
TPF, 17.02.2026, RR.2026.7, RR.2026.8, RR.2026.9, RP.2026.2, RP.2026.3, RP.2026.4
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per riciclaggio ed esportazione illecita di beni culturali, le autorità giudiziarie italiane hanno inviato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria. Il procedimento riguarda una persona (D.) sospettata di essersi appropriata illecitamente di un dipinto attribuito a Leonardo da Vinci. La richiesta includeva il sequestro dell'opera.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP-TI) ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato il sequestro del dipinto. Tre persone (A., B. e C.), presentandosi come creditori di D. per un importo complessivo di 4,4 milioni di euro, hanno presentato ricorso contro tale decisione di sequestro dinanzi al Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo.
Diritto
Il Tribunale penale federale ricorda le condizioni di ricevibilità di un ricorso contro una decisione incidentale in materia di assistenza giudiziaria internazionale, come il sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP]).
Devono essere soddisfatte due condizioni cumulative:
- La legittimazione a ricorrere (art. 80h lett. b AIMP): Il ricorrente deve essere toccato personalmente e direttamente dalla misura di assistenza. Secondo la giurisprudenza, ciò implica essere sottoposti direttamente a una misura coercitiva. Per un sequestro, il criterio decisivo è l'effettivo potere sull'oggetto al momento della misura. Un semplice interesse economico indiretto, come quello di un creditore del proprietario dell'oggetto sequestrato, è insufficiente.
- Il pregiudizio immediato e irreparabile (art. 80e cpv. 2 AIMP): Il ricorrente deve dimostrare che la decisione gli causa un pregiudizio che non potrebbe essere riparato da una decisione finale favorevole. Deve provare, ad esempio, che il sequestro gli impedisce di far fronte ai propri obblighi finanziari esigibili o lo mette in pericolo di fallimento. Una semplice affermazione di pregiudizio, senza documentazione probante sulla propria situazione finanziaria, non è sufficiente a soddisfare tale requisito.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale esamina la ricevibilità del ricorso sotto due profili.
In primo luogo, analizza la legittimazione a ricorrere dei reclamanti. Constata che i ricorrenti sono semplici creditori della persona oggetto del procedimento penale in Italia. Non detengono alcun diritto reale (come la proprietà) né il possesso del dipinto. Il loro interesse è puramente economico e indiretto: sperano di essere rimborsati grazie alla futura vendita dell'opera. Non essendo direttamente toccati dalla misura di sequestro, non hanno la legittimazione a ricorrere.
In secondo luogo, e in via sussidiaria, il Tribunale esamina l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. Rileva che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova della loro situazione finanziaria. Non hanno dimostrato che l'impossibilità per il loro debitore di vendere il dipinto impedisse loro concretamente di far fronte ai propri impegni finanziari. Il Tribunale sottolinea che il sequestro è una misura provvisoria e che l'argomentazione dei ricorrenti è prematura. Di conseguenza, la condizione del pregiudizio immediato e irreparabile non è soddisfatta.
Esito
Il Tribunale penale federale dichiara il ricorso irricevibile a causa della carenza di legittimazione ad agire dei denuncianti e della mancata dimostrazione di un pregiudizio immediato e irreparabile. L'istanza di effetto sospensivo è dichiarata priva di oggetto e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
