
TPF, 16.03.2026, RR.2026.13
Fatti
Nell'ambito di procedimenti penali paralleli condotti in Svizzera e in Romania per reati di tratta di esseri umani, favoreggiamento della prostituzione e riciclaggio di denaro, le autorità dei due paesi hanno istituito una squadra investigativa comune. A seguito di una richiesta delle autorità rumene, il Ministero pubblico II del Cantone di Zurigo ha ordinato, con decisione di chiusura del 23 dicembre 2025, la trasmissione di numerosi mezzi di prova raccolti. L'imputato A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. (cfr. sezione "La Corte dei reclami penali accerta che")
La Corte dei reclami penali ha invitato il ricorrente a versare un anticipo spese di CHF 4'000.–. Il ricorrente ha quindi richiesto il gratuito patrocinio, istanza respinta con decisione incidentale per carenza di motivazione sufficiente. Una successiva domanda di riesame è stata dichiarata irricevibile. La Corte ha assegnato al ricorrente un termine ultimo al 9 marzo 2026 per versare l'anticipo spese, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento, il suo ricorso non sarebbe stato esaminato nel merito. Alla scadenza di tale termine, il pagamento non era stato effettuato. (cfr. sezione "La Corte dei reclami penali accerta che")
Diritto
La Corte dei reclami penali è l'autorità competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale emanate dalle autorità cantonali di esecuzione (art. 80e cpv. 1 AIMP). La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), salvo disposizione contraria della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) (art. 12 cpv. 1 AIMP e art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). (cfr. sezione "La Corte dei reclami penali considera che")
In virtù dell'art. 63 cpv. 3 PA, l'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente il versamento di un anticipo spese. Conformemente all'art. 63 cpv. 4 PA, se tale anticipo non viene versato entro il termine assegnato e il ricorrente è stato preventivamente avvertito di tale conseguenza, l'autorità non entra nel merito del ricorso. Il pagamento è considerato tempestivo se consegnato alla Posta Svizzera o addebitato su un conto in Svizzera entro l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 3 PA). In caso di irricevibilità, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). (cfr. sezione "La Corte dei reclami penali considera che")
Applicazione al caso concreto
Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali ha fatto uso della facoltà di esigere un anticipo spese di CHF 4'000.–. Dopo il rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio del ricorrente, è stato fissato un termine ultimo per il pagamento al 9 marzo 2026. Il ricorrente è stato esplicitamente informato che l'inosservanza di tale termine avrebbe comportato l'irricevibilità del suo ricorso. (cfr. sezione "La Corte dei reclami penali considera che")
Il tribunale rileva che, nonostante l'avvertimento e la proroga del termine, l'anticipo delle spese richiesto non è stato versato entro il termine stabilito. Le condizioni per l'applicazione dell'art. 63 cpv. 4 PA sono pertanto soddisfatte. Di conseguenza, la Corte non può esaminare gli argomenti di merito del ricorrente contro la trasmissione dei mezzi di prova alle autorità rumene e deve dichiarare il ricorso irricevibile. (cfr. sezione "La Corte dei reclami ritiene che")
Esito
La Corte dei reclami non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie, fissate in CHF 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente A. (cfr. Dispositivo, punti 1 e 2)
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
