
TPF, 08.04.2026, RR.2026.37
Fatti
Il Ministero pubblico del Cantone di San Gallo sta conducendo un procedimento penale nei confronti di A., cittadino svizzero domiciliato in Liechtenstein, per sospetta truffa reiterata. È in particolare sospettato di aver ottenuto fraudolentemente un bonifico di 100.000 EUR nel 2017. In tale contesto, le autorità svizzere hanno ottenuto, tramite assistenza giudiziaria, documenti relativi a un conto bancario in Liechtenstein, di cui A. è l'avente diritto economico.
Sulla base di tali informazioni, il Tribunale di primo grado del Liechtenstein ha aperto una propria inchiesta contro A. per riciclaggio di denaro. Successivamente, le autorità liechtensteinesi hanno inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera, sollecitando informazioni sullo stato del procedimento svizzero, sull'analisi dei documenti bancari trasmessi e sull'esistenza di un legame tra i fondi e i reati oggetto di indagine in Svizzera.
Con decisione del 25 febbraio 2026, l'Ufficio cantonale d'istruzione di San Gallo ha acconsentito alla trasmissione delle informazioni richieste. A. (il ricorrente) ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento.
Diritto
La Corte richiama innanzitutto il quadro giuridico applicabile all'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e il Liechtenstein, che include la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), i relativi protocolli, la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) e, in via sussidiaria, la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Il diritto interno si applica se più favorevole (principio di favore). (consid. 1.1, 1.2, 1.3)
La Corte si concentra quindi sulla legittimazione a ricorrere (art. 80h lett. b AIMP). Per poter impugnare una decisione di assistenza giudiziaria, una persona deve essere "toccata personalmente e direttamente" dalla misura e avere un interesse degno di protezione al suo annullamento. Ciò significa che deve essere sottoposta a una misura coercitiva sul territorio svizzero. (consid. 2.1, 2.2)
La giurisprudenza precisa che la semplice trasmissione di informazioni o mezzi di prova già in possesso delle autorità svizzere non costituisce generalmente una misura coercitiva. Di conseguenza, la persona oggetto del procedimento estero non ha, in linea di principio, la legittimazione a ricorrere contro la trasmissione di informazioni sullo stato di un procedimento svizzero o sulla valutazione delle prove. Esiste un'importante eccezione: il titolare di un conto bancario svizzero è considerato toccato personalmente e direttamente dalla trasmissione dei propri dati bancari e ha pertanto la legittimazione a ricorrere. (consid. 2.2)
Applicazione al caso concreto
La Corte applica tali principi al caso di specie per determinare se il ricorrente A. abbia la legittimazione a opporsi alla trasmissione delle informazioni al Liechtenstein. Rileva che le informazioni da trasmettere non rientrano nella sfera segreta del ricorrente, poiché le autorità liechtensteinesi sono già a conoscenza del procedimento svizzero, avendo esse stesse aperto un'inchiesta su tale base. (consid. 2.3)
Inoltre, la Corte sottolinea che l'eccezione relativa ai dati bancari non si applica in questo caso. Le informazioni riguardano infatti un conto bancario situato in Liechtenstein e non in Svizzera. Peraltro, il conto non è intestato al ricorrente (bensì a una società) e i documenti bancari sono già in possesso delle autorità liechtensteinesi. (consid. 2.3)
La Corte conclude che le comunicazioni ordinate dall'autorità sangallese non costituiscono misure coercitive alle quali il ricorrente avrebbe dovuto sottostare in Svizzera. Non essendo toccato personalmente e direttamente dalla misura di assistenza giudiziaria, il ricorrente non dispone della legittimazione a ricorrere contro la decisione di trasmissione delle informazioni. (consid. 2.3)
Esito
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere del ricorrente. Le spese giudiziarie, fissate a 2.000 CHF, sono poste a carico del ricorrente. (consid. 2.4, 3)
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
