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Pianificazione del territorio - Revisione del piano regolatore di Romont - Declassamento di una zona edificabile isolata

11 November 2025

Façade d'un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres en verre et des murs clairs.

TF, 26.09.2025, 1C_70/2025

Fatti

In occasione della revisione del suo piano regolatore locale (PRL), Romont ha voluto mantenere quattro particelle (n. 735, 736, 737, 2157; ~20 669 m²) in zona mista 1. 

Estratto del portale cartografico del Cantone di Friburgo 


La Direzione dello sviluppo territoriale, delle infrastrutture, della mobilità e dell'ambiente (DIME) ha rifiutato di approvare tale mantenimento, riclassificando le aree come zona agricola; il Tribunale cantonale friburghese ha confermato la decisione. Il Comune e A. SA hanno presentato ricorso al TF, invocando in particolare la violazione dell'autonomia comunale (consid. 1–2) e la violazione del principio della buona fede (consid. 3). 

Diritto

L'art. 26 LPT affida all'autorità cantonale il controllo di approvazione (legalità, opportunità, concordanza) e le consente di correggere una pianificazione comunale contraria agli scopi e ai principi direttori (consid. 2.2).

Le zone edificabili devono rispondere al fabbisogno per 15 anni ed essere coordinate e compatte; lo sviluppo deve mirare verso l'interno ed evitare la dispersione insediativa (art. 15, 1 e 3 LPT; consid. 2.3–2.4). La giurisprudenza vieta le piccole zone edificabili isolate al di fuori del tessuto insediativo coerente: esse sono contrarie alla legge (DTF citate; consid. 2.4).

L'autonomia comunale esiste, ma entro i limiti del diritto superiore (art. 50 Cost.; consid. 2.1).

L'iscrizione nel territorio di urbanizzazione (TU) del Piano direttore cantonale (PDCant) non è costitutiva di diritti; essa non esonera da un esame conforme alla LPT e consente limitazioni più rigorose (consid. 2.6).

Infine, la buona fede (art. 9 Cost.) non tutela il mantenimento di alcuna destinazione in assenza di assicurazioni concrete che soddisfino le rigorose condizioni giurisprudenziali (consid. 3.1–3.2).

Applicazione al caso concreto

Le particelle controverse, circondate prevalentemente da campi e boschi, formano un'enclave non edificata (salvo un edificio sulla 735) e appaiono come una piccola zona edificabile isolata; il loro mantenimento come area edificabile aggraverebbe la dispersione insediativa e violerebbe il principio di concentrazione (consid. 2.5).

La vicinanza della piazza d'armi di Drognens non cambia la situazione: essa rientra nel piano settoriale militare, non costituisce una zona edificabile ai sensi della LPT e non giustifica un'urbanizzazione contigua; il sito militare è esso stesso circondato da superfici agricole/boschive (consid. 2.5).

Le zone artigianali e industriali più vicine («En Raboud», «La Maillarde») sono troppo distanti per creare una continuità del costruito; anche dopo le estensioni previste, rimarrebbe una separazione di oltre 100 m (accertamento di fatto vincolante per il TF) (consid. 2.5).

Il fatto che la zona edificabile comunale non sia sovradimensionata non è determinante: la LPT impone sia un dimensionamento adeguato che una localizzazione che garantisca un insediamento compatto (consid. 2.5).

Di conseguenza, la DIME non ha sostituito abusivamente la propria valutazione: ha sanzionato una pianificazione contraria al diritto federale; l'autonomia comunale non consente di derogarvi (consid. 2.7). Il motivo di ricorso basato sulla buona fede è irricevibile per mancanza di una motivazione qualificata e, peraltro, infondato (nessuna assicurazione concreta; nessun diritto acquisito al mantenimento) (consid. 3.2).

Esito

Il ricorso è respinto e le spese giudiziarie sono poste a carico di A. SA. 





Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert