Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterAssistenza giudiziaria internazionale

Assistenza giudiziaria: Qualità di parte per il sequestro di dati ospitati presso terzi (art. 80h lett. b AIMP)

06 June 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 30.03.2026, RR.2025.56

Fatti

Nell'ambito di una vasta inchiesta penale per riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale, le autorità belghe hanno trasmesso alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria. L'inchiesta riguarda in particolare la società A. Inc. (la ricorrente), produttrice di telefoni criptati (cryptophones), e il gestore della piattaforma C. La domanda belga, integrata più volte, richiedeva la conservazione e la consegna di dati presenti su server utilizzati dalla rete C. e ospitati in Svizzera dalla società D. GmbH. (Fatti)

Il Ministero pubblico III del Cantone di Zurigo (la controparte) ha dato seguito alla domanda e ha disposto il sequestro e la cernita dei dati. La ricorrente è stata autorizzata a partecipare a tale cernita. Tuttavia, nella sua decisione di chiusura del 4 marzo 2025, la controparte ha negato ad A. Inc. la qualità di parte, constatando al contempo che l'host D. GmbH aveva acconsentito alla consegna dei dati. A. Inc. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che le venisse riconosciuta la qualità di parte. 

Diritto

La Corte ricorda il quadro legale dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, disciplinato dalla AIMP e dall'OAIMP. La legittimazione a ricorrere, e di riflesso la qualità di parte (art. 80b cpv. 1 AIMP), è definita in modo restrittivo dall'art. 80h lett. b AIMP. Essa spetta unicamente alla persona che è "toccata personalmente e direttamente" da una misura di assistenza e che ha un interesse degno di protezione al suo annullamento.

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, tale condizione richiede un "rapporto specifico di prossimità" con la misura coercitiva. Una lesione puramente indiretta non è sufficiente. Per le misure di sequestro di documenti o supporti di dati, solo il detentore fisico (custode e possessore) è considerato direttamente toccato. Il proprietario, l'autore o il "titolare dei dati" che non ha il possesso fisico del supporto è considerato solo indirettamente toccato e non ha pertanto legittimazione a ricorrere. Tale regola si applica sia ai documenti fisici che ai dati elettronici memorizzati su server o altri supporti. 

In una sentenza di principio (TPF 2020 129), confermata dal Tribunale federale, la Corte ha stabilito che la legittimazione a ricorrere si determina in base al possesso fisico del supporto di dati, e non in base a un eventuale accesso remoto, anche se esclusivo. Un cambiamento di tale giurisprudenza si giustifica solo per motivi seri, quali una migliore comprensione della legge o un'evoluzione delle circostanze, che nel caso di specie non sussistono.

Applicazione al caso concreto

La Corte applica la propria giurisprudenza al caso di specie. I dati in questione, sebbene appartenenti alla ricorrente, erano memorizzati su server situati nei locali dell'host D. GmbH. È dunque D. GmbH ad avere avuto il possesso fisico e immediato dei supporti di dati ed è stata direttamente toccata dalla misura di sequestro. La ricorrente, che vi aveva solo un accesso remoto, è toccata solo indirettamente. Il tribunale respinge l'analogia con la raccolta di informazioni bancarie (art. 9a lett. a OAIMP), che costituisce un'eccezione specifica fondata sul segreto bancario e non applicabile al caso di specie. Il caso rientra nell'applicazione per analogia delle norme sulla perquisizione (art. 9a lett. b OAIMP), dove il possesso è determinante. 

La Corte respinge inoltre gli altri argomenti della ricorrente. Il fatto di essere stata coinvolta nel procedimento (in particolare durante la cernita dei dati) non le conferisce una qualità di parte fondata sul principio della buona fede, in assenza di un'assicurazione formale da parte dell'autorità. (c. 4.4.5) Non vi è alcuna lacuna nella tutela giuridica (art. 29a Cost.), poiché l'host provider D. GmbH, in quanto parte direttamente interessata, aveva la possibilità di opporsi al provvedimento, anche se ha scelto di non farlo e di acconsentire alla trasmissione. Infine, le garanzie della CEDU (in particolare l'art. 6) non si applicano direttamente alla procedura di assistenza giudiziaria e la ricorrente potrà far valere i propri diritti, in particolare il rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), dinanzi alle giurisdizioni belghe.

Il tribunale conclude che la ricorrente non dispone dello "specifico rapporto di prossimità" richiesto dalla giurisprudenza per essere considerata personalmente e direttamente toccata dal provvedimento di assistenza giudiziaria. 

Esito

Il ricorso è respinto. La Corte dei reclami conferma la decisione del Ministero pubblico III del Cantone di Zurigo di non riconoscere la qualità di parte ad A. Inc. nella procedura di assistenza giudiziaria. Le spese processuali, fissate a 5'000 franchi, sono poste a carico della ricorrente.







Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni