
TPF, 04.03.2026, RR.2026.3
Fatti
La Procura di Hanau (Germania) sta conducendo un'indagine penale per truffa nei confronti di A., cittadino tedesco. In tale ambito, ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Procura del Cantone di Berna per ottenere la documentazione relativa a un conto bancario detenuto da A. presso la banca B. SA a Berna.
La Procura bernese ha dato seguito alla richiesta, ordinando alla banca di produrre i documenti necessari, cosa che l'istituto ha fatto. A. è stato informato e ha rifiutato di acconsentire a una procedura semplificata. Con decisione di chiusura, la Procura bernese ha concesso l'assistenza e ordinato la trasmissione dei documenti bancari alle autorità tedesche.
A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Chiede l'annullamento della decisione e il rigetto della domanda di assistenza. Contesta qualsiasi coinvolgimento nella truffa, sostenendo di aver semplicemente fatto un favore a un conoscente prestandogli il proprio conto bancario, senza alcuna intenzione fraudolenta.
Diritto
La Corte dei reclami penali richiama il quadro giuridico applicabile all'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Germania. Esso è disciplinato principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e dai trattati bilaterali che la integrano, nonché dall'Accordo di Schengen. In via sussidiaria, si applicano la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza, in particolare in virtù del principio di favore (applicazione della norma meno restrittiva).
La Corte precisa le condizioni di ricevibilità di un ricorso. Ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP, il titolare di un conto bancario è toccato personalmente e direttamente da una misura volta a raccogliere informazioni su tale conto e ha pertanto legittimazione a ricorrere.
Il punto di diritto centrale della decisione riguarda l'estensione del potere di esame del giudice dell'assistenza. Ai sensi dell'art. 14 CEAG e dell'art. 28 AIMP, la domanda di assistenza deve contenere una breve esposizione dei fatti. La giurisprudenza costante non esige che tale esposizione sia completa, esaustiva o priva di contraddizioni, poiché lo scopo dell'assistenza è proprio quello di chiarire punti ancora oscuri.
Il ruolo del giudice dell'assistenza è limitato:
- È vincolato all'esposizione dei fatti dell'autorità richiedente, a meno che questa non sia inficiata da errori, lacune o contraddizioni manifeste e immediatamente riconoscibili.
- Non deve procedere a una valutazione delle prove né pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita.
- Le argomentazioni del ricorrente che contestano i fatti o presentano una versione alternativa (controdeduzioni) attengono al merito della causa e devono essere esaminate dal giudice del procedimento penale estero, non dal giudice dell'assistenza giudiziaria. L'esame si limita a verificare se i fatti descritti nella domanda costituiscano, a prima vista (prima facie), un reato che giustifichi l'assistenza (controllo della doppia incriminazione e della proporzionalità).
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami rileva che il ricorrente, in qualità di titolare del conto oggetto della misura, è legittimato a ricorrere e che il suo ricorso è stato presentato nei termini.
Esamina quindi il merito del ricorso alla luce dei principi giuridici sopra menzionati. La domanda di assistenza giudiziaria tedesca espone che la parte lesa, E., ha versato fondi sul conto del ricorrente A. a titolo di pagamento per servizi di recupero crediti promessi da una società C. Tali servizi non sono mai stati forniti, i contatti sono stati interrotti e i fondi non sono stati restituiti. Le autorità tedesche sospettano un "castello di menzogne" (sito web, corrispondenza, ecc.) e un'intenzione fraudolenta fin dall'inizio.
La Corte ritiene che tale esposizione dei fatti sia sufficiente a giustificare l'assistenza. Le argomentazioni del ricorrente, che contesta il proprio coinvolgimento e presenta la propria versione dei fatti (un semplice favore reso), non costituiscono errori o contraddizioni manifeste tali da invalidare l'esposizione della domanda. Sollevando tali punti, il ricorrente disconosce la natura della procedura di assistenza giudiziaria e il ruolo limitato del giudice svizzero. Quest'ultimo non può valutare le prove né determinare se la versione del ricorrente sia più credibile dei sospetti delle autorità tedesche.
La Corte conclude che i fatti descritti nella domanda possono essere facilmente qualificati come truffa ai sensi dell'art. 146 del Codice penale svizzero, in quanto l'elemento dell'astuzia appare configurato alla luce delle manovre fraudolente descritte. La domanda rispetta pertanto i requisiti legali e convenzionali. La Corte aggiunge che le informazioni trasmesse potrebbero anche servire a scagionare il ricorrente nel procedimento tedesco.
Esito
La Corte dei reclami respinge il ricorso. Conferma la decisione del Ministero pubblico del Cantone di Berna di concedere l'assistenza giudiziaria alla Germania e di ordinare la consegna della documentazione bancaria richiesta. Le spese giudiziarie, fissate a 3'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
