
TPF, 22.12.2025, RR.2025.83, RR.2025.84
Fatti
La Procura di Colonia (Germania) sta conducendo diversi procedimenti penali nei confronti di C., di sua moglie A. e di altri imputati, per sospetti di riciclaggio di denaro aggravato, frode fiscale aggravata, truffa professionale commessa in banda e partecipazione a un'organizzazione criminale. Tali indagini riguardano le cosiddette operazioni "Cum/Ex", un meccanismo finanziario volto a ottenere rimborsi d'imposta indebiti.
In tale contesto, la Procura di Colonia ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, richiedendo la trasmissione di documenti bancari relativi a conti detenuti presso la Banca D. da C., A. e dalla società B. AG (di cui A. è presidente del consiglio di amministrazione). Il Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni, incaricato dell'esecuzione, ha ordinato alla banca di produrre i documenti richiesti e ha successivamente autorizzato la loro trasmissione alle autorità tedesche con decisione finale del 13 maggio 2025.
A. e la società B. AG hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la trasmissione dei documenti venisse negata.
Diritto
La Corte ricorda che l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Germania è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e dai suoi protocolli, integrati dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) per le questioni non regolate.
Per concedere l'assistenza, i fatti descritti nella domanda devono essere sufficienti per esaminare le condizioni richieste, in particolare il principio della doppia incriminazione (i fatti devono essere punibili sia in Svizzera che in Germania), l'assenza di reati a carattere politico o fiscale predominante e il rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, confermata dal Tribunale federale, secondo cui gli schemi "Cum/Ex" possono essere qualificati, prima facie, come truffa professionale ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 del Codice penale svizzero (CP). Essendo la truffa professionale un crimine, essa costituisce un reato presupposto del riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
Per quanto concerne la prescrizione, la Corte osserva che la CEAG non contiene alcuna disposizione che la configuri come motivo di rifiuto. Secondo la giurisprudenza, si tratta di un silenzio qualificato, il che significa che la prescrizione secondo il diritto svizzero non costituisce un ostacolo all'assistenza tra gli Stati parte della CEAG.
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali riunisce i due ricorsi per ragioni di economia processuale e conferma la legittimazione ad agire dei titolari dei conti.
La Corte ritiene che l'esposizione dei fatti nella domanda di assistenza sia sufficientemente dettagliata e non presenti lacune o contraddizioni manifeste. Le contestazioni delle ricorrenti in merito alla veridicità dei fatti sono giudicate inammissibili, poiché non spetta all'autorità di assistenza procedere a una valutazione delle prove relative al procedimento estero.
La Corte conferma che la condizione della doppia incriminazione è soddisfatta. I fatti descritti corrispondono a una truffa professionale (art. 146 cpv. 2 CP), che costituisce un reato presupposto del riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). La questione se A. fosse a conoscenza dell'origine criminale dei fondi attiene al merito e sarà decisa dal giudice tedesco.
La Corte respinge gli altri argomenti delle ricorrenti:
- L'argomento secondo cui l'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali diretti sarebbe esclusa viene respinto. L'accordo antifrode tra la Svizzera e l'UE non è applicabile e l'assistenza si fonda sulla CEAG.
- L'eccezione di prescrizione non è opponibile nell'ambito della CEAG.
- La contestazione della competenza delle autorità tedesche è respinta, non apparendo la stessa manifestamente arbitraria.
- Una decisione della giustizia tedesca che giudica illegale una perquisizione precedente al domicilio di C. in Svizzera è irrilevante ai fini della legittimità della trasmissione di documenti bancari ottenuti per altra via.
- L'archiviazione parziale di uno dei procedimenti tedeschi contro C. è priva di effetti finché la domanda di assistenza giudiziaria non viene ritirata dall'autorità richiedente.
La Corte rileva che tutti i motivi sollevati sono già stati respinti in procedimenti precedenti che coinvolgevano le medesime ricorrenti.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge i ricorsi nella misura in cui sono ammissibili. Le spese giudiziarie, fissate a 3'000 CHF per ciascuna ricorrente, sono poste a loro carico.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
