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NewsletterAssistenza giudiziaria internazionale

Inammissibilità di un ricorso in materia di assistenza giudiziaria per vizi di forma

08 May 2026

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TPF, 04.03.2026, RR.2025.210

Fatti

Il 19 novembre 2025, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) ha emesso una decisione di chiusura nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria con il Kazakistan.

Tale decisione autorizzava la trasmissione alle autorità inquirenti kazake di documenti bancari appartenenti ad A. e detenuti dalla banca B.

La banca B. ha informato A. di tale decisione tramite una lettera datata 24 novembre 2025.

Il 15 dicembre 2025, il legale di A., con sede in Kazakistan, ha inviato una lettera in inglese alla banca B., pervenuta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il 22 dicembre 2025.

Nella missiva, il legale manifestava l’intenzione di impugnare la decisione di chiusura e annunciava l’imminente deposito di un “ricorso formale”.

Parallelamente, la sorella di A. ha contattato Swissmedic telefonicamente il 16 dicembre 2025 e successivamente via e-mail il 17 dicembre 2025, per confermare l’intenzione di presentare ricorso e di conferire mandato a un avvocato svizzero.

Dal ricevimento della lettera del 15 dicembre 2025, non sono stati depositati ulteriori scritti o documenti presso la Corte dei reclami penali in merito a tale causa.

Diritto

1. Procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria

In materia di assistenza giudiziaria internazionale, la procedura di ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è retta principalmente dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), salvo disposizioni contrarie previste dalla legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

2. Requisiti formali del ricorso

Per essere ricevibile, un ricorso deve tassativamente soddisfare diverse condizioni di forma:

  • Lingua della procedura: Il ricorso deve essere redatto in una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano); sebbene un’autorità possa, per tolleranza, accettare uno scritto in un’altra lingua qualora lo comprenda senza difficoltà, ciò non costituisce un obbligo.
  • Contenuto del gravame: L’atto di ricorso deve contenere conclusioni chiare, una motivazione che esponga le censure contro la decisione impugnata e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
  • Termine di regolarizzazione: Qualora un ricorso non rispetti tali requisiti, l’autorità deve assegnare al ricorrente un breve termine supplementare per sanare le irregolarità.

3. Domicilio di notificazione in Svizzera

Chiunque risieda all'estero e sia parte in una procedura di assistenza giudiziaria deve eleggere un domicilio per le notificazioni in Svizzera. In mancanza, le notificazioni possono essere omesse e le decisioni vengono notificate ad acta (depositate agli atti senza invio formale).

4. Spese processuali

Le spese giudiziarie sono in linea di principio a carico della parte soccombente.

Tuttavia, l'autorità può decidere di non riscuotere alcuna tassa, in particolare quando il lavoro svolto è stato minimo.

Applicazione al caso concreto

La Corte dei reclami ha esaminato la lettera del 15 dicembre 2025 alla luce dei requisiti legali e ha riscontrato diverse gravi carenze:

  • Lingua non ufficiale: La lettera era redatta in inglese, il che contravviene all'obbligo di utilizzare una lingua ufficiale svizzera.
  • Assenza di motivazione: Il documento si limitava ad annunciare l'intenzione di ricorrere, senza formulare conclusioni precise né presentare alcun argomento giuridico o fattuale contro la decisione di Swissmedic.
  • Non conteneva pertanto alcuna motivazione.
  • Assenza di regolarizzazione: La Corte ha ritenuto che non fosse necessario concedere un termine per correggere tali difetti.

Infatti, il legale di A. aveva egli stesso qualificato la propria lettera come un semplice annuncio, promettendo il deposito successivo di un “ricorso formale”.

Tale annuncio dimostrava che egli era consapevole del fatto che il suo primo invio non costituisse un ricorso valido.

  • Scadenza del termine: Il termine di ricorso di dieci giorni, previsto dall'art. 100 cpv. 2 lett. b LTF , era ampiamente trascorso.
  • Non essendo stato depositato alcun ricorso formale entro tale termine, non vi era più motivo di attendere alcun atto da parte di A.

  • Assenza di domicilio per le notificazioni: Il ricorrente non ha eletto un domicilio per le notificazioni in Svizzera, il che giustifica una notifica ad acta della decisione.

A causa di tali molteplici vizi di forma e dell'assenza di qualsiasi motivazione, la lettera del 15 dicembre 2025 non poteva essere considerata un ricorso valido.

Esito

La Corte dei reclami ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Data la mole di lavoro giudiziario molto limitata, la Corte ha rinunciato a riscuotere le spese processuali.

La decisione è stata notificata ad acta al ricorrente, in mancanza di un domicilio di notifica in Svizzera.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni