
TPF, 19.12.2025, RR.2025.80
Fatti
Nell'ambito di un'indagine penale per fatti di corruzione contro un ex alto funzionario ucraino, il 22 dicembre 2023 l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha inviato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria. La richiesta mirava a ottenere la trasmissione di documenti relativi a conti bancari detenuti dalla società svedese A. AB (la ricorrente) presso la banca C. in Svizzera.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione, ha deciso di versare agli atti della procedura di assistenza giudiziaria documenti bancari riguardanti la ricorrente, già sequestrati nell'ambito di un distinto procedimento penale svizzero. Il 24 aprile 2025, con decisione di chiusura, l'MPC ha autorizzato la trasmissione di tali documenti all'Ucraina.
La società A. AB ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto dell'assistenza giudiziaria.
Diritto
La Corte dei reclami penali ricorda che l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Ucraina è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) si applica in via sussidiaria, in particolare in virtù del principio di favore.
Il titolare di un conto bancario è toccato direttamente e personalmente dalla trasmissione di informazioni che lo riguardano e ha pertanto legittimazione a ricorrere (art. 80h lett. b AIMP).
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 80b AIMP) garantisce il diritto di consultare gli atti e di ottenere una decisione motivata. Il diritto di consultazione si estende solo agli atti pertinenti per la misura di assistenza che concerne direttamente la parte.
Una richiesta di assistenza giudiziaria deve contenere un'esposizione dei fatti sufficiente a consentire all'autorità richiesta di esaminarne la ricevibilità, in particolare per quanto riguarda i principi di proporzionalità e della doppia punibilità (art. 14 cpv. 2 CEAG). L'autorità di assistenza è vincolata all'esposizione dei fatti contenuta nella richiesta, salvo errori o contraddizioni manifesti, e non deve procedere all'assunzione di prove. La trasmissione di documenti è giustificata se presentano un'"utilità potenziale" (potentielle Erheblichkeit) per l'indagine estera, il che esclude le ricerche di prove a casaccio (fishing expedition).
Una persona giuridica che non è essa stessa imputata nel procedimento estero e che non ha la propria sede nello Stato richiedente non può, in linea di principio, invocare i motivi di rifiuto di cui all'art. 2 AIMP (pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali).
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami respinge tutti i motivi di ricorso della ricorrente.
In primo luogo, il diritto di essere sentiti non è stato violato. La ricorrente ha avuto accesso a tutti gli atti pertinenti ai fini della decisione che la riguarda. In particolare, non poteva pretendere di consultare una precedente domanda di assistenza giudiziaria (del 2017) che non costituiva il fondamento della misura contestata. La decisione del MPC era inoltre sufficientemente motivata da consentire alla ricorrente di contestarla efficacemente, come dimostra il suo dettagliato atto di ricorso.
In secondo luogo, l'esposizione dei fatti nella domanda di assistenza giudiziaria è ritenuta sufficiente. Essa descrive un sistema di corruzione e riciclaggio che coinvolge rimborsi illeciti di IVA, i cui proventi sarebbero transitati, tra l'altro, attraverso i conti della ricorrente. Il fatto che la domanda non contenga prove o presenti alcune lacune non costituisce un ostacolo, essendo lo scopo dell'assistenza giudiziaria proprio quello di chiarire tali punti.
In terzo luogo, il motivo relativo alla ricerca esplorativa di prove è respinto. I documenti da trasmettere sono potenzialmente utili per ricostruire i flussi finanziari sospetti. Il MPC ha correttamente limitato la trasmissione al periodo pertinente, includendo al contempo in modo giustificato alcuni documenti precedenti (ad es. moduli di apertura conto) che menzionano persone e società chiave dell'indagine ucraina.
Infine, la Corte rileva che la ricorrente, in quanto persona giuridica con sede in Svezia e non imputata nel procedimento ucraino, non ha la legittimazione per invocare una violazione dell'art. 2 AIMP, né del principio ne bis in idem. Quanto al principio di specialità, il suo rispetto è presunto in virtù del principio di fiducia tra Stati ed è peraltro richiamato da una riserva espressa nel dispositivo della decisione del MPC.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge il ricorso. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 5'000.-, sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
