
TPF, 21.01.2026, RR.2025.89, RR.2025.90
Fatti
Le autorità francesi (vice-procuratori presso il Tribunale giudiziario di Parigi) hanno inviato alla Svizzera, il 29 maggio 2024, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare aperta nell'ottobre 2022 per riciclaggio in banda organizzata e riciclaggio aggravato, legata a operazioni occulte di acquisizione, valorizzazione, trasferimento e cessione di beni immobili in Francia.
Secondo la richiesta, un complesso meccanismo coinvolgerebbe in particolare società cipriote (tra cui A. Ltd), società francesi interposte e una società C. SA, il tutto con il presunto beneficiario effettivo D., cittadino russo residente in Svizzera. L'assistenza mirava in particolare a:
- confermare o smentire la residenza svizzera di D. e di suo figlio E.,
- trasmettere gli estratti conto (dal 2015) delle loro relazioni bancarie svizzere, incluse quelle di società a loro riconducibili, tra cui A. Ltd.
L'UFG ha delegato l'esecuzione al Ministero pubblico ginevrino (MP-GE) (03.09.2024). Il MP-GE ha emesso un decreto di apertura del procedimento (30.10.2024), ordinando il sequestro probatorio di documentazione bancaria presso due banche, con divieto di informare. Le banche hanno trasmesso i documenti (novembre/dicembre 2024 e gennaio 2025). Il MP-GE ha revocato i divieti di comunicazione (10.02.2025) e ha invitato i titolari a presentare osservazioni. A. Ltd si è opposta alla trasmissione.
Il 19 maggio 2025, il MP-GE ha emesso due decisioni di chiusura parziale ordinando la consegna di documenti relativi a tre relazioni bancarie. A. Ltd ha presentato ricorso (20.06.2025), invocando in particolare l'impatto delle decisioni della CGUE del 2 aprile 2025 che annullano le sanzioni europee contro D. e E., e contestando la doppia incriminazione.
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Francia è disciplinata principalmente dalla CEAG, dal suo Secondo Protocollo addizionale, dall'accordo bilaterale CH-FR, nonché dalla CAAS; possono essere prese in considerazione anche la Convenzione sul riciclaggio (CRec) e l'UNCAC (in particolare per il riciclaggio). Il diritto interno (AIMP/OAIMP) si applica alle questioni non regolate o quando è più favorevole, con riserva dei diritti fondamentali.
La Corte dei reclami penali è competente a conoscere dei ricorsi contro le decisioni di chiusura e, congiuntamente, le decisioni incidentali. La ricorrente, titolare dei conti oggetto della richiesta, ha legittimazione a ricorrere; il ricorso è stato depositato entro il termine di 30 giorni.
Nel merito, la sentenza ricorda in particolare:
- il diritto di essere ascoltati (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 6 par. 1 CEDU) e l'obbligo di motivazione;
- la doppia incriminazione nella "piccola assistenza": è sufficiente che i fatti descritti corrispondano prima facie a un'infrazione svizzera (art. 64 cpv. 1 AIMP), senza richiedere la stessa qualificazione, né la prova completa, e senza dover verificare la doppia incriminazione per ogni capo d'imputazione;
- per il riciclaggio (art. 305bis CP), può bastare un sospetto oggettivabile; l'autorità richiedente non deve necessariamente provare il reato presupposto e la cooperazione è possibile sulla base di transazioni sospette (strutture complesse, società multiple, assenza di giustificazione apparente, importi elevati).
Applicazione al caso concreto
Diritto di essere sentita: la Corte respinge il reclamo. Ritiene che il MP-GE abbia risposto in modo sufficiente alle obiezioni (in particolare sul reato presupposto e sulla doppia incriminazione) e che lo scambio del 6 giugno 2025 con le autorità francesi (sull'effetto delle sentenze della CGUE) fosse effettivamente presente nel fascicolo e sia stato comunicato. Ipotizzando un vizio, questo avrebbe comunque potuto essere sanato in sede di ricorso.
Doppia incriminazione: la Corte ritiene che la richiesta esponga uno schema di operazioni immobiliari e finanziarie atipiche (molteplici società in diversi paesi, interposizioni, prestiti ingenti non rimborsati, iniezioni di fondi di origine incerta, cessioni avvenute poco prima del congelamento dei beni, ecc.) che costituiscono indizi sufficienti di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP.
Respinge l'argomento secondo cui l'indagine si baserebbe solo su reati fiscali/doganali e sottolinea che, per concedere l'assistenza, è sufficiente un solo reato che integri gli elementi oggettivi. L'esistenza e/o l'annullamento di sanzioni europee non impedisce, di per sé, il proseguimento della cooperazione sotto il profilo del riciclaggio, purché le autorità francesi mantengano la richiesta.
Esito
Il ricorso è respinto.
Una tassa di giustizia di CHF 5.000.- è posta a carico della ricorrente, coperta dall'anticipo spese; CHF 1.000.- le vengono restituiti.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
