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Assistenza giudiziaria con l'Italia: Consegna di beni ai fini della confisca (art. 74a AIMP) e tutela dei diritti di pegno acquisiti in buona fede da un terzo

23 May 2026

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TPF, 27.04.2026, RR.2026.20

Fatti

Nel 2013, la Procura di Milano ha richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale per, tra l'altro, manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta. Nel febbraio 2014, la richiesta è stata integrata per includere il blocco del rapporto bancario n. 1, detenuto dalla società E. S.p.A. presso la banca A. a Lugano. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha dato seguito a tale richiesta e ha ordinato il sequestro dei beni.

La banca A. (la ricorrente) ha fatto valere di detenere un diritto di pegno su tale conto, costituito nel 2012 a garanzia di linee di credito concesse a due altre società, F. S.r.l. e G. S.p.A. Tra il 2014 e il 2019, le sue richieste di revoca del sequestro per esercitare il proprio diritto di pegno sono state sistematicamente respinte dal MPC.

Dopo una lunga vicenda giudiziaria, che ha incluso diversi ricorsi dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) e al Tribunale federale, il MPC ha, con decisione del 19 gennaio 2026, ordinato la consegna dell'integralità dei beni sequestrati alle autorità italiane. Tale decisione si fondava su una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta emessa in Italia nel 2024, che ordinava la confisca dei suddetti beni. Nella sua decisione, il MPC ha inoltre negato alla banca A. la qualità di parte.

La banca A. ha presentato ricorso contro tale decisione, chiedendo l'annullamento dell'ordine di consegna e la revoca del sequestro a suo favore, invocando di aver acquisito i propri diritti di pegno in buona fede.


Diritto

La Corte dei reclami penali ricorda il quadro giuridico dell'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia, disciplinato dalle convenzioni internazionali e, in via sussidiaria, dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

La Corte esamina innanzitutto la legittimazione a ricorrere della banca A. (art. 80h lett. b AIMP). Sebbene la banca non sia titolare del conto, essa fa valere un diritto reale limitato (un pegno) sui beni. La giurisprudenza ammette che tali titolari di diritti possano ricorrere per difendere le proprie pretese. La Corte ritiene pertanto che il MPC abbia errato nel negare la qualità di parte alla banca, tanto più che tale status le era stato riconosciuto nei procedimenti precedenti senza essere rimesso in discussione dal Tribunale federale.

Il fulcro della controversia verte sull'applicazione dell'art. 74a AIMP, che disciplina la consegna di oggetti o valori a uno Stato estero ai fini della loro confisca. Il quarto comma di tale articolo prevede eccezioni alla consegna, in particolare quando una persona estranea al reato rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali valori in Svizzera (lett. c).

La Corte definisce la nozione di "buona fede" ai sensi dell'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, che corrisponde a quella dell'art. 70 cpv. 2 del Codice penale. La buona fede è esclusa se il terzo sapeva o non poteva ignorare l'origine illecita dei valori. La giurisprudenza richiede una conoscenza dei fatti che giustificano la confisca equivalente al dolo eventuale. Il terzo deve aver avuto seri indizi dell'origine criminale dei fondi. Una semplice violazione di un dovere di diligenza o di informazione, o una semplice negligenza, non è sufficiente a escludere la buona fede. Inoltre, la protezione è rafforzata quando il terzo ha fornito una controprestazione adeguata in cambio dell'acquisizione dei propri diritti, come nel caso di una banca che concede un credito a fronte di una garanzia.


Applicazione al caso concreto

La Corte analizza se la banca A. possa essere considerata in buona fede nell'acquisizione dei propri diritti di pegno. Si basa sui chiarimenti forniti dal Tribunale federale in una sentenza precedente, sebbene quest'ultima fosse stata dichiarata inammissibile per motivi formali.

Il TPF rileva che l'argomentazione principale del MPC e delle decisioni precedenti per negare la buona fede della banca si basava su una violazione del dovere di diligenza: la banca avrebbe dovuto indagare maggiormente su un'operazione di garanzia ritenuta insolita (E. S.p.A. che garantiva prestiti per società sorelle senza un'apparente contropartita).

Tuttavia, la Corte respinge tale approccio. Sottolinea che, secondo la giurisprudenza, la violazione di un dovere di diligenza non è sufficiente a stabilire la malafede. L'elemento determinante è stabilire se la banca, al momento della costituzione dei pegni nel 2012, disponesse di indizi seri sull'esistenza di fatti che giustificherebbero la confisca, ovvero una conoscenza assimilabile al dolo eventuale.

La Corte rileva tuttavia che il fascicolo non consente di stabilire che la banca A. fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, di una situazione finanziaria precaria di E. S.p.A. o di una qualsiasi infrazione. In particolare, il procedimento penale per bancarotta fraudolenta non esisteva nemmeno all'epoca; la richiesta di assistenza giudiziaria iniziale riguardava altri reati. Le mancanze rimproverate alla banca dal MPC (mancanza di rigore, celerità nella concessione dei crediti, ecc.), anche se fossero accertate, non permettono di concludere che essa dovesse conoscere l'esistenza di indizi di reati fallimentari.

La Corte conclude che la banca A. ha reso sufficientemente verosimile la propria buona fede al momento della costituzione dei pegni. Inoltre, ha fornito una controprestazione (la concessione di crediti), il che rafforza la sua posizione. Di conseguenza, le condizioni dell'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP sono soddisfatte e le pretese della banca sui beni sequestrati sono fondate.


Esito

La Corte dei reclami penali accoglie il ricorso della banca A.

Annulla la decisione del MPC che ordinava la consegna dei beni all'Italia. Tuttavia, prima di ordinare lo sblocco definitivo dei fondi a favore della banca, la Corte rinvia la causa al MPC. Quest'ultimo dovrà, in applicazione del principio di buona fede tra Stati e delle convenzioni internazionali, informare le autorità italiane della decisione e concedere loro un termine di 30 giorni per presentare eventuali motivi a favore del mantenimento del sequestro. Nel frattempo, il sequestro rimane in vigore.

Non vengono prelevate spese giudiziarie e il MPC è condannato a versare alla banca A. un'indennità di 3'000 franchi a titolo di ripetibili.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni