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Assistenza giudiziaria internazionale all'Ucraina: Trasmissione di mezzi di prova, doppia incriminazione e principio di specialità

26 April 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 11.02.2026, RR.2025.61

Fatti

L'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) sta conducendo un'indagine penale contro ignoti per sospetto di appropriazione indebita aggravata di fondi pubblici, abuso d'ufficio aggravato e riciclaggio di denaro aggravato. Il caso riguarda un contratto multimilionario per la fornitura di hardware e software informatici tra il Ministero della Difesa ucraino e una società locale C.

In tale contesto, le autorità ucraine hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria, sollecitando in particolare l'audizione di A., residente in Svizzera e beneficiario economico della società B. AG, con sede a Zurigo. Quest'ultima avrebbe agito in qualità di partner della società C. per l'acquisizione del materiale informatico.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in qualità di autorità di esecuzione, ha convocato A. per un'audizione in qualità di persona chiamata a fornire informazioni. Durante l'audizione, A. si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha presentato una presa di posizione scritta dettagliata in cui espone la propria versione dei fatti relativa al progetto in Ucraina.

Con decisione di chiusura, l'MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità ucraine del verbale dell'audizione di A. e della sua presa di posizione scritta. A. (il ricorrente) ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e il rigetto della domanda di assistenza. In via subordinata, ha richiesto che la Svizzera esiga dall'Ucraina una garanzia formale del rispetto del principio di specialità.


Diritto

La Corte ricorda che l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Ucraina è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e dai suoi protocolli addizionali, integrati dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

  1. Requisiti della domanda di assistenza: Conformemente all'art. 14 CEAG, una domanda deve contenere una breve esposizione dei fatti. La giurisprudenza svizzera non impone requisiti elevati; non ci si attende che lo Stato richiedente esponga i fatti in modo esaustivo e privo di qualsiasi contraddizione, essendo lo scopo dell'assistenza proprio quello di chiarire punti ancora oscuri. L'autorità svizzera è vincolata dall'esposizione dei fatti contenuta nella domanda, a meno che questa non sia inficiata da errori, lacune o contraddizioni manifeste. Il giudice dell'assistenza non deve esaminare questioni di fatto o di colpevolezza, né procedere a una valutazione delle prove.
  2. Condizione della doppia incriminazione (art. 5 CEAG e 64 AIMP): Per la concessione di misure coercitive, i fatti descritti nella domanda devono essere punibili sia secondo il diritto dello Stato richiedente che secondo il diritto svizzero. È sufficiente che i fatti, se fossero stati commessi in Svizzera, integrino gli elementi costitutivi oggettivi di un reato previsto dal diritto svizzero.
  3. Principio di proporzionalità e divieto di "pesca di informazioni" (fishing expedition): L'assistenza può essere rifiutata solo se i documenti richiesti sono manifestamente privi di qualsiasi legame con il reato perseguito. Il criterio determinante è quello della "pertinenza potenziale": devono essere trasmessi gli atti che potrebbero essere utili all'indagine, inclusi gli elementi a discarico.
  4. Garanzie procedurali (art. 2 AIMP) : L'assistenza giudiziaria è negata se il procedimento all'estero non rispetta i principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Secondo una giurisprudenza costante, solo le persone direttamente minacciate nei loro diritti fondamentali (solitamente l'imputato che si trova sul territorio dello Stato richiedente) possono invocare questo articolo.
  5. Principio di specialità (art. 2 CEEJ e 67 AIMP) : Le informazioni ottenute tramite assistenza giudiziaria possono essere utilizzate solo per l'indagine e il giudizio dei reati per i quali l'assistenza è stata concessa. In virtù del principio di fiducia tra Stati, il rispetto di tale regola è presunto e una garanzia formale è richiesta solo in presenza di indizi concreti di inosservanza.


Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami ha esaminato e respinto uno per uno i motivi di ricorso.

  1. Contestazione dei fatti e sufficienza della domanda: Il ricorrente contestava nel dettaglio i fatti presentati dall'Ucraina (data di ottenimento di una licenza, garanzie di manutenzione, numero di dischi rigidi consegnati, ecc.), sostenendo che si trattasse di normali operazioni commerciali e che la domanda fosse "costruita". La Corte ha ritenuto che tali argomenti rientrassero in una difesa nel merito che doveva essere presentata dinanzi alle giurisdizioni ucraine. L'esposizione dei fatti nella domanda non era né manifestamente falsa né contraddittoria e consentiva alle autorità svizzere di esaminare le condizioni dell'assistenza. La domanda non costituiva quindi una "pesca di informazioni" ("fishing expedition").
  2. Verifica della doppia incriminazione: La Corte ha confermato che i fatti descritti, analizzati sotto il profilo del diritto svizzero, potevano prima facie costituire diverse fattispecie di reato:
    1. Amministrazione infedele degli interessi pubblici (art. 314 CP) : Funzionari ucraini avrebbero concluso un contratto pregiudizievole per gli interessi dello Stato con una società che non soddisfaceva i requisiti necessari.
    2. Truffa (art. 146 CP) e Falsità in documenti (art. 251 e 317 CP) : La conclusione di contratti presumibilmente fittizi e la redazione di verbali di ricezione contenenti informazioni inesatte (quantità e prezzo del materiale) avrebbero tratto in inganno lo Stato, causando un danno patrimoniale.
    3. Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) : I fondi di origine potenzialmente criminale sono stati trasferiti dall'Ucraina sul conto della società svizzera B. AG, per poi essere ridistribuiti su vari conti di società e persone fisiche nell'Unione europea, compreso il conto personale del ricorrente. La Corte ha ritenuto che tali trasferimenti transnazionali, che hanno coinvolto diversi attori, fossero idonei a occultare l'origine dei fondi e a ostacolarne la confisca, integrando così gli estremi del riciclaggio.
  3. Proporzionalità: La Corte ha giudicato sussistente un evidente nesso di connessione tra gli atti di cui è stata ordinata la trasmissione (verbale di interrogatorio e presa di posizione scritta di A.) e l'inchiesta ucraina. In qualità di avente diritto economico della società B. AG, che ha svolto un ruolo centrale nelle transazioni finanziarie, le dichiarazioni di A. sono potenzialmente rilevanti per l'inchiesta, sia a carico che a discarico.
  4. Violazione dei diritti procedurali: Il ricorrente sosteneva di essere sostanzialmente un imputato e che i suoi diritti garantiti dall'art. 6 CEDU fossero violati in Ucraina. La Corte ha respinto tale argomento, in primo luogo perché il ricorrente, non essendo formalmente imputato e risiedendo in Svizzera, non aveva la legittimazione per invocare l'art. 2 AIMP. In secondo luogo, non ha fornito alcun elemento concreto che dimostrasse di aver tentato invano di far valere i propri diritti nel procedimento ucraino.
  5. Principio di specialità: Il ricorrente richiedeva una garanzia formale a causa della presunta corruzione in Ucraina e del rischio di fughe di notizie che avrebbero potuto mettere in pericolo la sua famiglia. La Corte ha ricordato che si applica il principio di fiducia. I timori del ricorrente, sebbene presi in considerazione, non costituivano un indizio concreto del fatto che l'Ucraina avrebbe utilizzato le informazioni per perseguire altri reati non contemplati dalla richiesta. La riserva di specialità standard, inclusa nella decisione del MPC, è stata giudicata sufficiente.



Esito

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Ministero pubblico della Confederazione di autorizzare la trasmissione del verbale di interrogatorio e della presa di posizione scritta del ricorrente alle autorità ucraine. Le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni