
TPF, 10.02.2026, RR.2026.6
Fatti
Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale, le autorità indiane hanno inviato una rogatoria alla Svizzera, richiedendo la trasmissione di informazioni bancarie. Il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (MP-GE), agendo in qualità di autorità di esecuzione, ha ordinato il sequestro della documentazione relativa a un conto bancario detenuto dalla società A. DMCC.
Il 12 dicembre 2025, il MP-GE ha emesso una decisione di chiusura, ordinando la trasmissione dei documenti sequestrati all'India. La società A. DMCC ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) il 14 gennaio 2026.
Nutrendo dubbi sull'effettiva esistenza della società ricorrente e sui poteri del suo rappresentante, la Corte dei reclami penali ha assegnato ad A. DMCC un termine fino al 2 febbraio 2026 per versare un anticipo spese di CHF 5'000.-- e per produrre documenti recenti che attestassero la sua esistenza giuridica al momento del deposito del ricorso, nonché la validità della procura del suo mandatario. La Corte ha esplicitamente avvertito la ricorrente che, in mancanza di tali elementi entro il termine stabilito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
La società ha versato l'anticipo spese e ha trasmesso diversi documenti entro il termine assegnato.
Diritto
La Corte dei reclami penali richiama innanzitutto il quadro giuridico dell'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'India, disciplinato prioritariamente dallo Scambio di lettere del 20 febbraio 1989. Il diritto interno, ovvero la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), si applica in via sussidiaria per le questioni non regolate dall'accordo o qualora sia più favorevole all'assistenza.
Sul piano procedurale, la Corte fa riferimento alla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), applicabile per rinvio. L'art. 52 PA richiede che un atto di ricorso contenga conclusioni, motivazioni e firma. In caso di vizio di forma, l'autorità può concedere un breve termine per regolarizzare l'atto, a pena di irricevibilità.
Più specificamente, quando l'autorità nutre dubbi sull'esistenza di una persona giuridica o sui poteri del suo rappresentante, può esigere chiarimenti e la produzione di documenti (art. 11 cpv. 2 PA). Le parti sono soggette a un dovere di collaborazione (art. 13 PA), la cui violazione può comportare l'irricevibilità del loro atto.
La Corte sottolinea che il principio di celerità (art. 17a AIMP) riveste un'importanza particolare in materia di assistenza giudiziaria. Di conseguenza, ci si aspetta che una parte, soprattutto se rappresentata da un avvocato, depositi un ricorso completo fin dall'inizio, includendo le prove necessarie della propria esistenza e capacità di agire, in particolare per una società estera.
Infine, la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1C_38/2022) conferma che, qualora i documenti forniti dopo una prima richiesta di regolarizzazione risultino ancora insufficienti, l'autorità di ricorso non è tenuta a concedere un termine supplementare, in particolare in una procedura di assistenza giudiziaria in cui la parte è assistita da un mandatario professionale.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami esamina i documenti forniti da A. DMCC in risposta alla sua richiesta di regolarizzazione. La ricorrente ha spiegato di essere stata messa in liquidazione nel 2024 dal suo unico azionista e che un certo C. era stato nominato liquidatore. Ha prodotto una procura firmata da quest'ultimo, il suo documento d'identità e documenti relativi alla liquidazione risalenti alla fine del 2024.
Tuttavia, la Corte riscontra una lacuna fatale: l'unico documento ufficiale che attesta l'esistenza della società A. DMCC, un estratto del registro di commercio ("Authentication"), è datato 3 luglio 2023. Tale documento è anteriore alla messa in liquidazione e non può in alcun modo essere considerato "recente" ai sensi della richiesta della Corte, volta a provare l'esistenza della società nel gennaio 2026, al momento del deposito del ricorso.
I documenti forniti non consentono dunque di stabilire che la società A. DMCC, sebbene in liquidazione, esistesse ancora giuridicamente al momento in cui ha presentato il ricorso. La ricorrente, assistita da un avvocato, non ha adempiuto al suo dovere di collaborazione non producendo un'attestazione di esistenza recente e pertinente.
In conformità con la giurisprudenza, la Corte ritiene che non vi sia motivo di concedere un termine supplementare per correggere tale lacuna. Essendo i documenti insufficienti a provare la capacità di agire della ricorrente, manca una condizione di ricevibilità essenziale.
Esito
La Corte dei reclami dichiara il ricorso irricevibile.
Le spese processuali, fissate a CHF 1'000.--, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo spese di CHF 5'000.-- già versato, e il saldo di CHF 4'000.-- le viene restituito.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
