Un'apparenza di parzialità dovuta ai suoi legami con lo studio legale che rappresenta le controparti. La Cancelliera vi aveva lavorato fino al 2020 e sarebbe parente di un ex socio di lunga data di tale studio.

Diritto

In merito alla violazione del diritto di essere sentito : Il Tribunale federale ritiene che l'istanza precedente potesse, senza violare il diritto di essere sentito, rinunciare ad acquisire le osservazioni della Cancelliera mediante un apprezzamento anticipato delle prove, ritenendo che tali osservazioni non avrebbero modificato la sua analisi nel merito (consid. 4.1 - 4.2).

In merito all'apparenza di parzialità e al rischio di prevenzione: Il Tribunale federale richiama la garanzia di un tribunale indipendente e imparziale, sancita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. Tale garanzia, che si applica anche ai cancellieri con voto consultivo, è violata se circostanze oggettive creano un'apparenza di parzialità o un rischio di prevenzione. Non si tratta dell'impressione soggettiva di una parte, bensì di stabilire se, oggettivamente, l'esito del processo appaia ancora incerto (consid. 5.2).

In merito a la precedente attività presso la Direzione dei lavori pubblici, il Tribunale federale ritiene che il semplice fatto che la cancelliera abbia lavorato all'interno del servizio giuridico che ha istruito la decisione impugnata non sia sufficiente a fondare un pregiudizio. La cancelliera non era la giurista responsabile del fascicolo. Il ricorrente non ha dimostrato che fosse direttamente coinvolta nel caso o che si fosse già formata un'opinione definitiva sulla questione, ad esempio durante riunioni interne. La mera possibilità che fosse a conoscenza del caso non basta a far dubitare della sua imparzialità. Un pregiudizio può sussistere se una persona è già stata coinvolta nella stessa causa in una fase precedente del procedimento e si è già espressa su determinati punti in modo tale da non apparire più imparziale (consid. 6).

Per quanto riguarda i legami con il rappresentante di una parte, un'apparenza di parzialità è ammessa solo in presenza di circostanze particolari, quando l'intensità e la natura del rapporto superano quanto socialmente consueto. Nella fattispecie, il legame di parentela con un ex socio non è rilevante, poiché tale avvocato non era più attivo nello studio al momento del ricorso. Non sussisteva quindi alcun legame di dipendenza o collaborazione attuale. Nemmeno la precedente attività della cancelliera come avvocata dipendente presso tale studio, terminata cinque anni prima, costituisce un motivo di ricusazione. Non vi è alcuna circostanza particolare che permetta di concludere per un rapporto che superi il quadro socialmente consueto tale da creare un'apparenza di parzialità (consid. 7). 

Il Tribunale federale conclude che non sussiste alcun motivo di ricusazione.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso.

In merito alle spese, il Tribunale federale deroga alla regola abituale. Non pone spese a carico del ricorrente e gli riconosce un'indennità a carico del Cantone di Zugo. Ritiene che, se il Tribunale amministrativo avesse raccolto le osservazioni della cancelliera, il ricorrente avrebbe forse rinunciato a ricorrere, evitando così il procedimento federale. Il ricorrente è tuttavia condannato a versare un'indennità per ripetibili alle controparti, poiché soccombe nel merito.




Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert