
TPF, 08.04.2026, RR.2026.29
Fatti
Il 10 febbraio 2026, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha avviato una procedura di assistenza giudiziaria con la Repubblica del Kosovo. Ha richiesto il consenso delle autorità kosovare per il trasferimento di A., cittadino kosovaro, affinché potesse scontare il resto della pena, inflitta dal Tribunale distrettuale di Bülach l'8 ottobre 2024, nel suo paese d'origine. La decisione dell'UFG precisava che il trasferimento sarebbe avvenuto solo dopo aver ottenuto il consenso definitivo di entrambi gli Stati.
Il 13 marzo 2026, A., tramite la sua rappresentante legale, ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Contestualmente, ha depositato una richiesta di gratuito patrocinio e di nomina di un difensore d'ufficio.
Tuttavia, con atto datato 27 marzo 2026 e pervenuto al tribunale il 30 marzo 2026, A. ha dichiarato di ritirare il proprio ricorso. Lo stesso giorno, l'UFG ha depositato la sua risposta, concludendo per il rigetto del ricorso che era appena stato ritirato.
Diritto
La Corte dei reclami penali ricorda il quadro giuridico applicabile. In materia di ricorsi nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) si applicano in via sussidiaria, a condizione che la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) non disponga altrimenti.
Sul piano procedurale, il ritiro di un ricorso ha come conseguenza quella di privarlo dell'oggetto. La procedura diviene pertanto priva di oggetto e deve essere stralciata dai ruoli del tribunale. Tale radiazione si estende a tutte le conclusioni accessorie formulate nell'ambito del ricorso, inclusa l'eventuale richiesta di assistenza giudiziaria.
Per quanto concerne le spese, la parte che ritira il proprio ricorso è, in linea di principio, considerata soccombente. A tal titolo, deve sostenere le spese giudiziarie conformemente all'art. 63 cpv. 1 PA. Il calcolo degli emolumenti giudiziari è disciplinato dal regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti e le ripetibili (RSPPF).
Applicazione al caso concreto
Nella fattispecie, il ricorrente A. ha formalmente comunicato al tribunale la propria intenzione di ritirare il ricorso inizialmente depositato contro la decisione dell'UFG. Tale atto unilaterale pone fine all'istanza e priva la procedura del suo oggetto.
Di conseguenza, la Corte dei reclami penali constata che la causa è divenuta priva di oggetto. Non vi è più luogo a statuire sul merito del ricorso né sulle conclusioni ad esso congiunte. La procedura di ricorso principale (RR.2026.29) nonché la procedura accessoria relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria (RP.2026.13) devono essere stralciate dai ruoli.
Conformemente ai principi di diritto sulla ripartizione delle spese, il ricorrente, ritirando il proprio atto, è considerato parte soccombente. Deve pertanto assumersi le spese della procedura. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso, in particolare il rapido ritiro del ricorso, la Corte fissa l'emolumento giudiziario in un importo di 200 franchi, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 LOAP, nonché di art. 5 e 8 cpv. 3 lett. a LAAF.
Esito
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ordina lo stralcio della procedura di ricorso dai ruoli, essendo la stessa divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro da parte del ricorrente.
Una tassa di giustizia di 200 franchi è posta a carico del ricorrente A.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
