
TPF, 24.10.2025, RR.2025.78 e RR.2025.92
Fatti
Le autorità albanesi hanno richiesto l'estradizione di un loro cittadino, A., per i reati di «messa a disposizione delle condizioni necessarie per un omicidio», «partecipazione a un gruppo criminale strutturato» e «commissione di reati da parte di organizzazioni criminali». Gli viene contestato di aver partecipato, in seno a un gruppo criminale, alla pianificazione dell'assassinio di B., in particolare tentando di localizzare la vittima nell'agosto 2020.
A., che si trovava in esecuzione anticipata della pena in Svizzera per altri reati, si è opposto all'estradizione. Ha sostenuto che la richiesta fosse politicamente motivata, che la sua vita sarebbe in pericolo in Albania e che lo Stato albanese fosse responsabile dell'omicidio di suo padre e di due dei suoi fratelli.
L'UFG ha autorizzato l'estradizione, ma ha sottoposto l'eccezione di reato politico sollevata da A. alla Corte dei reclami penali del TPF, come previsto dalla legge. A. ha inoltre presentato ricorso contro la decisione di estradizione dell'UFG dinanzi al TPF. Il TPF ha riunito i due procedimenti.
Diritto
La cooperazione in materia di estradizione tra la Svizzera e l'Albania è disciplinata dalla CEEstr, dai relativi protocolli addizionali e, sussidiariamente, dalla legge federale AIMP.
- Eccezione di reato politico (art. 3 CEEstr ; art. 2 e 3 AIMP) : L'estradizione non è concessa per un reato politico. È inoltre rifiutata se lo Stato richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia finalizzata, con il pretesto di un reato di diritto comune, a perseguire o punire una persona per considerazioni politiche, razziali, religiose o nazionali. La persona perseguita deve dimostrare in modo credibile l'esistenza di rischi seri e oggettivi di discriminazione.
- Doppia incriminazione e descrizione dei fatti (art. 2 e 12 CEEstr) : L'estradizione viene concessa solo se i fatti contestati sono punibili secondo il diritto di entrambi gli Stati. L'autorità richiesta è vincolata dall'esposizione dei fatti contenuta nella domanda, a meno che questa non presenti errori, lacune o contraddizioni manifeste. Essa non è tenuta a esaminare questioni di fatto o di colpevolezza, né a procedere a una valutazione delle prove. Nel diritto svizzero, gli atti preparatori finalizzati a un omicidio sono punibili (art. 260bis CP).
- Prova dell'alibi (art. 53 AIMP) : Se la persona perseguita sostiene di poter dimostrare di non trovarsi sul luogo del reato al momento dei fatti, l'autorità svizzera procede alle verifiche necessarie. Secondo la giurisprudenza, tale prova deve essere fornita «senza indugio e senza ulteriori indagini». Non spetta alle autorità svizzere condurre indagini approfondite.
Applicazione al caso concreto
Il TPF ha esaminato e respinto tutti gli argomenti del ricorrente.
- Sulla descrizione dei fatti e la doppia incriminazione : Il TPF ha stabilito che l'esposizione dei fatti nella domanda albanese era sufficientemente precisa per esaminare le condizioni dell'estradizione. Le contraddizioni addotte dal ricorrente (in particolare la sua presunta collaborazione con il presunto mandante dell'omicidio del proprio fratello) attengono alla valutazione delle prove, che spetta al giudice di merito in Albania e non all'autorità di estradizione. I fatti contestati, ovvero la localizzazione di una vittima in vista del suo omicidio, costituiscono atti preparatori delittuosi ai sensi dell'art. 260bis CP. La condizione della doppia incriminazione è pertanto soddisfatta.
- Sull'alibi : Il ricorrente ha affermato che, al momento dei fatti, partecipava alle cerimonie funebri per il fratello, producendo attestazioni di familiari. Il TPF ha ritenuto che tali elementi non costituissero una prova liquida e immediata della sua assenza dal luogo del reato, ai sensi della giurisprudenza. Verificare questo alibi richiederebbe una valutazione delle prove che esula dall'ambito della procedura di estradizione.
- Sul reato politico : Il TPF ha concluso che il ricorrente non ha dimostrato che il procedimento penale albanese fosse un pretesto per perseguitarlo a causa di opinioni politiche, che peraltro non ha specificato. I timori di ritorsioni da parte di terzi (membri di organizzazioni criminali) non costituiscono un motivo legale di rifiuto dell'estradizione. Il TPF ha richiamato il principio di fiducia verso lo Stato richiedente, essendo l'Albania parte della CEDU, e ha rilevato che sono state fornite garanzie diplomatiche riguardanti le condizioni di detenzione del ricorrente. L'eccezione del reato politico è stata quindi respinta.
Esito
Il Tribunale penale federale ha respinto l'eccezione del reato politico e ha respinto il ricorso contro la decisione di estradizione. Di conseguenza, l'estradizione di A. verso l'Albania è stata confermata. Anche la richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta, essendo le iniziative del ricorrente ritenute prive di possibilità di successo. Le spese giudiziarie, pari a CHF 3'000.-, sono state poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
