Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterPianificazione territoriale

Permesso di costruire - Proprietà per piani (PPP) – Controllo del diritto civile nella procedura di permesso di costruire

11 November 2025

Façade d'un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres en verre et des murs clairs.

TF, 19.09.2025, 1C_79/2024

Fatti

La società C. SA, comproprietaria di unità in proprietà per piani (PPP) in un edificio protetto a Ginevra, ha presentato nel 2017 una domanda di permesso di costruire per realizzare tre appartamenti nel sottotetto.

Il Dipartimento del territorio ha rilasciato un'autorizzazione (11.11.2020), confermata dal TAPI e successivamente rinviata parzialmente dalla Corte di giustizia per un nuovo calcolo del prezzo di vendita massimo.

Dopo la nuova decisione dell'8 gennaio 2024, i coniugi A., comproprietari di un appartamento al 6° piano, hanno presentato ricorso direttamente al Tribunale federale, sostenendo in particolare che la PPP non aveva dato il proprio consenso ai lavori che interessavano le parti comuni (il tetto).

Diritto

Competenza e ricevibilità

Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile (art. 82 lett. a LTF) e i ricorrenti sono legittimati ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF). La questione del consenso della PPP è stata risolta definitivamente nella sentenza cantonale del 30 agosto 2022, pertanto può essere impugnata direttamente dinanzi al Tribunale federale (ricorso omisso medio) (consid. 1).

Controllo del diritto civile nella procedura di permesso di costruire

L'art. 22 LPT implica che un progetto conforme al diritto pubblico dia, in linea di principio, diritto al permesso. La procedura di permesso di costruire mira unicamente a verificare la conformità al diritto pubblico; il diritto civile di disporre del bene (ad es. consenso della PPP) viene esaminato solo prima facie (consid. 4.2).

I Cantoni possono adottare prassi diverse al riguardo. L'esame approfondito del diritto civile non è imposto dalla LPT. La Corte di giustizia ha constatato che la PPP non aveva dato il proprio consenso, ma ha ritenuto che ciò rientri in una controversia di diritto privato, senza effetti sul rilascio del permesso qualora il progetto sia conforme al diritto pubblico. I ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di una prassi cantonale ginevrina che imponga all'autorità di negare il permesso in caso di manifesta assenza del diritto civile di costruire, a differenza di un precedente nei Grigioni (1C_116/2013) in cui la prassi cantonale è stata ammessa. La questione del potere di disporre potrà essere risolta dal giudice civile, che può ordinare l'interruzione dei lavori se necessario (consid. 4.3).

Esito

Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie di 4.000 CHF sono poste a carico solidale dei ricorrenti, i quali devono inoltre versare 3.000 CHF a titolo di ripetibili a C.________ SA. 



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert