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Credito compensativo - prescrizione, metodo di calcolo in caso di miscela di fondi e indennizzo per sequestro

16 December 2025

Vue en contre-plongée de colonnes en marbre cannelées d'un bâtiment classique.

TF, 05.12.2025, 7B_65/2023

Fatti

In seguito a una denuncia del 2011, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'istruttoria per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a truffe ai danni dell'erario russo. Nel 2021, l'MPC ha archiviato il procedimento, ma ha ordinato una confisca e pronunciato un credito compensativo di 50'738.78 USD a carico della società B. Ltd, i cui conti in Svizzera potrebbero contenere fondi sospettati di provenienza illecita. L'MPC ha inoltre respinto le pretese di risarcimento dei ricorrenti (A. e quattro società) per il danno subito a causa dei sequestri. La Corte dei reclami non ha confermato né il credito compensativo né il rigetto dell'indennizzo per i sequestri.

Si è limitata ad annullare e rinviare la questione delle indennità concesse, senza decidere nel merito le pretese di risarcimento del danno legato ai sequestri. I ricorrenti si sono rivolti al Tribunale federale, contestando il credito compensativo, la sua prescrizione e richiedendo un risarcimento per il danno legato ai sequestri.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che il credito compensativo (art. 71 CP) sostituisce la confisca quando i valori di origine criminale non sono più disponibili e mira a privare l'autore del vantaggio economico illecito.

Conformemente all'art. 70 cpv. 3 CP, il diritto di ordinare la confisca di valori si prescrive in sette anni, a meno che il perseguimento del reato in questione non sia soggetto a una prescrizione di durata superiore; in tal caso si applica quest'ultima. Quando il reato presupposto è commesso all'estero, la prescrizione del diritto di confiscarne i proventi dipende dal diritto estero applicabile. Per contro, gli atti di riciclaggio commessi in Svizzera sono soggetti al diritto svizzero, anche per quanto riguarda la prescrizione. In caso di riciclaggio aggravato (art. 305bis CP), il termine è di quindici anni; un caso aggravato può essere ravvisato in funzione della gravità concreta dei fatti (importi, complessità, dimensione internazionale).

Al considerando 7, il Tribunale federale sottolinea inoltre l'importanza del principio della buona fede nell'applicazione dell'art. 70 cpv. 2 CP.

Per quanto riguarda la commistione di fondi leciti e illeciti, il Tribunale federale respinge il metodo proporzionale, ritenuto eccessivo, e adotta la teoria del saldo residuo (Bodensatz-/Sockeltheorie). I fondi illeciti formano una base, presumendo che le transazioni utilizzino innanzitutto i fondi leciti; un atto di riciclaggio si configura solo quando tale base viene intaccata, salvo disposizione intenzionale dei fondi illeciti.

Infine, secondo l'art. 434 CPP, un terzo leso da un sequestro ha diritto a un'equa indennità, a condizione di provare un danno effettivo. Un mancato guadagno puramente ipotetico non è indennizzabile, salvo colpa dell'autorità o rifiuto ingiustificato di un investimento appropriato.

Applicazione al caso concreto

Prescrizione
Il Tribunale federale conferma che la prescrizione è retta dal diritto svizzero, poiché gli ultimi atti di riciclaggio sono avvenuti in Svizzera (trasferimenti su conti). Ritiene che la qualifica di riciclaggio aggravato sia giustificata in considerazione dell'entità (230 milioni di USD), della complessità e del carattere internazionale dello schema. Non essendo ancora decorso il termine di prescrizione di quindici anni al momento della decisione della Corte dei reclami penali, il ricorso viene respinto.

Calcolo del credito compensativo
Il Tribunale federale rileva che il MPC e la Corte dei reclami penali hanno applicato il metodo della miscela proporzionale dei fondi per calcolare il credito compensativo. Tale metodo è giudicato contrario al diritto federale. Il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia la causa all'istanza precedente affinché proceda a un nuovo calcolo applicando la variante della sedimentazione o del livello minimo.

Indennizzo per sequestro
I ricorrenti richiedevano un indennizzo basato su un rendimento ipotetico del 5% annuo sui beni sequestrati. Il Tribunale federale conferma la decisione della Corte dei reclami penali, respingendo la richiesta. I ricorrenti non hanno provato un danno effettivo e concreto. Non hanno dimostrato che il MPC abbia gestito male i fondi o rifiutato proposte di investimento. La pretesa fondata su una semplice perdita di guadagno ipotetica è pertanto respinta.

Esito

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la decisione del Tribunale penale federale e gli rinvia la causa affinché si pronunci nuovamente sull'importo del credito compensativo applicando il metodo della sedimentazione ("Bodensatz-/Sockeltheorie"). Per il resto, il ricorso è respinto.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Justine Arnal e Oleg Gafner