
Fatti
Nell'agosto 2020, l'Ucraina ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'indagine per sottrazione d'imposta, corruzione e riciclaggio di denaro. L'indagine riguarda in particolare B., un alto funzionario, e i suoi complici, sospettati di aver costituito un'organizzazione criminale per sottrarre fondi pubblici e riciclarli attraverso complesse strutture finanziarie all'estero.
La richiesta ucraina mirava a ottenere la documentazione bancaria di un conto detenuto dalla società A. Ltd (la ricorrente) presso la banca F. in Svizzera. Dopo diverse richieste di informazioni supplementari da parte delle autorità svizzere (UFG e successivamente MPC), il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è entrato parzialmente nel merito.
L'MPC ha ordinato alla banca F. di produrre i documenti, vietandole al contempo di informarne la cliente. Il 29 settembre 2022, l'MPC ha revocato tale divieto e ha fissato ad A. Ltd un termine al 10 ottobre 2022 per manifestarsi qualora avesse voluto partecipare al procedimento. La banca ha informato l'avente diritto economico di A. Ltd dell'indagine, ma avrebbe omesso di menzionare tale termine. A. Ltd non si è manifestata.
Il 20 gennaio 2025, l'MPC ha emesso un decreto di chiusura che accoglie la trasmissione della documentazione bancaria di A. Ltd per il periodo 2013-2014. A. Ltd presenta ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Diritto
La Corte ricorda i principi che disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, in particolare:
- Diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 80m, 80n AIMP; art. 9 OAIMP): Il diritto di essere sentito garantisce a ogni parte la possibilità di esprimersi prima che venga presa una decisione nei suoi confronti (art. 29 cpv. 2 Cost.). In materia di assistenza giudiziaria, quando il titolare di un conto è domiciliato all'estero e non ha eletto un domicilio di notificazione in Svizzera, non dispone in linea di principio di alcun diritto alla notificazione delle decisioni (art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP). L'autorità di esecuzione può tuttavia notificare le decisioni all'istituto bancario detentore delle informazioni, il quale è tenuto a informarne il proprio cliente (art. 80n AIMP). Un'eventuale omissione della banca in tale informativa ricade sul titolare del conto e non è imputabile all'autorità di esecuzione.
- Requisiti formali della richiesta (art. 14 CEEJ) : La richiesta di assistenza giudiziaria deve contenere, in particolare, l'indicazione dell'autorità richiedente, l'oggetto e il motivo della richiesta, nonché un'esposizione sommaria dei fatti e del reato perseguito (art. 14 CEEJ). Secondo la giurisprudenza, non è richiesto allo Stato richiedente di fornire la prova dei fatti allegati: sono sufficienti semplici sospetti. L'autorità richiesta si discosta dall'esposizione dei fatti solo se questi appaiono manifestamente errati o contraddittori.
- Doppia incriminazione e misure coercitive (art. 64 AIMP ) : Quando la richiesta di assistenza implica misure coercitive, queste possono essere ordinate solo se la fattispecie esposta nella richiesta corrisponde oggettivamente agli elementi costitutivi di un reato punito dal diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP). Secondo la giurisprudenza, per la consegna di documenti ("assistenza minore"), è sufficiente che i fatti descritti integrino gli elementi costitutivi di un solo reato svizzero, in particolare il riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). L'esistenza di transazioni sospette, l'utilizzo di strutture finanziarie complesse e l'entità degli importi costituiscono indizi sufficienti a tale riguardo.
- Utilità potenziale, connessione e divieto di "fishing expedition" (art. 63 cpv. 1 AIMP ; art. 5 cpv. 2 Cost.) : Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 AIMP, l'assistenza è concessa quando gli atti richiesti appaiono necessari al procedimento penale estero. In conformità al principio costituzionale di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e alla giurisprudenza, l'autorità richiedente dispone di un ampio margine di apprezzamento riguardo all'utilità potenziale dei mezzi di prova richiesti. L'assistenza può essere rifiutata solo se le misure richieste sono manifestamente prive di legame con il reato perseguito e si configurano come una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition").
Applicazione al caso concreto
La Corte dei reclami penali respinge tutti i motivi di ricorso della ricorrente:
- Sulla violazione del diritto di essere sentiti : Il MPC ha correttamente notificato le proprie decisioni alla banca, non avendo la ricorrente un domicilio in Svizzera. L'eventuale omissione della banca nel comunicare il termine per partecipare al procedimento non è imputabile al MPC. La ricorrente deve assumerne le conseguenze. Inoltre, essa ha potuto far valere tutti i propri argomenti nell'ambito del ricorso, il che ha permesso di sanare un'eventuale irregolarità.
- Sulla carenza di forma della richiesta : Dopo diverse integrazioni, le autorità ucraine hanno esposto in modo sufficiente i fatti e i sospetti. Hanno descritto un vasto sistema di distrazione di fondi e di riciclaggio che coinvolge società schermo e trasferimenti internazionali, il che è sufficiente a giustificare la richiesta di assistenza giudiziaria.
- Sulla doppia incriminazione I fatti descritti dall'Ucraina (organizzazione criminale, appropriazioni indebite su larga scala, utilizzo di numerose società e conti in diversi paesi per occultare l'origine dei fondi) corrispondono oggettivamente agli elementi costitutivi del riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) secondo il diritto svizzero. La condizione è pertanto soddisfatta.
- Sulla proporzionalità Il conto della ricorrente ha ricevuto un versamento da una società (H. Inc) identificata nella richiesta di assistenza giudiziaria come parte del sistema di riciclaggio. La documentazione bancaria è dunque potenzialmente utile per consentire alle autorità ucraine di comprendere il contesto economico della struttura criminale e di tracciare i flussi finanziari. La trasmissione dei documenti è pertanto proporzionata.
Esito
Il ricorso è respinto. La decisione del MPC di concedere l'assistenza giudiziaria all'Ucraina e di trasmettere la documentazione bancaria di A. Ltd è confermata. Le spese della procedura di ricorso, fissate a CHF 5'000.-, sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
