
TPF, 18.03.2026, RR.2026.12, RP.2026.6
Fatti
Il 4 settembre 2025, la Romania ha emesso una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) nei confronti di A., cittadino rumeno, ai fini del suo arresto e della sua estradizione per i reati di vie di fatto, sequestro di persona e violenza sessuale. A. è stato arrestato in Svizzera il 7 ottobre 2025 sulla base di un ordine dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). Dopo aver inizialmente acconsentito a un'estradizione semplificata, ha revocato il proprio consenso. (Fatti A-C)
Il 16 ottobre 2025, la Romania ha trasmesso una richiesta formale di estradizione, integrata il 24 ottobre da garanzie diplomatiche riguardanti le condizioni di detenzione. Rappresentato da un avvocato, A. si è opposto alla richiesta. Il 16 dicembre 2025, l'UFG ha concesso l'estradizione. (Fatti E-I)
A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione, la sua immediata scarcerazione e la concessione del gratuito patrocinio. Il ricorrente eccepisce una violazione del suo diritto di essere sentito e l'insufficienza delle garanzie fornite dalla Romania in relazione all'art. 3 CEDU. L'UFG ha concluso per la reiezione del ricorso. (Fatti J-L)
Diritto
La Corte ricorda che le procedure di estradizione tra la Svizzera e la Romania sono disciplinate dalla Convenzione europea di estradizione (CEE) e dai suoi protocolli, nonché dall'acquis di Schengen. La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) si applica in via sussidiaria o se più favorevole, nel rispetto dei diritti fondamentali. La Corte dei reclami penali esamina liberamente e con piena cognizione se le condizioni per l'estradizione siano soddisfatte. (consid. 1.1-1.4)
Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 CEDU, è un principio fondamentale della procedura. Esso implica in particolare il diritto di esprimersi, di consultare gli atti e di proporre mezzi di prova. Un'autorità può tuttavia rinunciare all'assunzione di prove mediante un apprezzamento anticipato, qualora ritenga che queste non siano atte a modificare il suo convincimento. Per quanto concerne i requisiti formali, l'art. 28 AIMP e l'art. 23 CEE richiedono che la domanda di estradizione sia presentata in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o accompagnata da una traduzione, al fine di garantire i diritti della difesa. (consid. 2.1.3.1, 2.2.3.1, 2.2.3.2)
L'estradizione è esclusa se il procedimento all'estero viola i principi fondamentali della CEDU o del Patto ONU II (art. 2 AIMP), in particolare il divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU). La giurisprudenza distingue tre categorie di Stati: quelli per i quali non sussiste alcun dubbio, quelli per i quali sono necessarie garanzie diplomatiche e quelli verso i quali l'estradizione è esclusa. Per la seconda categoria, specifiche garanzie possono consentire di ridurre il rischio di violazione dei diritti umani a un livello accettabile. (consid. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4)
L'affidabilità di tali garanzie viene valutata caso per caso, tenendo conto di diversi fattori (precisione, autorità emittente, meccanismi di controllo, ecc.). A seguito della sentenza pilota della Corte EDU Rezmiveş e altri c. Romania riguardante il sovraffollamento carcerario, la Svizzera richiede sistematicamente garanzie diplomatiche dettagliate da parte della Romania. Queste riguardano il rispetto dell'art. 3 CEDU, l'accesso alle cure, il diritto di visita della rappresentanza diplomatica svizzera senza preavviso, la comunicazione del luogo di detenzione, il libero contatto con l'avvocato e le visite dei familiari. (consid. 3.3.5.1, 3.3.6)
Applicazione al caso concreto
La Corte esamina innanzitutto le censure formali del ricorrente. Per quanto riguarda la violazione del diritto di essere sentito, respinge l'argomento relativo alla mancanza di traduzione, poiché la domanda di estradizione era regolarmente accompagnata da una traduzione in francese, consegnata al legale del ricorrente. Quest'ultimo ha quindi potuto determinarsi con piena cognizione di causa. (consid. 2.1.3.2)
La Corte respinge inoltre la censura relativa al rifiuto dell'UFG di richiedere il fascicolo penale rumeno. Il ricorrente sosteneva di trovarvi la prova del pagamento di una multa che, a suo dire, avrebbe estinto l'azione penale (principio ne bis in idem). La Corte ritiene che l'UFG non fosse tenuto a procedere a tale verifica. L'esposizione dei fatti nella domanda di estradizione era sufficientemente chiara e non presentava alcuna inverosimiglianza. Inoltre, l'ipotesi del pagamento di una multa è giudicata poco verosimile, poiché le disposizioni legali rumene applicabili non prevedono una tale sanzione. Spetterà al ricorrente far valere le proprie argomentazioni davanti al giudice di merito in Romania. (consid. 2.2.5, 2.3)
Nel merito, il ricorrente contesta la sufficienza delle garanzie diplomatiche fornite dalla Romania, giudicandole troppo generiche a fronte dei problemi sistemici del sistema carcerario rumeno. Invoca una precedente condanna della Romania da parte della Corte EDU in un caso che lo riguarda. La Corte rileva che tale condanna si fonda precisamente sulla sentenza pilota Rezmiveş, che ha indotto la Svizzera a richiedere sistematicamente le garanzie in questione. Nota che la Romania ha intrapreso riforme per ridurre il sovraffollamento carcerario e che, sebbene siano ancora necessari sforzi, il sistema delle garanzie diplomatiche rimane la risposta adeguata. (consid. 3.3.8)
La Corte procede a un'analisi della qualità delle garanzie fornite. Queste sono state emesse dal Ministero della Giustizia rumeno, corrispondono alla prassi consolidata tra i due Stati e includono un meccanismo di controllo (diritto di visita della rappresentanza svizzera). Essendo la Romania parte della CEDU, occorre basarsi sul principio della buona fede e presumere che rispetterà i propri impegni. Il ricorrente non apporta alcun elemento concreto che dimostri un rischio oggettivo e serio di violazione dei suoi diritti nonostante tali garanzie. La censura è pertanto respinta. (consid. 3.3.9)
La domanda di scarcerazione, essendo accessoria alla domanda principale di rifiuto dell'estradizione, è respinta in conseguenza dell'accoglimento dell'estradizione. (consid. 4.1, 4.2)
Infine, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. La Corte ritiene che il ricorso fosse sin dall'inizio privo di possibilità di successo, poiché l'argomentazione del ricorrente non era tale da rimettere in discussione una giurisprudenza e una prassi ben consolidate. (consid. 5.2)
Esito
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale respinge il ricorso e conferma la decisione dell'UFG di concedere l'estradizione di A. alla Romania, con riserva del rispetto delle garanzie diplomatiche fornite. La domanda accessoria di scarcerazione è respinta, così come le richieste di assistenza giudiziaria e di nomina di un difensore d'ufficio. Le spese processuali, fissate a CHF 1'000.--, sono poste a carico del ricorrente. (Dispositivo 1-4)
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
