
TF, 20.11.2025, 6B_122/2024
Fatti
Un individuo ha trasmesso tramite Instagram un video pornografico che mostra una persona con l'aspetto di una ragazza prepuberale intenta a praticare una fellatio a un uomo adulto. In realtà, si trattava di un'attrice pornografica maggiorenne il cui aspetto era stato modificato digitalmente tramite un filtro di ringiovanimento (fenomeno della Scheinkinderpornografie).
Gli viene inoltre contestato il possesso di rappresentazioni di violenza per aver ricevuto file video in un gruppo di discussione Telegram, file che sono stati salvati automaticamente sul suo dispositivo.
Condannato dalle autorità cantonali zurighesi per pornografia (art. 197 cpv. 4 CP) e rappresentazioni di violenza (art. 135 cpv. 1bis CP), ricorre al Tribunale federale.
Diritto
1. Qualificazione della pedopornografia «non effettiva» (art. 197 cpv. 4 CP)
Il Tribunale federale doveva stabilire, per la prima volta, se le rappresentazioni pornografiche che mettono in scena adulti artificialmente ringiovaniti per apparire come minorenni costituiscano «atti sessuali non effettivi con minorenni» ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 CP.
L'analisi si basa sul principio di legalità (art. 1 CP) e su un'interpretazione letterale, storica e teleologica della norma.
La dicitura «atti sessuali non effettivi» non esclude che si faccia riferimento a situazioni in cui non è coinvolto alcun minorenne reale, ma in cui la rappresentazione conferisce l'aspetto credibile di un minorenne. I lavori preparatori mostrano che il legislatore intendeva reprimere la pedopornografia virtuale (ad es. cartoni animati, immagini di sintesi), in particolare a causa delle difficoltà probatorie nel distinguere il reale dal fittizio.
Secondo il Tribunale federale, tali difficoltà probatorie sono almeno altrettanto importanti, se non più marcate, quando l'immagine si basa su una persona reale artificialmente ringiovanita rispetto a quando si tratta di un cartone animato, dove il carattere fittizio è generalmente riconoscibile.
Il Tribunale rileva inoltre che, se si ammette un effetto corruttore o un effetto di stimolazione del mercato reale della pedopornografia, tali rischi sono accresciuti quando la rappresentazione mette in scena una persona reale con l'aspetto di un minorenne.
Ne conclude che tali rappresentazioni ricadono sotto il divieto della pedopornografia «non effettiva».
2. Possesso di rappresentazioni di violenza (art. 135 cpv. 1bis CP)
L'infrazione presuppone un elemento oggettivo (disponibilità di fatto dei dati, in particolare la loro memorizzazione su un dispositivo) e un elemento soggettivo (conoscenza dell'esistenza e della memorizzazione dei file). Il dolo eventuale è sufficiente.
Applicazione al caso concreto
Per quanto riguarda la pornografia, il Tribunale federale rileva che il video trasmesso, sebbene metta in scena un'attrice maggiorenne, presenta l'aspetto credibile di una minorenne e rientra pertanto negli «atti sessuali non effettivi con minorenni» ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 CP. Tale interpretazione è ritenuta compatibile con il principio di legalità.
Per quanto riguarda le rappresentazioni di violenza, i file ricevuti tramite Telegram sono stati memorizzati sul dispositivo del ricorrente. Il Tribunale federale ritiene che l'istanza precedente potesse, senza arbitrio, ritenere che egli fosse consapevole di tale memorizzazione. Il fatto che avesse già inoltrato un altro file ricevuto tramite tale canale dimostra che sapeva che i contenuti rimanevano accessibili. Ha quindi, quantomeno, accettato il loro possesso a titolo di dolo eventuale.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso e conferma la condanna per pornografia e possesso di rappresentazioni di violenza. La richiesta di indennità per torto morale è dichiarata irricevibile.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Justine Arnal e Camille Perrier Depeursinge
