
TPF, 30.03.2026, RR.2026.25
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per riciclaggio di denaro condotto in Montenegro, le autorità montenegrine hanno inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera il 30 gennaio 2025. Il 27 gennaio 2026, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emesso una decisione di chiusura, autorizzando la trasmissione di mezzi di prova allo Stato richiedente. Il 6 marzo 2026, A., rappresentato dal suo avvocato, ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Con lettera del 9 marzo 2026, la Corte ha assegnato al ricorrente un termine per versare un anticipo spese di CHF 5'000.-- e, soprattutto, per produrre una procura valida che attestasse i poteri del suo avvocato. Tale invio era corredato dall'esplicito avvertimento che, in mancanza di produzione dei documenti richiesti entro il termine stabilito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Sebbene il ricorrente abbia ottenuto una proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese e vi abbia provveduto il 19 marzo 2026, alla data della sentenza non era stata trasmessa alcuna procura alla Corte.
Diritto
La Corte dei reclami penali ricorda la propria competenza a statuire sui ricorsi contro le decisioni di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale (art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP in combinato disposto con gli art. 25 cpv. 1 e 80e cpv. 1 AIMP).
Secondo l'art. 52 della legge sulla procedura amministrativa (PA), applicabile per rinvio, un atto di ricorso deve segnatamente recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, l'autorità di ricorso assegna un breve termine per regolarizzare l'atto, avvertendo la parte che, se il vizio (come l'assenza di firma o della prova dei poteri di rappresentanza) non viene sanato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.
La Corte sottolinea che il principio di celerità (art. 17a AIMP) riveste un'importanza particolare in materia di assistenza giudiziaria. Ne consegue la legittima aspettativa che la parte ricorrente depositi un atto di ricorso completo sin dall'inizio della procedura, includendo la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del proprio avvocato.
Infine, ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente, ivi compresa quella il cui ricorso sia dichiarato inammissibile. L'art. 63 cpv. 5 PA prevede specificamente che le spese possano essere poste a carico del rappresentante che abbia agito senza poteri. L'importo della tassa di giustizia è fissato in base all'entità e alla complessità della causa (art. 73 cpv. 2 LOAP).
Applicazione al caso concreto
La Corte rileva che il ricorso è stato presentato dal legale di A. Tuttavia, nonostante un'espressa richiesta della Corte e un chiaro avvertimento circa le conseguenze di un'omissione, il legale non ha mai prodotto la procura necessaria a giustificare i propri poteri di rappresentanza.
Il Tribunale penale federale ritiene che il mancato rispetto di tale requisito formale fondamentale, dopo che è stata offerta l'opportunità di regolarizzazione, non possa essere ignorato. L'importanza del principio di celerità in questo ambito giustifica un'applicazione rigorosa delle norme procedurali. L'assenza di procura equivale a una mancanza di firma valida da parte del ricorrente, il che costituisce un vizio di forma insanabile nelle circostanze del caso di specie. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto concerne le spese, la Corte ritiene che il legale abbia agito senza poteri di rappresentanza validi, nonostante l'invito a regolarizzare la situazione. In applicazione della giurisprudenza (DTF 147 IV 526 consid. 4), è pertanto giustificato porre personalmente a suo carico le spese processuali per un importo di CHF 1'000.--.
Esito
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha pronunciato le seguenti decisioni:
- Il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Una tassa di giustizia di CHF 1'000.-- è posta a carico personale del legale, avv. Paolo Tamagni.
- La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente A. l'anticipo spese di CHF 5'000.-- da lui versato.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
