
TPF, 19.05.2026, RR.2026.46
Fatti
Nel maggio 2023, il Ministero della Giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l'estradizione di un individuo, A., per l'esecuzione di una pena di sei anni e nove mesi di reclusione. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso tale estradizione nel giugno 2024, eseguita poi nel settembre 2024 a seguito della conferma da parte delle istanze di ricorso. Il 13 gennaio 2026, le autorità italiane hanno sollecitato un'estensione di tale estradizione al fine di eseguire ulteriori sentenze emesse contro A., portando la pena complessiva a 24 anni e 11 mesi di reclusione. L'UFG ha approvato tale richiesta di estensione il 26 febbraio 2026. Il 22 aprile 2026, A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale, chiedendo il rigetto dell'estensione. Successivamente, la Corte ha richiesto al ricorrente il versamento di un anticipo spese di 3'000 franchi e l'elezione di un domicilio in Svizzera, pena l'irricevibilità del ricorso.
Diritto
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a giudicare i ricorsi contro le decisioni di estradizione dell'UFG, in conformità con la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP). Il ricorso, depositato entro il termine legale di 30 giorni, è ricevibile sotto il profilo formale e il ricorrente, in quanto persona estradata, è legittimato ad agire. (consid. 1)
I rapporti di estradizione tra la Svizzera e l'Italia sono disciplinati principalmente dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dai suoi protocolli addizionali, nonché dagli accordi di Schengen (CAAS) e dalla Convenzione di estradizione dell'UE. Tali strumenti internazionali prevalgono sul diritto nazionale. (consid. 1.1)
Per gli aspetti non regolati dal diritto internazionale o qualora il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione (principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza. Il rispetto dei diritti fondamentali è in ogni caso riservato. La procedura di ricorso è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA). (consid. 1.2 e 1.3)
Per quanto concerne il calcolo della pena, l'art. 18 n. 3 CEEstr prevede che lo Stato richiesto (la Svizzera) informi lo Stato richiedente (l'Italia) della durata della detenzione subita in vista dell'estradizione. Non spetta tuttavia allo Stato richiesto esigere garanzie sull'imputazione di tale detenzione sulla pena da scontare, tanto più che il diritto italiano prevede già tale imputazione. (consid. 2.1)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale rileva in primo luogo che il ricorrente non ha né versato l'anticipo spese richiesto, né eletto domicilio in Svizzera entro il termine assegnato. Sebbene la notifica di tale ingiunzione sia stata tardiva, il ricorrente non ha richiesto la restituzione del termine. Il mancato pagamento dell'anticipo spese, la cui conseguenza era stata chiaramente annunciata, comporta l'irricevibilità del ricorso per motivi puramente procedurali. (consid. 1.4)
Ad abundantiam, il Tribunale esamina il merito della censura sollevata dal ricorrente. Quest'ultimo sostiene che le autorità italiane abbiano commesso un errore nel calcolo della sua pena non tenendo conto del periodo di detenzione subito in Svizzera prima della sua estradizione. Il Tribunale ritiene che tale questione non rientri nella sua competenza nell'ambito della procedura di estensione dell'estradizione. Qualora sia stato commesso un errore di calcolo, esso deve essere contestato dinanzi alle autorità giudiziarie italiane competenti. La censura del ricorrente non rimette in discussione la validità delle sentenze di condanna che fondano la richiesta di estensione. Di conseguenza, anche se fosse stato ricevibile, il ricorso sarebbe stato respinto nel merito. (consid. 2 e 2.2)
Esito
Il Tribunale penale federale dichiara il ricorso irricevibile a causa del mancato pagamento dell'anticipo spese. Pone a carico del ricorrente una tassa di giustizia di 2'000 franchi. (consid. 3 e dispositivo)
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
