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Assistenza giudiziaria alla Spagna: consegna di documenti bancari, proporzionalità e segreti commerciali

16 March 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 11.02.2026, RR.2025.76, RR.2025.77

Fatti

Nell'ambito di un procedimento penale per frode, corruzione e sottrazione d'imposta, le autorità giudiziarie spagnole hanno richiesto alla Svizzera la consegna di documenti relativi a due conti bancari detenuti dalle società A. AG (la ricorrente) e C. SA (società acquisita dalla ricorrente nel 2017). Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la produzione dei documenti da parte della banca interessata e, con decisione di chiusura, ne ha autorizzato la trasmissione alla Spagna.

La società A. AG ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione e il rifiuto dell'assistenza giudiziaria, sostenendo di aver già trasmesso volontariamente la documentazione pertinente. Ha inoltre richiesto la sospensione della procedura di ricorso.


Diritto

La Corte richiama i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale.

In primo luogo, una procedura di assistenza giudiziaria non può essere sospesa finché lo Stato richiedente non abbia formalmente ritirato la propria domanda. Il principio di celerità (art. 17a AIMP) impone la prosecuzione della procedura.

In secondo luogo, il principio di proporzionalità osta alla trasmissione di documenti solo se questi sono manifestamente inidonei a far progredire l'inchiesta, il che costituirebbe una ricerca di prove alla cieca («fishing expedition»). L'utilità delle informazioni rientra nella valutazione dell'autorità richiedente. L'autorità richiesta deve trasmettere tutti gli atti che presentano una "pertinenza potenziale" per l'inchiesta estera, inclusi elementi a discarico o informazioni su transazioni precedenti o successive ai fatti principali. Spetta alla persona colpita dimostrare in modo preciso per quale motivo i documenti sarebbero privi di qualsiasi pertinenza.

In terzo luogo, i segreti commerciali, a differenza dei segreti professionali protetti dall'art. 321 CP, non costituiscono un ostacolo assoluto all'assistenza giudiziaria. La loro protezione è soggetta a una ponderazione degli interessi, nella quale l'interesse pubblico al perseguimento penale prevale generalmente.


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami penali respinge innanzitutto la richiesta di sospensione, poiché la Spagna non ha ritirato la propria domanda di assistenza giudiziaria.

Successivamente, esamina l'argomento della proporzionalità. La ricorrente sosteneva di essere un terzo non coinvolto e che i conti erano stati chiusi prima dei fatti contestati. La Corte rileva tuttavia che l'inchiesta spagnola ipotizza che le società svizzere siano state utilizzate per pagamenti legati ai reati. Evidenzia un legame chiaro tra la ricorrente, la C. SA e la società spagnola al centro dell'inchiesta, in particolare tramite una transazione di 1,5 milioni di euro effettuata dalla ricorrente nel 2013, ben prima del periodo dei fatti principali. Tale legame dimostra la pertinenza potenziale dei documenti, anche se anteriori ai fatti. Spetta alle autorità spagnole, e non a quelle svizzere, valutare il valore probatorio degli atti. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che i documenti fossero con certezza privi di pertinenza.

Infine, riguardo ai segreti commerciali, la Corte ritiene che la ricorrente non abbia sufficientemente motivato per quale motivo la protezione dei propri interessi commerciali dovrebbe prevalere sull'interesse dell'inchiesta penale spagnola. L'argomento viene pertanto respinto.


Esito

La Corte dei reclami riunisce i due procedimenti, respinge la domanda di sospensione e respinge i ricorsi. Le spese giudiziarie, fissate a 5.000 CHF, sono a carico della ricorrente.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni