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Estradizione verso la Germania: coordinamento con la procedura d'asilo (art. 55a AIMP), garanzie specifiche e prova dell'alibi

29 June 2026

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TPF, 27.04.2026, RR.2026.44, RP.2026.21

Fatti

Le autorità tedesche hanno emesso un mandato d'arresto tramite il Sistema d'informazione Schengen (SIS) nei confronti di A., cittadino georgiano, per un furto con scasso commesso in Germania nell'agosto 2024, con un danno di circa 33.000 euro. A. è stato arrestato in Svizzera il 14 dicembre 2025, dove aveva presentato una domanda d'asilo. Posto in detenzione estradizionale, si è opposto alla sua estradizione verso la Germania.

A seguito della richiesta formale di estradizione presentata dalla Germania, A., assistito dal suo avvocato, ha mantenuto la sua opposizione. Ha invocato un alibi, affermando di trovarsi in Georgia al momento dei fatti, e ha chiesto che venissero svolte indagini. Ha inoltre preteso che la Svizzera ottenesse garanzie dalla Germania riguardo al rispetto della CEDU e al principio di specialità. Infine, ha richiesto che il suo incarto d'asilo svizzero venisse versato nella procedura di estradizione. 

Il 17 marzo 2026, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l'estradizione di A. verso la Germania. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ribadendo le sue argomentazioni, chiedendo la sua immediata liberazione e la concessione del gratuito patrocinio.

Diritto

La procedura di estradizione tra la Svizzera e la Germania è disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr), dai suoi protocolli, dal trattato bilaterale che completa la CEEstr, nonché dagli accordi di Schengen. In via sussidiaria, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza (OAIMP), così come la legge sulla procedura amministrativa (PA). Il diritto interno più favorevole (principio di favore) può essere applicato, fatto salvo il rispetto dei diritti umani. (consid. 1.1, 1.3, 1.4)

La Corte dei reclami penali esamina liberamente le condizioni dell'estradizione e non è vincolata dalle conclusioni delle parti. Essa non è tuttavia tenuta a trattare in dettaglio ogni argomento sollevato e può limitarsi ai punti essenziali che fondano la sua decisione. (consid. 3.1, 3.2)

L'art. 55a AIMP prevede un coordinamento tra la procedura di estradizione e un'eventuale procedura d'asilo. La giurisprudenza precisa che tale coordinamento è necessario solo se la procedura d'asilo è pertinente per la decisione di estradizione, in particolare se lo Stato richiedente è quello in cui la persona perseguita afferma di essere perseguitata. (consid. 4.3)

In materia di garanzie, la prassi costante è quella di non esigere garanzie specifiche (rispetto della CEDU, ecc.) da parte di Stati riconosciuti come Stati di diritto, come la Germania. Spetta alla persona perseguita dimostrare l'esistenza di un rischio serio e concreto di trattamento contrario ai diritti umani. (consid. 5.2)

Affinché un alibi costituisca un ostacolo all'estradizione, deve essere provato in modo "manifesto" e "senza indugio". L'autorità di estradizione non procede a una valutazione delle prove sulla colpevolezza, ma rifiuta l'estradizione se l'innocenza della persona è evidente. (consid. 6.2)

Il gratuito patrocinio è concesso se la parte è indigente e se le sue conclusioni non sono prive di fondamento. Le conclusioni sono considerate prive di fondamento quando le probabilità di successo sono notevolmente inferiori ai rischi di insuccesso. (consid. 10.2)

Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali respinge tutti i motivi di ricorso. In primo luogo, riguardo alla procedura d'asilo (art. 55a AIMP), il tribunale ritiene che essa sia manifestamente irrilevante. La domanda d'asilo del ricorrente mira a proteggerlo da una persecuzione in Georgia, mentre la richiesta di estradizione proviene dalla Germania. L'esito della procedura d'asilo non ha quindi alcuna incidenza sulla legalità dell'estradizione verso la Germania. L'UFG non aveva di conseguenza alcun obbligo di versare l'incarto d'asilo nella procedura, e i motivi di ricorso relativi alla violazione del principio di legalità e del diritto di essere sentito sono infondati. (consid. 4.3)

In secondo luogo, la Corte ritiene che la richiesta di garanzie specifiche da parte della Germania non sia giustificata. Essendo la Germania uno Stato di diritto il cui sistema giudiziario rispetta gli standard della CEDU, non vi è motivo di esigere assicurazioni particolari. Il ricorrente non ha peraltro fornito alcun elemento concreto che dimostri che sarebbe esposto a un rischio di trattamento contrario ai diritti umani. La prassi di non esigere tali garanzie per Stati come la Germania non costituisce una disparità di trattamento. (consid. 5.2)

In terzo luogo, l'alibi presentato dal ricorrente è giudicato irricevibile e non probante. La Corte rileva che la prova (una copia di passaporto) è stata prodotta tardivamente, quattro mesi dopo l'inizio della procedura, e non "senza indugio" come richiesto dalla giurisprudenza. Inoltre, la prova stessa è giudicata carente: si tratta di una semplice copia non autenticata, il passaporto è a nome di un'altra persona ("B."), e i timbri sembrano indicare un'entrata e poi un'uscita dallo spazio Schengen, contraddicendo le affermazioni del ricorrente. Infine, anche se il passaporto fosse autentico, non escluderebbe un ingresso illegale in Germania. L'innocenza del ricorrente non è dunque manifesta. (consid. 6.2)

In quarto luogo, il motivo di ricorso relativo a un vizio di notifica, secondo cui la decisione dell'UFG sarebbe stata firmata da una persona non autorizzata, viene definito "temerario". La Corte osserva che la collaboratrice in questione era già intervenuta più volte nel fascicolo per conto dell'UFG, circostanza che il ricorrente non poteva ignorare. (consid. 7.2)

Esito

La Corte dei reclami respinge il ricorso nella sua interezza, ritenendo che non sussista alcun ostacolo all'estradizione. (consid. 8)

La domanda accessoria di messa in libertà è di conseguenza respinta, essendo l'estradizione autorizzata. (consid. 9.3)

Anche la domanda di gratuito patrocinio è respinta. Il tribunale ritiene che il ricorso fosse sin dall'inizio destinato all'insuccesso, essendosi il ricorrente limitato a ripetere argomenti già respinti dall'UFG e a sollevare nuovi motivi infondati. (consid. 10.3)

Le spese giudiziarie, fissate a CHF 3'000.–, sono poste a carico del ricorrente. (consid. 11)


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni